1. Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Guardia particolare giurata – Rinnovo di nomina – Diniego – Motivazione – Necessità  


2. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Guardia particolare giurata – Diniego rinnovo nomina – Rigorosi presupposti e adeguata motivazione – Illegittimità   
 

 
1. Il provvedimento prefettizio di diniego di rinnovo di nomina a guardia particolare giurata, deve fondarsi sul presupposto della sopravvenuta mancanza del requisito della buona condotta previsto dall’art 138 del T.U.L.P.S., circostanza che deve risultare adeguatamente motivata con particolare riguardo all’ incidenza del presupposto che si assume sussistente, in ordine al giudizio di affidabilità  e/o probabilità  di abuso nell’uso della licenza; circostanze, queste, che devono emergere dalla motivazione relativa al giudizio di affidabilità  e/o probabilità  di abuso nell’uso della licenza. 


2. Il diniego di rinnovo della nomina della guardia particolare giurata, riflettendosi direttamente sulla capacità  lavorativa del ricorrente, deve essere sorretto da rigorosi presupposti e adeguata motivazione: è viziato, pertanto, da eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e vizio di motivazione, il decreto prefettizio di diniego del titolo di polizia fondato su affermazioni generiche in ordine ad asserite negligenze ed anomalie del ricorrente durante il servizio e sul mero rapporto di parentela del medesimo con soggetti pregiudicati, per di più non conviventi.
 

N. 00352/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2014, proposto da: 
A. F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivano Ruggiano e Viviana Delli Carri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari, 6; 
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del decreto prefettizio prot. n. 10806/13 – AREA I bis del 18.10.2013, notificato al ricorrente in data 13 novembre 2013, recante il diniego del rinnovo di nomina a guardia particolare giurata nei confronti del ricorrente;
d’ogni altro atto presupposto, antecedente, o comunque connesso, successivo e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi i difensori avv. Viviana Delli Carri, per il ricorrente, e avv. Giovanni Cassano, per le amministrazioni intimate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm;
 

Considerato che il provvedimento impugnato, recante il diniego al rinnovo di nomina a guardia particolare giurata, fonda il suo presupposto sulla nota della Questura di Foggia del 29.05.2013, da cui si evince che il ricorrente non ha mai riportato condanne, nè ha alcun procedimento penale in corso, che i familiari non conviventi sono invece gravati da gravi precedenti penali, e che sarebbero emerse gravi negligenze ed anomalie a carico del ricorrente durante l’espletamento del servizio a guardia giurata che indurrebbero a ritenere possibile un abuso del proprio status attraverso la divulgazione di notizie riservate, nonchè sulla successiva nota della Questura di Foggia del 12.09.2013, non conosciuta dal ricorrente e solo richiamata nell’atto impugnato, con cui si ribadisce il parere sfavorevole al rilascio del titolo di polizia alla luce del rapporto di parentela con pregiudicati che potrebbe favorire infiltrazioni ambientali nell’istituto di vigilanza presso il quale lavora il ricorrente;
Considerato che le sopradette circostanze appaiono generiche e non fondate su una congrua e adeguata istruttoria e dunque non sufficienti a supportare il convincimento dell’essere venuto meno il requisito della buona condotta in capo al ricorrente, ex art. 138 TULPS, non bastando il mero rapporto di parentela con pregiudicati, per di più non conviventi, a giustificare il diniego di rinnovo del titolo di polizia, ed essendo invece necessario valutarne in concreto l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità  e/o probabilità  di abuso nell’uso della licenza (Tar Campania, Napoli, n. 279 del 14.01.2014; CdS, VI, n.6477 del 22.10.2009);
Considerato che il decreto prefettizio si riflette direttamente sulla capacità  lavorativa del ricorrente e deve, pertanto, essere sorretto da ulteriori e rigorosi presupposti, nonchè da una adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte (Tar Puglia, Bari, n. 401 del 15.03.2013; CdS, VI, n.4853 del 26.07.2010);
Rilevato che, nella fattispecie, l’atto è invero motivato con affermazioni generiche in ordine ad asserite negligenze e anomalie del ricorrente durante il servizio e alla sussistenza del rapporto di parentela con soggetti pregiudicati, elementi, nel loro complesso, non idonei a giustificare il provvedimento adottato, il quale risulta invece viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e vizio di motivazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;
Considerato infine che ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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