Pubblica sicurezza – Decreto prefettizio di revoca della patente di guida – Istanza di sospensione cautelare – Presupposti – Sussistenza

Sussistono i presupposti per la  sospensione dell’efficacia del decreto prefettizio di revoca della patente di guida, nella ipotesi in cui v’è un provvedimento del giudice penale che autorizza il ricorrente ad allontanarsi dal proprio Comune di residenza per l’espletamento della propria attività  lavorativa nel luogo designato e nelle ore fissate.

N. 00154/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00245/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2014, proposto da:

F.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato d Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 003843/2010-47891/Area III/Pat. del 29.11.2013, notificato in data 5.1.2014, con cui è stata disposta “la revoca della patente di guida cat. B n. BA5746368X rilasciata dalla M.C.T.C. Bari il 01.06.2011¦.”;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Caterina Bavaro e avv. dello Stato Donatella Testini;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutelare cautelare, atteso che il ricorrente è stato autorizzato dalla Corte d’Appello di Bari, IV Sez. Penale, con provvedimento del 14/11/2013 ad allontanarsi dal proprio Comune di residenza per l’espletamento della propria attività  lavorativa presso la FIM Srl con sede in Modugno da lunedì a venerdì, con orario dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Considerato che il ricorrente, dalla documentazione in atti (contratto del 19//1/2013 e dichiarazione a firma del legale rappresentante del 25/11/2013), ha necessità  di disporre dell’abilitazione alla guida limitatamente alle finalità  di cui sopra;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22/01/2015.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)