Contratti pubblici – Gara – Offerta indeterminata – Esclusione  

In tema di contratti pubblici, non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare, laddove venga rilevato che l’offerta economica dell’ATI esclusa dalla gara appaia indeterminata, risultando essere inferiore rispetto alla sommatoria degli importi indicati nei due computi metrici estimativi allegati all’offerta, e pertanto contrastante con la previsione della stessa lex specialis.

N. 00148/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00291/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2014, proposto da A.T.I. Coema s.r.l. – Didos di Difonzo Domenico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Rella e Salvatore Basso, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;

contro
Comune di Santeramo in Colle;

nei confronti di
A.T.I. Apulia s.r.l. – Luigi Perrone s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I°, 62;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di gara della Commissione aggiudicatrice n. 10 del 24.1.2014 e relativi allegati con il quale la costituenda A.T.I. ricorrente è stata esclusa dalla gara, indetta dal Comune di Santeramo in Colle, relativa alla “Procedura aperta per lavori di ristrutturazione della casa di riposo / residenza protetta V. Calabrese – G. Simone”;
– di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso, tra cui i verbali di gara n. 8 del 14.1.2014 e n. 9 del 22.1.2014, l’aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda A.T.I. Apulia s.r.l. – Luigi Perrone s.r.l. disposta con il verbale di gara n. 10 del 24.1.2014 e l’aggiudicazione definitiva, ove già  intervenuta;
– qualora necessario ed in parte qua, del bando e del disciplinare di gara;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto connesso/o consequenziale o successivo;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e di subentro della ricorrente nello stesso;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.T.I. Apulia s.r.l. – Luigi Perrone s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Salvatore Basso, Carlo Rella e Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Rilevato che l’offerta economica dell’ATI ricorrente, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare essere dotata di un contenuto incerto in violazione del disposto di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006; che, infatti, il prezzo indicato nell’offerta economica (€ 2.330.102,68) risulta essere inferiore rispetto alla sommatoria degli importi indicati nei due computi metrici estimativi allegati alla stessa offerta (€ 1.921.171,16 per opere edili; € 1.229.146,38 per impianti); che, peraltro, detta sommatoria supera anche l’importo posto a base di gara (€ 2.609.511,05);
Ritenuto, in conclusione, che appare condivisibile quanto evidenziato dalla stazione appaltante nell’impugnato verbale di esclusione n. 8/2014 relativamente alla indeterminatezza dell’offerta della ricorrente, quindi contrastante con la chiara previsione di cui al punto V.3, lett. c) del bando secondo cui “il prezzo offerto deve essere determinato mediante computo metrico estimativo così come rielaborato dal concorrente integrato con le soluzioni migliorative proposte compreso le forniture e comunque inferiore all’importo dei lavori posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del presente bando, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente principale A.T.I. Coema s.r.l. – Didos di Difonzo Domenico al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della controinteressata A.T.I. Apulia s.r.l. – Luigi Perrone s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)