Contratti pubblici – Gara  – Scelta del contraente – Requisiti di partecipazione – Contratto di avvalimento – Motivi riguardanti la valutazione dell’offerta – Risarcimento per equivalente – Infondatezza

Va respinta la domanda cautelare i cui motivi di ricorso attengono al possesso da parte dell’aggiudicatario di requisiti di partecipazione alla gara comunque rivenienti dal dichiarato avvalimento, ovvero riguardino aspetti pertinenti alla valutazione dell’offerta tecnica compiuta dalla amministrazione resistente meglio valutabili in sede di merito, risultando, peraltro,  anche in ordine al periculum, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è risarcibile per equivalente all’esito della complessiva valutazione di merito.
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vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 3184 – 2014, ordinanza 21 maggio 2014, n. 2104 – 2014

N. 00143/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00308/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2014, proposto da:

Consorzio Artigiani Edili e Affini San Severo I, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Irmici e Marzia Domenica Florio, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.);

contro
Comune di San Paolo di Civitate, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso Rosaria Gadaleta, in Bari, c/o Avv. Lorusso, via Amendola, n. 166/5; 

nei confronti di
Ditta artigiana Restauri di Fiorella Gianluigi, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Fariselli, Mirca Tognacci e Annalaura Giannelli, con domicilio eletto presso Annalaura Giannelli, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n. 30; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, n. 3 Reg. Gen. Pubbl. D.D. 7-1-2014 del Comune di San Paolo di Civitate (FG);
della determinazione n. 50 del 27-1-2014 del Comune di San Paolo di Civitate (FG), con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori, comunicata al Consorzio ricorrente in data 27-1-2014, prot. n. 651, in favore della ditta artigiana Restauri di Fiorella Gianluigi, dell’appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del sistema museale ex convento di Sant’Antonio di Padova;
di tutti i verbali di gara;
di tutti gli atti consequenziali, ancorchè non conosciuti, lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato medio tempore;
e per il risarcimento
in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto de quo o, in via subordinata, per equivalente, in via prudenziale quantificato nel mancato utile pari al 10% dell’offerta di gara, nel danno curriculare e spese di partecipazione alla gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Paolo di Civitate e di Ditta artigiana Restauri di Fiorella Gianluigi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Irmici, Rosaria Gadaleta e Michele Volpicella, per delega dell’avv. Annalaura Giannelli;
 

Rilevato, ad un sommario esame, che i plurimi motivi di ricorso introdotti dal Consorzio Artigiani Edili e Affini San Severo I non appaiono manifestamente fondati, in parte attenendo al possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione alla gara sottoposta a scrutinio – requisiti, comunque, rivenienti dal dichiarato avvalimento – in parte risultando concentrati su aspetti pertinenti alla valutazione dell’offerta tecnica compiuta dalla amministrazione resistente nel caso di specie, con argomenti complessivamente meglio valutabili in sede di merito;
Rilevato, altresì, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente attiene comunque a profili di rilievo patrimoniale, comunque astrattamente risarcibili per equivalente all’esito della complessiva valutazione di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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