1. Sanità – Struttura sanitaria privata – Attività sanitarie di radiologia per immagini – Autorizzazione – Diniego – Illegittimità – Fattispecie
2. Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Atto di diniego – Richiamo a normativa afferente a precedenti fasi procedimentali – Eccesso di potere – Sussiste
1. Deve ritenersi illegittimo il diniego di accreditamento istituzionale emesso nei confronti di una comunità alloggio per la riabilitazione psichiatrica, se fondato sulla carenza di fabbisogno di posti letto, qualora risulti da una nota del D.S.M. dell’Asl Ba che detto fabbisogno effettivamente sussista e sia stato accertato.
2. Sussiste il periculum in mora per l’accoglimento di una domanda cautelare, qualora si tratti di accreditamento in ordine al diniego emesso dall’Amministrazione, posto che nelle more della definizione del giudizio i posti letto disponibili potrebbero essere assegnati ad altra struttura.
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Vedi Cons. St., sez.III, ordinanza 27 giugno 2014, n. 2801 – 2014, ric. n. 4462 – 2014.
N. 00157/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00251/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2014, proposto da:
Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Barile in Bari, alla via Manzoni, n. 93;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la sede dell’ufficio dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro nn. 31-33;
nei confronti di
Epass;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), sedente nell'”Area” per la Promozione della Salute della Regione Puglia, n. 306 del 2 dicembre 2013, comunicata con nota del 3 dicembre 2013, con la quale si denega l’accreditamento istituzionale, della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica, denominata “Agape”, gestita dal ricorrente a Terlizzi, perchè “alla data dell’istanza di accreditamento istituzionale formulata dal Consorzio Metropolis (22 settembre 2011), erano assenti entrambe le condizioni necessarie per l’accesso alla fase di accreditamento (fabbisogno regionale di cui R.R. 3/2006 e fabbisogno territoriale di cui all’art. 9 comma 2, della legge 26/2006), in quanto non vi era fabbisogno territoriale di Comunità Alloggio nel CSM di Ruvo-Terlizzi e, in ogni caso, non vi era fabbisogno residuo di posti letto di Comunità Alloggio ai sensi del R.R. 3/2006. Tanto in applicazione dell’art. 12 co. 5 L.R. 4-2010”;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla prosecuzione ed alla conclusione del procedimento di accreditamento della citata Comunità Alloggio “Agape” in Terlizzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Polignano, per la ricorrente e avv. Marina Altamura, su delega dell’avv. Mariangela Rosato, per la Regione resistente;
Considerato che, a prescindere da ogni altra valutazione, la stessa D.S.M. dell’Asl Ba, con nota versata in atti -ed incontestata nei contenuti- prot. n. 237576/11 del 12 novembre 2013, ha accertato la sussistenza di un fabbisogno di Comunità alloggio per il triennio in corso (2013-2015) di n. 143 posti letto, di cui contrattualizzati per l’anno 2013 soltanto 100 (con un’evidente disponibilità di n. 43 posti), giusta il richiamo alla precedente nota prot. n.91768/1 del 22.5.2013;
Rilevato che il gravato diniego di accreditamento, seguito al precedente diniego annullato con sentenza di questa Sezione n. 3712013 e, comunque, successivo al predetto accertamento di fabbisogno risalente al maggio 2013, non dà atto del riportato esubero e di eventuali ragioni di inutilizzabilità dello stesso a vantaggio dell’odierna ricorrente;
Ritenuto sussistere il periculum in mora poichè la ricorrente stessa, in attesa della definizione del presente giudizio, rischia di vedere nuovamente vanificata la predetta disponibilità ;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto:
a) sospende il diniego gravato e dispone che si proceda al definitivo riesame dell’istanza per cui è causa, tenuto conto della disponibilità di posti letto accertata con riferimento al triennio 2013-2015 in corso;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 gennaio 2015,
c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)