Processo amministrativo – Competenza – Connessione ex art. 24 L. 689/1981 – Illecito amministrativo – Illecito penale –  Decreto di condanna ex art. 460 e ss. c.p.p. – Passaggio in giudicato – Sanzione amministrativa

La connessione ex art. 24, L. 24 novembre 1981, n. 689, fra illecito amministrativo e illecito penale non opera quando il procedimento penale si sia concluso con decreto di condanna ex art. 460 e ss. c.p.p.; ciò in quanto l’avvenuto passaggio in giudicato del detto decreto, ha integralmente esaurito il profilo penale della vicenda, lasciando spazio per l’applicazione della sanzione amministrativa.

N. 00332/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2014, proposto da: 
Filippo Pascucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Clarizio e Salvatore Carrozzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.); 

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del decreto emesso dal Vicedirettore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 2/10/2013, (prot. n. 1449/2913/DAR/ASC) e notificato al ricorrente in data 29.1.2014, con cui il medesimo ha disposto “la chiusura dell’esercizio commerciale sito in Mola di Bari (BA) Piazza dei Mille, 9 denominato “Caffetteria Piazza dei Mille”” per la durata di giorni 8 (otto) a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento al sig. Pascucci;
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Clarizio e Donatella Testini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso notificato in data 4/2/2014, Pascucci Filippo ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, del decreto di chiusura temporanea di esercizio commerciale di cui in oggetto, evidenziando, con un unico motivo di ricorso, l’incompetenza funzionale dell’Autorità  emanante;
Rilevato che, in tesi di parte ricorrente, sussisterebbe, nel caso di specie, la competenza esclusiva del Giudice Penale, stante la connessione, ex art. 24 L. 24 novembre 1981 n. 689, fra illecito amministrativo e illecito penale nel fatto per cui è causa (rinvenimento presso l’esercizio commerciale del ricorrente in data 31/10/2012, ad opera della Guardia di Finanza – Tenenza di Mola di Bari, di n. 777 pacchetti di sigarette multi marche, pari a kg. 15,090, non essendo titolare, il ricorrente medesimo, di alcuna autorizzazione alla vendita di generi di Monopoli);
Considerata la manifesta infondatezza dell’introdotto ricorso, essendo chiaramente evidenziato al punto 2), pag. 2, del ricorso stesso, come il procedimento penale si sia concluso con decreto ex art. 460 e ss. c.p.p. di condanna del Pascucci alla pena di mesi uno di arresto ed euro 10,00 di ammenda, globalmente convertita in pena pecuniaria di euro 7.510,00 ex art. 53 L. n. 689/1981;
Considerato che, all’avvenuto passaggio in giudicato del detto decreto, quest’ultimo ha integralmente esaurito il profilo penale della presente vicenda, lasciando spazio per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 5 L. 18 gennaio 1994 n. 50, in base al quale si dispone la chiusura dell’esercizio, ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese, nel caso in cui venga accertata la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione del D.P.R. n. 43/1973 e ss. mm. ed ii.;
Considerato che il provvedimento impugnato è stato emanato dall’autorità  legittimamente competente, così come previsto dall’art. 7, comma 5, L. 19 marzo 2001, n. 92, che tale competenza espressamente attribuisce al Ministro delle Finanze o a chi la eserciti per sua delega;
Considerata, in punto di spese di lite, la evidente soccombenza del ricorrente e la manifesta infondatezza dell’iniziativa giurisdizionale introdotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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