Pubblica sicurezza – Provvedimento di revoca patente di guida cat. “B” – Inesistenza nuova e diversa misura sorveglianza speciale – Istanza sospensione effetti – Accoglimento

Dev’essere accolta l’istanza cautelare della sospensione del provvedimento di successiva revoca (a precedente già  annullata dal T.A.R.) della patente di guida cat. “B”, nel caso in cui il ricorrente non risulti attinto da ulteriore e diversa misura di sorveglianza speciale (essendo, infatti, solo decorso il provvedimento di sospensione necessaria di quella già  irrogata e avendo ripreso vigore l’originaria sorveglianza disposta nel 2005).

N. 00160/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00226/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2014, proposto da:

A. T., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 120;

contro
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, e Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 0001120/2013 – 45839 Area III/PAT del 15.11.2013, a firma del Dirigente di Prefettura dell’area III, recante <<¦revoca della patente di guida cat. “B” n. BA5190806M rilasciata il 27.07.1999¦>>;
– della sottostante nota del Commissariato P.S. di Bari – San Paolo prot. Cat. n. 2°/2013 del 04.11.2013, atto non conosciuto;
– di ogni ulteriore atto connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione, per il ricorrente, e avv. dello Stato Donatella Testini, per le amministrazioni intimate;
 

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ritiene sussistente il fumus boni iuris, atteso che il provvedimento di revoca della patente di guida non appare supportato da elementi nuovi, di fatto e di diritto, che legittimino la sua adozione;
Considerato che il ricorrente non è stato attinto da ulteriore e diversa misura di sorveglianza, atteso che, decorso il periodo di sospensione necessaria di quella già  irrogata, ha ripreso vigore l’originario provvedimento di sorveglianza speciale (disposto nel 2005);
Vista la propria pronuncia n.809 del 26.5.2011 che ha annullato il primo provvedimento di revoca della patente, a seguito della pronuncia di incostituzionalità  dell’art.120, del D.lgs. 285/92;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.1.2015. .
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)