1. Concorso pubblico – Bando – Clausola di pubblicazione on line graduatoria vincitori – Decorrenza termine 3 gg. per accettazione – Onere immediata impugnazione – Insussistenza 


2. Concorso pubblico – Bando – Previsione pubblicazione on line graduatoria vincitori – Decorrenza termine 3 gg. per accettazione – Mancata previsione periodo pubblicazione – Irragionevolezza – Illegittimità 

1. Non sussiste l’onere della immediata impugnazione della clausola di un bando di concorso che preveda la pubblicazione on line della graduatoria dei vincitori con effetto di notifica ufficiale e quale dies a quo per il computo del brevissimo termine di tre giorni per l’accettazione dei candidati utilmente collocati, in quanto detta clausola, non immediatamente escludente, va collegata alla contingente impossibilità  da parte dell’interessato di prendere visione della graduatoria in concomitanza con la sua pubblicazione all’albo informatico, per la quale non era stato predeterminato il periodo.


2. Non risponde ai requisiti di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa la previsione in un bando di concorso di un termine brevissimo (nella specie indicato in tre giorni) dalla pubblicazione della graduatoria on line per consentire agli interessati l’accettazione sotto pena di decadenza e scorrimento della graduatoria stessa, senza peraltro fornire alcuna certezza circa il periodo della prevista pubblicazione.

N. 00343/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2013, proposto da: 
Antonio Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno, in Bari, alla via Nicolai, n. 43; 

contro
Politecnico di Bari e Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Nicola Epicoco; 

per l’annullamento
-della determinazione con cui il dott. Antonio Bruno è stato dichiarato decaduto dal diritto all’iscrizione al Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e dell’Informazione XXVIII Ciclo” e con cui si è proceduto, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria di concorso;
-del verbale n.5 del 5.4.2013 con cui il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari ha deliberato di non accogliere la richiesta del dott. Bruno di procedere all’immediata iscrizione al corso;
-del D.R. n. 476 del 21.11.2012, in particolare dell’art.6, comma 4, con cui è stato indetto il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato del Politecnico di Bari;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino; Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il dott. Bruno ha impugnato la dichiarazione di decadenza dal diritto all’iscrizione al dottorato di ricerca in “Ingegneria elettrica e dell’Informazione – XXVIII ciclo”, con conseguente scorrimento della graduatoria; nonchè l’atto di indizione del concorso, nella parte in cui aveva previsto che l’affissione della graduatoria all’albo pretorio on line del Politecnico avrebbe avuto valore di notifica ufficiale e rappresentato il dies a quo per il computo del brevissimo termine di tre giorni per l’accettazione, pena la perdita irrevocabile del diritto da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria (cfr. art. 6 del D.R. n. 476/2012).
Il 30 maggio 2013 si sono costituiti in giudizio il Politecnico e il Ministero intimati eccependo la tardività  dell’impugnazione della clausola di concorso e chiedendo, comunque, il rigetto del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n. 329/2013 è stata accordata tutela cautelare sul presupposto che “..le doglianze contenute nel ricorso presentano profili di non manifesta infondatezza, in particolare con riferimento alla eccessiva brevità  del termine di tre giorni previsto per l’iscrizione al corso di dottorato, anche a fronte della previsione della comunicazione della graduatoria degli idonei esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, senza notifica individuale ai vincitori, della mancata predeterminazione del periodo di pubblicazione di tale graduatoria e della necessità  di apprestare numerosi documenti al fine dell’iscrizione”.
All’udienza del 15 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività  del gravame opposta dall’Amministrazione intimata rispetto alla richiamata previsione della lex specialis del concorso in questione.
Non si tratta all’evidenza di clausola immediatamente escludente, in quanto tale soggetta all’onere dell’immediata e tempestiva impugnazione, collegandosi in concreto la lesione subita dal ricorrente alla contingente assenza dello stesso dal luogo di residenza, in concomitanza con la pubblicazione della graduatoria sull’albo informatico, come comprovato dai tabulati di volo prodotti in giudizio; pubblicazione per la quale, come già  evidenziato nel richiamato provvedimento cautelare, non era stato predeterminato il periodo.
3.- Superata l’eccezione preliminare, le censure articolate avverso l’avviso di concorso vanno accolte.
Contesta il ricorrente l’irragionevolezza del combinato disposto delle previsioni contenute nel già  richiamato art. 6 del D.R. n. 476/2012, alla stregua del quale, a fronte della mancata previsione di un obbligo di notifica individuale ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, era stato previsto un termine brevissimo per l’iscrizione (tre giorni), senza fornire alcuna certezza circa la data della prevista pubblicazione on line, cosìrendendo estremamente gravoso l’espletamento degli adempimenti richiesti per l’immatricolazione.
Le riportate censure di irragionevolezza sono fondate.
Termini così stringenti -e, conseguentemente, vessatori- per i vincitori del concorso non trovano alcuna giustificazione nell’ottica del pubblico interesse, considerata la natura e la durata del corso di dottorato. Il buon andamento dell’azione amministrativa impone la valutazione comparativa e il contemperamento degli interessi coinvolti dalle decisioni della pubblica Amministrazione; ma, nella fattispecie, non è stato rappresentato alcun interesse pubblico a tal punto meritevole di protezione, da rendere inevitabile il sacrificio degli interessi privati.
L’irragionevolezza del termine, peraltro, è data dal concorso della sua brevità  con l’assenza, negli atti disciplinanti la procedura selettiva in questione, di una qualsiasi indicazione della data in cui la graduatoria di merito sarebbe stata pubblicata, in modo da rendere certo il dies a quo dal quale avrebbe cominciato a decorrere il termine, comunque obiettivamente breve, assegnato per i conseguenti adempimenti a carico dei vincitori.
Tanto più che, diversamente dal bando in esame, l’art.8, comma 6 del “regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari”, versato in atti, al quale il bando stesso fa espresso riferimento, contempla un più ragionevole termine di 15 giorni dall’affissione della graduatoria all’albo ufficiale del Politecnico; sicchè, applicando alla fattispecie la sovra-ordinata disciplina regolamentare, la domanda di iscrizione del ricorrente risulterebbe tempestiva.
Peraltro, come lo stesso ricorrente fa rilevare, l’art. 54, comma 4 bis del d.lgs. n. 82/2005, consentiva di attribuire alla pubblicazione telematica efficacia di conoscenza legale nei soli casi e modi previsti dall’ordinamento (quanto meno nel testo vigente prima della modifica entrata in vigore il 20 aprile 2013, che rileva nella fattispecie); e, nel caso in esame, il valore legale è stato attribuito alla pubblicazione sul sito informatico non già  da una disposizione di legge bensì da una clausola contenuta nell’avviso di indizione della procedura concorsuale.
Stante, pertanto, l’illegittimità  della clausola di concorso a monte, non può dubitarsi dell’illegittimità  del consequenziale provvedimento di decadenza e di scorrimento della graduatoria, adottato a valle in sua applicazione.
4.- In conclusione, il gravame è fondato e va accolto e, per l’effetto, insieme agli impugnati provvedimenti che ne hanno fatto applicazione, va annullato il decreto rettorale n. 476 del 21 novembre 2012 nella parte in cui, nell’art. 6, stabilisce per l’accettazione degli aventi diritto il termine di tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito all’albo pretorio on line del Politecnico di Bari. Considerata tuttavia la fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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