1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento – Diniego – Contraddittorietà rispetto agli atti endoprocedimentali – Concessione permessi ex lege 104/92
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento – Imprescindibilità dell’accertamento preventivo delle condizioni assistenziali
1. Deve essere accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di diniego di trasferimento di un finanziere, qualora lo stesso sia caratterizzato da contraddittorietà rispetto agli atti endoprocedimentali adottati dall’Amministrazione, dai quali si evince il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute dei parenti del ricorrente, tali da giustificare la concessione di permessi ex lege 104/92, nonchè la flessibilità dell’orario di servizio.
2. L’ipotetica previsione che alle esigenze assistenziali del dipendente pubblico richiedente il trasferimento possano provvedere altri familiari residenti in loco, non costituisce idonea motivazione atta a sorreggere un provvedimento di diniego alle domande di trasferimento ex L. n. 104/92, qualora non venga accertata l’effettiva disponibilità degli stessi a prestare tale assistenza. Allo stesso modo le esigenze di servizio che possono concernere il diniego devono essere necessariamente circostanziate, e non genericamente richiamate.
N. 00144/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00354/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Enzo Quaranta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Angelo Luigi Capone e Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio Emanuele, 60;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 378360/2011 del 21.12.2011 del Comando generale della Guardia di Finanza di non accoglimento dell’istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie”;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
quanto ai motivi aggiunti,
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordine di rientro presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia del 20.01.2014;
– di ogni altro atto specificamente indicato nel ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Raffaele Irmici e Giovanni Cassano;
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, sia assistito dal necessario fumus, quantomeno in relazione alle censure mosse avverso il provvedimento di diniego di trasferimento;
Rilevato, infatti, che lo stesso risulta contraddittorio rispetto agli atti endoprocedimentali adottati dall’Amministrazione (in particolare nota del Comando regionale prot. n. 1341/2011) dai quali si evince il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute dei genitori del ricorrente, già tali da giustificare la concessione di permessi ex lege 104/92, oltre che la flessibilità dell’orario di servizio;
Rilevato, inoltre, che il provvedimento in questione non pare adeguatamente motivato, non potendosi ritenere sufficiente l’ipotetica previsione che alle esigenze assistenziali possano provvedere altri familiari residenti in loco, senza che ne sia stata provata la disponibilità in concreto; nè tantomeno il diniego può ritenersi giustificato in ragione delle pur richiamate, ma generiche, esigenze di servizio, richiedendosi invece una specifica indicazione delle concrete e prevalenti esigenze di organico da soddisfare;
Ritenuto, infine, sussistere il danno grave ed irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie, ai fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di diniego di trasferimento prot. n. 378360/2011 del 21.12.2011 e dell’ordine di rientro presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia del 20.01.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)