Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Concessione in sanatoria – Diniego – Rapporto di copertura – Accorpamento volumetrie edificabili  – Diversità  e indipendenza – Fattispecie

Deve essere rigettato il ricorso opposto al diniego di permesso di costruire in sanatoria in quanto fondato sulla indissolubilità  tra rapporto di copertura e accorpamento di volumetrie edificabili, atteso che si tratta di due parametri edilizio- urbanistici indipendenti tra loro e, pertanto,  la consentita deroga al parametro della volumetria non impone necessariamente la deroga a quello del rapporto di copertura.

N. 00328/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2011, proposto da: 
Matilde Grazia Ippedico, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, n.172; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Testini, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro n.135; 

per l’annullamento
diniego di permesso di costruire in sanatoria n. prot. 5369 del 9.3.2011 adottato dal dirigente del Settore servizi Tecnici del comune di Ruvo di Puglia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Ciro Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, proprietaria del suolo identificato nel catasto comunale di Ruvo di Puglia al Fg. 18, p.lle 634 e 21 (coincidenti con la precedente p.lla 660), avendo realizzato su tale terreno, in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, un capannone industriale, un vano prefabbricato ad uso ufficio, nonchè un vano in muratura ad uso deposito, ha proposto, in data 31.12.2010, istanza di permesso di costruire in sanatoria, essendo stata raggiunta da ordine di demolizione n. 22334 del 12.10. 2010 delle predette opere.
Con il provvedimento impugnato, il Comune intimato, in persona del Dirigente del competente settore, ha respinto la predetta istanza, rinviando alle ragioni già  espresse con la nota endoprocedimentale n. 363 del 5.1.2011.
Contro il diniego insorge la ricorrente, lamentandone la illegittimità  sotto vari profili, relativi, in particolare le varie ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza espresse nell’atto istruttorio.
All’udienza del 19.2.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo e principale motivo di doglianza è infondato.
La ricorrente ha realizzato le opere abusive con una volumetria nettamente eccedente quella edificabile in relazione alla superficie del suolo su cui le opere sono state realizzate.
Ha, tuttavia, preteso sanarle, facendo ricorso all’istituto dell’accorpamento di volumetria edificabile rinveniente da altri suoli a sua disposizione.
Ha cioè inteso utilizzare sul suolo identificato dalle p.lle 634 e 21, la volumetria edificabile in base alla superficie di detto suolo, unitamente a quella derivante da altri fondi.
Sennonchè i manufatti così realizzati non rispettano il rapporto di copertura del suolo su cui ricadono, rappresentato dalla relazione esistente tra la superficie del terreno e la superficie edificata (Rc = St/Se).
Tale rapporto è, come è noto, uno dei parametri urbanistici disciplinato dallo strumento regolatore e dalle relative norme di attuazione.
Il comune resistente, rilevato che tale parametro edilizio- urbanistico non risulta rispettato a seguito dell’accorpamento delle volumetrie, ha fondato su tale ragione (unitamente ad altre puntualmente indicate nella motivazione per relationem del provvedimento impugnato) il diniego.
Contro l’interpretazione così operata insorge la ricorrente, prospettando che, al contrario, l’istituto dell’accorpamento di volumetria consentirebbe la deroga al previsto rapporto di copertura.
La tesi non può essere condivisa.
Va chiarito che la normativa di settore nulla dice sul punto, sicchè la soluzione della questione di diritto sottoposta all’attenzione della Sezione, non può che essere rimessa a canoni ermeneutici.
L’argomento fondamentale su cui poggia la tesi di parte ricorrente può essere così riassunto: se non fosse consentita la deroga al rapporto di copertura, si opererebbe un’interpretazione sostanzialmente abrogativa dell’istituto dell’accorpamento di volumetria, in quanto l’aumento di quest’ultima non può che determinare anche il necessario aumento della superficie edificata, con conseguente deroga al relativo parametro edilizio.
L’argomento in verità  prova troppo.
Come ben chiarito dalla difesa del Comune intimato, i due parametri, pur se logicamente legati da rapporto di tendenziale proporzionalità  diretta (nel senso che al crescere dell’uno, tendenzialmente aumenta anche l’altro), non risultano, tuttavia, connessi indissolubilmente, essendo, da un punto di vista rigorosamente logico-matematico, indipendenti.
Infatti, la volumetria edificata ben può svilupparsi verticalmente, senza per ciò determinare in ipotesi di sua maggiorazione, un aumento del rapporto di superficie.
Premessa, dunque, la indipendenza dei due parametri, non può che rilevarsi, in primo luogo, che la consentita deroga al parametro della volumetria non impone necessariamente la deroga a quello del rapporto di copertura, attesa la indipendenza tra le due suddette variabili.
D’altro canto (ed in questo l’argomento apagogico ribadito con forza dalla difesa del Comune di Ruvo), diversamente opinando, si potrebbe giungere a conseguenze aberranti, rappresentate dalla edificazione dell’intero suolo, accorpando volumetrie e rapporti di copertura rinvenienti da altri terreni.
Peraltro, ben va considerato che, se è consentita la deroga all’indice volumetrico, nessuna disposizione consente, invece, la deroga al rapporto di copertura, rendendolo, in forza degli argomenti già  esposti, inderogabile.
Per le ragioni appena esposte la doglianza non può trovare accoglimento.
Tanto rende le ulteriori censure, svolte avverso i diversi argomenti motivazionali del diniego di permesso di costruire in sanatoria n. prot. 5369 del 9.3.2011 adottato dal dirigente del Settore servizi Tecnici del comune di Ruvo di Puglia, improcedibili per difetto di interesse, atteso che il loro accoglimento non produrrebbe utilità  alcuna per la ricorrente, essendosi in presenza di provvedimento sorretto da plurime ragioni giustificative di cui una esente da profili di censura.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte ed in parte lo dichiara improcedibile per come precisato in parte motiva.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ruvo, delle spese processuali che liquida in euro 2500,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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