Sanità  e farmacie – Struttura sanitaria privata – Attività  sanitarie di radiologia per immagini – Autorizzazione – Diniego – Illegittimità  – Fattispecie

Una volta che la Regione, con apposito provvedimento, abbia espresso parere favorevole di compatibilità  per l’impiego di una macchina per la risonanza magnetica nucleare (RMN), non è possibile invocare l’applicazione del D.M. 2.8.1991 (che consente l’utilizzo di tali apparecchiature solo in strutture che siano già  in possesso di TAC) per negare il parere di verifica di conformità  che deve essenzialmente limitarsi ad accertare l’effettivo rispetto da parte della struttura dei requisiti minimi di cui al Reg. reg. n. 3,  del 13.1.2005, nonchè di ogni eventuale prescrizione consistente nell’ autorizzazione alla realizzazione.

N. 00351/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2014, proposto da: 
Studio Radiologico Morella S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tempesta e Pasquale Scoccimarro, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella di Lecce, presso la quale è elettivamente domiciliata in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Comune di Barletta; Azienda Sanitaria Locale Barletta, Andria, Trani (ASL BAT); Presidio Ospedaliero L. Bonomo – ASL BT; tutti non costituiti;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. AOO-081/4238/APS1 del 20.11.2013, notificato il 22.11.2013, avente ad oggetto “Studio radiologico “Morella s.r.l.” – Barletta (BT) – Piazza Conteduca n. 18. Comunicazione relativa all’installazione della RMN Total Body”, con il quale il dirigente dell’Ufficio accreditamenti ed il dirigente dell’Ufficio APS della Regione Puglia hanno comunicato allo studio ricorrente che “allo stato non potrà  essere autorizzato all’esercizio dell’attività  sanitaria di radiologia per immagini con utilizzo della grande macchina RMN modello superstar 0.35 Total Body”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè ignoto al ricorrente, ivi compresi:
– nota prot. n. AOO-084/2662/APS1, dell’8.7.2013, avente ad oggetto “Studio radiologico “Morella s.r.l.” – Barletta (BT) – Piazza Conteduca n. 18. Riscontro alla nota del 13.6.2013. Parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità  per l’installazione di una TAC”;
– Regolamento Regione Puglia n. 3 del 2.3.2006, “art. 3 comma 1, lettera a), punto 1) della l.r. 28.5.2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità  e dell’accreditamento istituzionale alle strutture socio-sanitarie”, con riferimento al fabbisogno per la diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine;
– nota della Regione Puglia del 6.12.2013, prot. n. AOO-081/4451/APS1, avente ad oggetto “Ricognizione grandi macchine (TAC, RMN e PET). Richiesta di chiarimenti”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Tempesta per il ricorrente, e avv. Sabina Ornella Di Lecce, per l’amministrazione intimata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato in data 17 gennaio 2014 e depositato in data 24 gennaio 2014, lo studio radiologico Morella s.r.l., già  esercente l’attività  diagnostica per immagini e ambulatorio di radiologia dal 1977, è insorto contro la nota, meglio specificata in epigrafe, recante il diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  sanitaria di radiologia per immagini con l’utilizzo della grande macchina RMN, modello Superstar 0.35 T Total Body.
Premette il ricorrente che, a seguito del silenzio serbato dalla Regione sulle due istanze da questi presentate nel 2008, e poi nel 2010, per l’autorizzazione all’installazione di un macchinario di risonanza magnetica TAC (modello Tesla >0,50 – Total Body), lo stesso si determinava a presentarne una nuova in data 7.2.2011, volta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione, sia del macchinario TAC, che di un macchinario di risonanza magnetica, RMN Tesla >0.50 Total Body.
Ai sensi dell’art. 7, l.r. Puglia n. 8 del 2004, il Comune di Barletta richiedeva pertanto alla Regione Puglia la verifica di compatibilità  ed il rilascio del relativo parere per l’installazione dei due macchinari.
Il dirigente regionale del servizio accreditamenti e programmazione sanitaria, con la determinazione n. 74 del 28.03.2012, esprimeva parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità  soltanto per l’installazione di una grande macchina RMN.
Conseguita allora l’autorizzazione comunale, emessa dal Sindaco in data 10.04.2012 sulla base del parere regionale, il ricorrente avviava i lavori di istallazione della sola macchina RMN.
Nelle more la Regione, con provvedimento del 7.05.2013, diffidava lo studio dall’utilizzo dell’apparecchiatura RMN, non avendo il ricorrente presentato ancora all’amministrazione l’ulteriore richiesta di autorizzazione all’esercizio, come previsto dall’art.8, l.r. n.8/04.
Inoltre, con riferimento all’istanza di autorizzazione all’installazione di una TAC, presentata dal ricorrente alla Regione nel 2008, l’amministrazione intimata, adducendo che la domanda non era stata avanzata al Comune, unico soggetto deputato secondo la normativa regionale ad inoltrarla alla Regione per la verifica di conformità , esprimeva comunque parere negativo, atteso il già  raggiunto soddisfacimento del fabbisogno di apparecchiature TAC nell’ambito della provincia di BT.
Sennonchè, a seguito della comunicazione del ricorrente, fatta alla Regione in data 4.11.2013, di avvenuta istallazione dell’apparecchiatura RMN 0.35 T Total Body, l’amministrazione informava lo studio, con la nota impugnata, dell’impossibilità  del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della macchina RMN, in considerazione del fatto che lo studio ricorrente non è in possesso di una TAC, nè autorizzato all’installazione di tale tipologia di macchina.
Avverso la nota regionale il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone pertanto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Con atto del 13 febbraio 2014, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 13.02.2014, dato avviso alle parti della possibilità  di decidere il ricorso con sentenza breve ex art. 60 c.p.a., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La Regione ha infatti motivato il diniego all’autorizzazione all’esercizio della macchina RMN, sul presupposto che l’allegato 1) del D.M. 2.8.1991 consentirebbe l’installazione di tali apparecchiature solo alla strutture che già  siano in possesso di una TAC in esercizio, ritenendo pertanto che lo studio ricorrente non avesse i requisiti in quanto non in possesso della TAC, nè mai autorizzato alla relativa installazione.
Invero rileva il Collegio che il parere di compatibilità  regionale, di cui all’art. 7, l. r. 8/04, si sostanzia in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture sanitarie della tipologia di attività  richiesta già  presenti in ambito regionale (Tar Bari, n. 1973, del 14.08.2008).
Ne deriva che l’aver rilasciato il parere favorevole in sede di compatibilità  dell’impianto RMN in questione, presuppone la sua accertata compatibilità  con il fabbisogno relativo al bacino d’utenza di riferimento, sia pure nella vigenza del D.M. 2.8.1991.
Le valutazioni successive, fatte dall’amministrazione intimata a supporto del diniego impugnato, non attengono a quelle previste per la seguente fase di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, di cui all’art.8, l.r. citata, dovendosi in questa occasione invece accertare l’effettivo rispetto da parte della struttura dei requisiti minimi di cui al Reg. reg. n. 3, del 13.01.2005, nonchè di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.
Poichè nè il regolamento regionale sopradetto, nè l’amministrazione in sede di autorizzazione alla realizzazione, e prima ancora in sede di verifica di compatibilità , fanno riferimento al D.M. 2.8.1991, il Collegio non può che ravvisare la contraddittorietà  dell’operato regionale e la conseguente l’illegittimità  per eccesso di potere del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego all’autorizzazione all’esercizio dell’attività  sanitaria con macchinario RMN Total Body.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1500 (millecinquecento), più C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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