1. Commercio, industria, turismo – Finanziamento – Bando – Provvedimento di esclusione – Contestazione previsioni avviso per ambiguità e contraddittorietà – Prevalenza principio favor partecipationis- Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati – Eccezione di inammissibilità – Respinta – Ragioni
1. Nella ipotesi in cui le disposizioni del bando presentino caratteri di forte ambiguità , la contraddittorietà delle prescrizioni ivi contenute e la conseguente incertezza giustificano ampiamente di per sè la prevalenza del principio del favor partecipationis (nella specie la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata esclusa dal finanziamento per l’effettuazione di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario in ragione della asserita mancata allegazione alla documentazione di gara delle convenzioni e/o delle lettere di intenti richieste da avviso pubblico).
2. Dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati allorquando il provvedimento impugnato concerna la determinazione di inammissibilità della domanda della ricorrente e, quindi, l’ammissione della ricorrente non possa comportare l’esclusione di altri soggetti, con conseguente impossibilità di individuare un controinteressato effettivo rispetto all’annullamento del provvedimento impugnato.
N. 00349/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2013, proposto da:
Associazione S. Elisabetta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorita Iasevoli e Gennaro Macri, con domicilio eletto presso l’avv. Nicolantonio Depalo in Bari, viale della Repubblica 71;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, Lung. Nazario Sauro, 31/33;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97;
nei confronti di
Opra Formazione, Celips – Alta Formazione;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari:
della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico n. 5 del 2012 pubblicata sul BURP n. 149 del 14 novembre 2013 nella parte in cui dichiara non ammessa la ricorrente al finanziamento in ragione della asserita mancata allegazione alla documentazione di gara delle convenzioni e/o delle lettere di intenti richieste al par. G. punto XI dell’avviso pubblico allegata alla Determina del Dirigente al Servizio per le Politiche per il Lavoro;
dell’Avviso Pubblico n. 5 del 2012 approvato con D.D. n. 1616/2012 con il quale sono stati messi a bando fondi P.O. Puglia 2007 – 2013 per l’effettuazione di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) nella parte in cui non prevede una seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Fiorita Iasevoli, avv. Marina Altamura e l’avv. dello Stato Donatella Testini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in epigrafe la cooperativa S. Elisabetta ha impugnato il provvedimento con il quale è stata esclusa dal finanziamento per l’effettuazione di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario in ragione della asserita mancata allegazione alla documentazione di gara delle convenzioni e/o delle lettere di intenti richieste al par. G. punto XI dell’avviso pubblico;
Considerato che la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del par. G punto XI del bando, evidenziando di avere correttamente allegato alla domanda le lettere di intenti richieste, e, con il secondo motivo, la violazione del principio di pubblicità delle procedure concorsuali;
Considerato che l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati deve essere disattesa in quanto il provvedimento impugnato concerne la determinazione di inammissibilità della domanda della ricorrente, mentre non consta che il finanziamento in questione sia contingentato e che, quindi, l’ammissione della ricorrente possa comportare l’esclusione di altri soggetti, con conseguente impossibilità di individuare un controinteressato effettivo rispetto all’annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso deve essere accolto in quanto fondato;
Considerato, infatti, che l’avviso di gara prevedeva, al par. F, che alla domanda dovessero essere allegate due diverse buste sigillate, la prima contenente la domanda e la documentazione di ammissibilità di cui al successivo par. G, tra cui le convenzioni o lettere di intenti sottoscritte da aziende sanitarie, enti ecclesiastici e altre istituzioni pubbliche o private per la realizzazione e lo svolgimento di tirocini formativi, e la seconda contenente la documentazione necessaria ai fini della valutazione di merito, tra cui a pena di inammissibilità le convenzioni o lettere di intenti di cui al par. C dell’avviso sottoscritte con gli enti indicati dall’art. 3 del Reg. reg. 28/2007;
Considerato che le citate disposizioni del bando presentano caratteri di forte ambiguità , essendo richiesto l’inserimento delle lettere di intenti in questione sia nella busta relativa alla documentazione di ammissibilità che in quella per la valutazione di merito;
Considerato che dall’istruttoria espletata è emerso che la seconda busta della ricorrente non è stata mai aperta, essendosi l’Amministrazione limitata a constatare l’assenza delle lettere di intenti nel primo plico, decretando per tale motivo l’inammissibilità della domanda;
Considerato che l’inserimento delle lettere citate nel secondo plico era comunque conforme alla richiesta del bando che ben poteva indurre in errore i partecipanti nel prevedere la ricomprensione di tali documenti in entrambe le buste;
Considerato che la contraddittorietà delle prescrizioni contenute nel bando di gara e la conseguente incertezza giustificano ampiamente di per sè la prevalenza del principio del favor partecipationis;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non hanno ammesso al finanziamento la ricorrente;
Che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte relativa alla ricorrente;
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Spese compensate con le restanti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)