Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Interesse   – Avviso mobilità  volontaria – Impugnazione terzo in graduatoria – Non sussiste 

Non sussiste il periculum in mora necessario alla concessione dell’invocata misura cautelare nel caso in cui il ricorrente che ha impugnato l’avviso di mobilità  volontaria per la copertura di un posto cat. “D1”  risulti terzo in graduatoria.

N. 00158/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00377/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vito Signorile, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Candalice, Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Candalice in Bari, alla via S. Castromediano n. 132;

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, alla via Dante n. 51; 

nei confronti di
Rosanna De Tommaso; Cenza De Giglio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Savino e Vincenza De Giglio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla piazza Garibaldi n. 54; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-dell’avviso di mobilità  interna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – cat. D1, presso l’Ufficio Economato, bandito con nota prot. n. 63582/2012 a firma del Dirigente Area I Affari Generali del Comune di Monopoli, Dott. Pietro D’Amico, pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Monopoli in data 31.12.2012;
-dell’avviso di mobilità  volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto di Economo Comunale – cat. D1, bandito con nota prot. n. 6294/2013 a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa II del Comune di Monopoli, Dott. Francesco Spinozzi, pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Monopoli in data 4.2.2013;
-di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
con Motivi Aggiunti depositati in data 30 maggio 2013:
-della delibera della Giunta del Comune di Monopoli di approvazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2013-2015 pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Monopoli in data 08.03.2013;
-di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
con Motivi Aggiunti depositati il 21 febbraio 2014:
-della determinazione dirigenziale n. 1496/2013 del 2.12.2013 a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa “Attività  Finanziarie e Patrimonio” del Comune di Monopoli, pubblicata in pari data all’albo pretorio on line del Comune di Monopoli;
-di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Monopoli e di Cenza De Giglio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Bavaro, per il ricorrente, avv. Lorenzo Dibello, per il Comune resistente e gli avv.ti Antonio Savino e Vinvenza De Giglio, per la controinteressata;
 

Rilevato che, pur in disparte i profili attinenti alla giurisdizione che andranno approfonditi in sede di merito e con riferimento alla vicenda giurisdizionale complessivamente considerata, non sussiste allo stato il periculum in mora,essendo il ricorrente preceduto in graduatoria da altro candidato, il sig. Nicola Andriani, che non risulta rinunziatario;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)