1. Commercio, industria, turismo – Revoca agevolazioni pubbliche – Data iscrizione R.I. successiva alla presentazione della domanda – Attestazione certificato camerale – Legittimità  


2. Commercio, industria, turismo – Microimprenditoria – Diligenza compilazione domanda – Asserita violazione principio legittimo affidamento, principio giusto e corretto procedimento amministrativo – Non sussiste 

1. Non può essere accolto il ricorso avverso l’annullamento e la revoca di agevolazioni pubbliche provvisoriamente concesse, se la p.A. verifichi a posteriori che la ditta aggiudicatrice, in violazione del regolamento di partecipazione, non risultava essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda, come attestato dal certificato camerale. 


2. Non sussiste l’asserita violazione del principio di legittimo affidamento, nè del giusto e corretto procedimento amministrativo, nell’ambito di procedure amministrative di concessione di agevolazioni alla microimprenditoria, dove il legittimo interesse pretensivo degli istanti a conseguire le significative agevolazioni astrattamente ritraibili deve essere accompagnato da un livello di diligenza massima nella presentazione della domanda e nella cura del relativo procedimento amministrativo. 

N. 00331/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2014, proposto da: 
“Ristorante Stella Maris” di Giuseppe Labarile, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Bruna Digregorio, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Regione Puglia;
Puglia Sviluppo S.p.A.;
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Determinazione dirigenziale prot. 2109 del 31.10.2013, comunicata via p.e.c. alla ricorrente in data 18.11.2013, con provvedimento di accompagnamento prot. n.A00_158 14/11/2013-0009857, emessa dalla regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo il lavoro e l’Innovazione – Servizio Competitività ;
del provvedimento prot. n. A00_158/21.03.2013 n. 2465 emesso dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio competitività ;
di ogni altro provvedimento conseguente connesso o comunque presupposto, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Daniela Bruna Digregorio, anche ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
 

Con ricorso in data 14.1.2014, notificato il 16.1.2014, Giuseppe Labarile, quale titolare della ditta individuale “Ristorante Stella Maris”, con sede in Santeramo in Colle, impugnava, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, la Determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio competitività , prot. n. 2109 del 31.10.2013, trasmessa via p.e.c. al ricorrente in data 18.11.2013, con la quale si disponeva l’annullamento e la revoca di talune agevolazioni provvisoriamente concesse al ricorrente medesimo, nell’ambito del PO FESR 2007-2013, Asse VI, Linea di Intervento 6.1, Azione 6.1.4, Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese”, per complessivi euro 11.028,75, su un investimento industriale ammesso pari ad euro 39.650,99.
Come anche evidenziato nel provvedimento prot. n. A00_158/21.03.2013 n. 2465, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento delle agevolazioni provvisoriamente concesse, “a seguito delle verifiche condotte (¦), sulla base della documentazione fornita il progetto di investimento presentato risulta essere non ammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento. In particolare, l’art. 2 comma 3 punto 1 del Regolamento stabilisce che i soggetti beneficiari delle agevolazioni al momento della presentazione della domanda di agevolazione devono “essere regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle Imprese”. Si rileva che, come riscontrabile dal Certificato Camerale, l’impresa proponente risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Bari in data 01/04/2011, quindi in data successiva alla data di inizio dell’investimento attestata dalla Banca nell’allegato D, ovvero il 18 marzo 2011.”.
Insorgeva avverso la sopra indicata determina il ricorrente, articolando tre motivi di ricorso, fondati su plurimi motivi di illegittimità  per violazione di legge, eccesso di potere, motivazione erronea, difetto assoluto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà ; veniva altresì lamentata la violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi generali in materia di annullamento d’ufficio, nonchè la violazione dei principi del giusto e corretto procedimento amministrativo e di buona e corretta azione amministrativa.
Le amministrazioni resistenti e il terzo finanziatore restavano contumaci.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il fulcro delle argomentazioni defensionali del ricorrente poggia sulla contestazione della motivazione del provvedimento di annullamento della provvisoria concessione delle agevolazioni per cui è causa, con particolare riguardo alla asserita illegittimità  del medesimo, nella parte in cui non abbia tenuto conto delle specifiche modalità  con cui l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della ditta del ricorrente è avvenuta in concreto.
In tesi del ricorrente, il sopra ricordato provvedimento di revoca non ha tenuto conto del fatto che la segnalazione della “costituzione di nuova impresa senza immediato inizio di attività ” era stata effettuata dal ricorrente al Registro delle Imprese di Bari già  in data 21 gennaio 2011.
Ad essa, in data 11 marzo 2011 era seguita la comunicazione unica di “inizio attività  per impresa già  iscritta nel registro delle imprese”, per poi successivamente venir presentata alla Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, in data 18 marzo 2011, la domanda di accesso alle agevolazioni il cui esito finale si è concretato, da ultimo, nell’impugnato provvedimento.
La successiva data del 1 aprile 2011, quale data di iscrizione della ditta ricorrente nel Registro delle Imprese, così come risultante dal certificato camerale – di per sè posta a fondamento della motivazione di revoca delle agevolazioni concesse – in tesi di parte ricorrente costituiva la mera data di evasione della pratica da parte della Camera di Commercio, non determinando quindi il venir meno, in capo alla ditta richiedente, del requisito sostanziale di cui all’art. 2, comma 3, punto 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione del 26 giugno 2008, n. 9.
Ritiene il Collegio che tale argomentazione sia infondata.
Da un punto di vista strettamente formale, ciò che rileva per la Pubblica Amministrazione resistente, ai fini del procedimento oggetto di causa, è la data di iscrizione della ditta istante nel Registro delle Imprese, così come risultante dal Certificato Camerale.
In esso si riporta una data di iscrizione successiva a quella in cui venne presentata la domanda di accesso alle agevolazioni sopra menzionate.
La mera applicazione sillogistica dell’art. 2, comma 3, punto 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione del 26 giugno 2008, n. 9 porta al corretto risultato di revoca delle agevolazioni, così come legittimamente disposto dalla Determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio competitività , prot. n. 2109 del 31.10.2013.
Sempre nel merito, non colgono nel segno i plurimi argomenti articolati da parte ricorrente facendo leva sulla asserita violazione del principio del legittimo affidamento, dei principi generali in materia di annullamento d’ufficio, dei principi del giusto e corretto procedimento amministrativo e di buona e corretta azione amministrativa.
Siamo nel quadro di procedure amministrative di concessione di agevolazioni alla microimprenditoria, nell’ambito delle quali il legittimo interesse pretensivo degli istanti a conseguire le significative agevolazioni astrattamente ritraibili deve essere accompagnato da un livello di diligenza massima nella presentazione della domanda e nella cura del relativo procedimento amministrativo.
Dal canto suo, a fronte della vasta platea degli interessati – fra loro palesemente controinteressati – l’Amministrazione è tenuta ad un controllo strettamente formale delle domande; ove si decida di adottare un eventuale approccio alla singola istanza di tipo sostanzialista, esso si risolverebbe nell’attribuzione di un vantaggio – di per sè difficilmente giustificabile – a favore di un candidato e a scapito di un altro e/o di tutti gli altri, in palese violazione del canone costituzionale di imparzialità .
Si consideri, ad abundantiam, che ove la più volte menzionata disposizione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, punto 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione del 26 giugno 2008, n. 9 fosse stata considerata effettivamente lesiva dei legittimi interessi del ricorrente, essa avrebbe dovuto essere specificamente impugnata con l’introdotto ricorso, congiuntamente al provvedimento che della medesima aveva fatto mera applicazione, ad es. suggerendo la sua teorizzabile illegittimità  nella parte in cui non avesse previsto come equiparata all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, la mera segnalazione, da parte della ditta interessata, della “costituzione di nuova impresa senza immediato inizio di attività ” o la comunicazione unica di “inizio attività  per impresa già  iscritta nel registro delle imprese”.
Tale impugnazione congiunta non v’è stata, in tal modo non potendosi che constatare, conclusivamente, la non accoglibilità  dell’introdotto ricorso.
Nulla andrà  disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione delle amministrazioni resistenti e del terzo finanziatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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