Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Ingresso in Italia – Rilascio del nulla osta lavoro subordinato – Valutazione presupposti in fatto – Occorre
In tema di rilascio del nulla osta di lavoro subordinato al lavoratore extracomunitario, va concessa la sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento di rigetto, qualora questo non appaia supportato da una corretta valutazione dei presupposti in fatto.
N. 00155/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00282/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2014, proposto da:
M. M., rappresentato e difeso dall’avv. Simona De Napoli, con domicilio eletto presso Simona De Napoli in Bari, via Calefati N. 266;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento adottato in data 19 dicembre 2013, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, n. P-BA/L/Q/2011/103635, notificato – solo al sottoscritto avvocato – in data 20 dicembre 2013, con il quale veniva rigettata l’istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso in Italia del lavoratore extracomunitario K.T. nato in Bangladesh il 12.06.1977, presentata dall’odierno ricorrente;
– nonchè per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e di ogni ulteriore consequenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I. e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli e avv. dello Stato Ines Sisto;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutelare cautelare, atteso che l’impugnato provvedimento non appare supportato da una corretta valutazione dei presupposti in fatto, ponendosi, peraltro, in contrasto con la sentenza di questo Tribunale n. 799/2013 del 22/5/2013;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato diniego.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22/01/2015.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare e, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquida in favore del ricorrente la complessiva somma di € 500,00, oltre iva e cap, a titolo di competenze legali per la presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)