1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire con prescrizioni – Inerzia nel sanzionare le violazioni del titolo – Non equivale ad acquiescenza 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Impegno alla realizzazione della opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri – Sussiste la possibilità  di adempiere 


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento sanzionatorio – Censure che riguardino la posizione di diversi soggetti – Inammissibilità 

1. L’Amministrazione comunale conserva il potere di ingiungere il rispetto delle prescrizioni contenute in un permesso di costruire anche a distanza di tempo dal suo rilascio, dal momento che, in mancanza di un esplicito atto di autotutela volto a modificare le condizioni del titolo edilizio, la semplice inerzia nel sanzionare la violazione non rileva quale comportamento di tacita rinuncia. 


2. Il privato che abbia ottenuto il rilascio di un permesso di costruzione condizionato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a sua cura e spese, non può fondatamente eccepire l’impossibilità  di adempiere, dal momento che tanto le norme del T.U. dell’edilizia (artt. 12 e 16), quanto le previsioni del codice contratti (art. 32), contemplano espressamente l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire, disciplinando dettagliatamente i relativi adempimenti.


3. àˆ inammissibile la censura con cui venga denunciata l’illegittimità  di provvedimenti diversi da quelli impugnati e riguardanti la posizione di altri soggetti, posto che i relativi vizi non valgono a giustificare ulteriori illegittimità  nei confronti del ricorrente, ma possono sollecitare il potere/dovere dell’amministrazione di agire in autotutela.

N. 00292/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Luigi Mintrone, in proprio e nella qualità  di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della LAB.S.A. s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Amendola n. 166/5; 

contro
Comune di Corato, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Nicolai, n. 29; 

nei confronti di
Tecnology Sud di De Benedittis Giuseppe e di Gennaro Luisa s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Petrarota e Michele De Palma, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
Pasquale Antonio Casieri, Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato nella qualità  di Commissario ad Acta; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- dell’ordinanza n. 56/2010, notificata in data 29.9.2010, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato ha intimato al dott. Mintrone, titolare del Permesso di Costruire n. 104/04 (successivamente volturato in favore della LAB.S.A. S.r.l.), “la esecuzione delle opere in adempimento alle prescrizioni imposte dal citato permesso di costruire ed in particolare”¦.che le aree rivenienti dagli arretramenti stradali siano sistemate a propria cura e spese…”, entro 30 giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento…”, avvertendo, inoltre, che “non ottemperando a quanto disposto con il presente provvedimento, sarà  notiziata l’Autorità  Giudiziaria, con l’esecuzione in danno delle opere”;
– di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.”
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e di Tecnology Sud di De Benedittis Giuseppe e di Gennaro Luisa s.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 232 del 10 marzo 2011, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giuseppe Paparella e Luigi Grosso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 29 ottobre 2010 e depositato il 17 novembre 2010, il sig. Luigi Mintrone, in proprio e nella qualità  di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della LAB.S.A. s.r.l., ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 56/2010, del 29 settembre 2010, notificata in pari data, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato ha intimato “al sig. Mintrone¦ titolare del permesso di costruire n. 104/04 del 16 marzo 2004, la esecuzione delle opere in adempimento alle prescrizioni di cui al suddetto permesso, ed in particolare: “¦.che le aree rivenienti dagli arretramenti stradali siano sistemate a propria cura e spese…”, entro 30 giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento…”, con l’avvertimento che “non ottemperando a quanto disposto con il presente provvedimento, sarà  notiziata l’Autorità  Giudiziaria, con l’esecuzione in danno delle opere”.
A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1. – violazione dei generali principi in materia di giusto procedimento, violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà  con precedenti determinazioni dell’Amministrazione comunale, disparità  di trattamento, sviamento; 2. – violazione ed omessa applicazione del combinato disposto tra gli artt. 93 e 121 del D. Lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 91 del D. Lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà .
Parte ricorrente premette che il dott. Mintrone aveva ceduto gratuitamente al Comune di Corato delle aree necessarie alla realizzazione di una strada di piano, in conformità  – secondo l’assunto dell’Amministrazione comunale – ad una previsione contenuta nel 2° PPA che, invero, a suo avviso, sarebbe ormai già  abbondantemente scaduto al momento del rilascio del permesso di costruire; che tale permesso di costruire prevedeva altresì che il ricorrente frazionasse e sistemasse a propria cura e spese le suddette aree, prima del rilascio del certificato di agibilità .
Aggiunge di ritenere illegittima tale condizione, tanto che al momento della proposizione dell’odierno gravame era in procinto di proporre adeguata azione giudiziaria per ottenere la declaratoria di nullità  dell’atto di cessione che, a suo avviso, sarebbe stata inserita nel PdC perchè il Comune di Corato, ancora nell’anno 2004, riteneva evidentemente di poter realizzare la strada di piano a servizio dell’intera area. Tuttavia la strada di piano non potrebbe più essere realizzata perchè sul suo ideale tracciato sarebbero già  stati edificati impianti industriali anche di notevole “consistenza”.
Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale non avrebbe sino ad oggi posto in essere i necessari passaggi procedimentali per realizzare la strada di piano, limitandosi invece a “recuperare” la sola porzione di area contigua alla proprietà  del ricorrente con evidente disparità  di trattamento se si confronta il comportamento assunto dalla stessa Amministrazione comunale nei confronti di altri soggetti che avrebbero costruito sull’ideale tracciato della strada di piano e a cui non sarebbe stato mai stato richiesto alcunchè.
Per di più, l’Amministrazione comunale, con l’ordinanza impugnata, avrebbe chiesto anche al dott. Mintrone di sistemare a propria cura e spese l’area, allo stato di proprietà  comunale, al fine di garantire al sig. De Benedittis l’accesso alla sua proprietà .
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che il Comune di Corato, con l’ordinanza impugnata, avrebbe intimato al dott. Mintrone di dare esecuzione alle opere previste quale condizione contenuta di cui al PdC n. 104/04, a suo avviso illegittima, disponendo “che le aree rivenienti dagli arretramenti stradali siano sistemate a propria cura e spese…”, senza null’altro aggiungere; essa, quindi, non recherebbe alcun riferimento all’approvazione di un progetto (definitivo e/o esecutivo) di realizzazione dei lavori di “sistemazione” di dette aree; inoltre dovrebbe intervenire su un’area ormai pubblica. In realtà , a suo parere l’intendimento dell’Amministrazione comunale -mascherato dall’esigenza di recuperare l’area pubblica – sarebbe quello di “accontentare” il più velocemente possibile un proprio sostenitore e, così, di sanare un’incongruenza urbanistica (rilascio di un PdC per la realizzazione di uno stabilimento in un lotto intercluso) alla cui determinazione avrebbe direttamente concorso.
Il Comune di Corato, con proprie precedenti determinazioni, inoltre, avrebbe già  da tempo tacitamente rinunciato alla sistemazione delle aree a cura e spese del ricorrente in quanto:
a) il rilascio del permesso di costruire n. 104 del 16 marzo 2004 sarebbe stato subordinato alla seguente condizione: “che le aree rivenienti dagli arretramenti stradali siano sistemate a propria cura e spese, frazionate e cedute a titolo gratuito a favore del Comune prima del rilascio dell’agibilità …”;
b) in data 28 marzo 2008, dopo aver proceduto al richiesto frazionamento, il dott. Mintrone avrebbe ceduto gratuitamente al Comune di Corato l’area in questione, senza assumersi l’obbligo di sistemare tale area a propria cura e spese;
c) il Comune di Corato avrebbe evidentemente accettato la consegna dell’area nello stato in cui essa si trovava, atteso che, in data 21 aprile 2008, avrebbe rilasciato senza nulla eccepire il certificato di agibilità  n. 37/ 08, ovvero il provvedimento che avrebbe dovuto concludere il complesso iter procedimentale “disegnato” dallo stesso PdC n. 104/04.
Ulteriore conferma a questo assunto si ricaverebbe anche dal fatto che, in seguito all’insorgere di una precedente vicenda giudiziaria, esposta nella parte in fatto del ricorso, il Comune di Corato non avrebbe mai intimato ad esso ricorrente di procedere alla sistemazione dell’area; nè con l’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 35/2008, nè con la determinazione dirigenziale n. 12 del 27 luglio 2010 assunta a seguito della sentenza di questa Sezione n. 910/2010 che aveva dichiarato l’obbligo del Comune di Corato di adottare il provvedimento di esecuzione in danno delle opere di cui alla citata ordinanza dirigenziale n. 35 del 17 settembre 2008. parte ricorrente conclude dolendosi che, a distanza di anni, ed in seguito all’adozione di numerose determinazioni utili anche ad ingenerare l’affidamento della non necessarietà  della sistemazione, il Comune di Corato abbia adottato l’ordinanza impugnata che imporrebbe un sacrificio ulteriore e non motivato.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che, anche qualora lo volesse, non potrebbe comunque procedere alla sistemazione a propria cura e spese delle aree in questione, in considerazione della vigente disciplina in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici; l’ordinanza gravata non recherebbe alcun riferimento all’approvazione di un progetto (definitivo e/o esecutivo) di realizzazione dei lavori di “sistemazione” delle aree. Nè, da quanto a sua conoscenza, siffatto progetto sarebbe mai stato predisposto. Infatti l’esecuzione di un qualsivoglia lavoro (pubblico o privato che sia) che comporti un intervento su aree pubbliche – che oltretutto insistono o sono immediatamente confinanti con la proprietà  di terzi- dovrebbe essere accuratamente progettata onde non arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti che potrebbero essere coinvolti; oltre che per garantire l’esecuzione tecnicamente ineccepibile del lavoro.
Parte ricorrente fa presente di aver già  sollevato la medesima eccezione nell’ambito di un precedente giudizio proposto presso questo stesso Tribunale.
Si è costituita a resistere in giudizio la controinteressata Tecnology Sud di De Benedittis Giuseppe e di Gennaro Luisa s.n.c. che, dopo aver ricostruito cronologicamente le vicende che hanno visto coinvolte le due società , ricorrente ed essa controinteressata anche richiamando i precedenti contenziosi dinanzi a questo adito Tribunale, ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso nella parte in cui parte ricorrente ha contestato la legittimità  delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire n. 104 del 16 marzo 2004, deducendo comunque l’infondatezza del gravame e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio il Comune di Corato, contestando innanzitutto le affermazioni di parte ricorrente, eccependo l’inammissibilità  e l’improcedibilità  del ricorso, deducendone l’infondatezza e concludendo per il rigetto del gravame.
Il Comune di Corato ha depositato una memoria per la camera di consiglio nella quale ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per tardività  e per acquiescenza nella parte in cui parte ricorrente ha censurato la legittimità  delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire n. 104 del 16 marzo 2004.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2011, con ordinanza n. 232, è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare.
Con atto notificato il 14 febbraio 2012 e depositato il 9 marzo 2012 il sig. Luigi Mintrone, in proprio e nella qualità  di amministratore unico e legale rappresentante della LAB.S.A. s.r.l. ha proposto motivi aggiunti.
Parte ricorrente rammenta innanzitutto che la P.A. le avrebbe imposto di provvedere alla sistemazione di un suolo, facendo presente che la relativa cessione gratuita al Comune è stata oggetto di espressa contestazione presso il G.O. – Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia R.G. n. 24292/102, giudizio, allo stato, riservato.
Con il citato atto di motivi aggiunti, al punto 3.3.2., ha dedotto ulteriori censure e specificatamente l’illegittimità  delle pratiche edilizie della società  Tecnology Sud per disparità  di trattamento nei suoi confronti, illegittimità  che sarebbero emerse a seguito di accesso agli atti tra cui, peraltro, il rilascio del permesso di costruire del 2007 in assenza di opere di urbanizzazione.
Parte controinteressata e parte ricorrente hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione e la parte da ultimo menzionata ha altresì depositato note di replica.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Si ritiene di poter affrontare in via unitaria le diverse censure dedotte con i due motivi del ricorso introduttivo.
Il Collegio deve innanzitutto dichiarare la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla controinteressata Tecnology Sud di De Benedittis Giuseppe e di Gennaro Luisa s.n.c. e dal Comune di Corato, relativamente alle censure volte a contestare la legittimità  delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire n. 104 del 16 marzo 2004 rilasciato nei confronti di parte ricorrente dal suddetto Comune.
Tali censure sono palesemente tardive in quanto riferite appunto ad un permesso di costruire rilasciato nel 2004 che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine previsto di 60 giorni decorrenti dalla notifica del permesso stesso e per il quale ha, invece, prestato acquiescenza e deve, pertanto, ritenersi ormai consolidato.
Le ulteriori censure sono infondate.
Il Collegio, confermando quanto già  sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 232 del 10 marzo 2011, con la quale è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta da parte ricorrente con il ricorso introduttivo, ritiene legittima l’ordinanza impugnata per la risolutiva circostanza, espressamente richiamata nella medesima ordinanza, che il Comune di Corato ha disposto l’esecuzione delle opere per cui è causa in adempimento alle prescrizioni imposte dal permesso di costruire n. 104/04 del 16 marzo 2004 rilasciato al sig. Luigi Mintrione, depositato in giudizio.
Nel citato titolo edilizio del 2004 era, infatti, espressamente previsto che il Comune resistente rilasciava “il permesso di costruire un edificio per attività  terziarie sull’area distinta in Catasto terreni del Comune al mapp. foglio n. 40 p.lla 152 posto in Corato alla contrada “Chiuso Nuovo” il tutto come da progetto N. 109/99 del 6.4.1999 prot. 6515 costituito de tre tavole a firma dell’Ing. Tommaso Malerba a condizione che le aree rinvenienti dagli arretramenti stradali siano sistemate a propria cura e spese, frazionate e cedute a titolo gratuito a favore del Comune prima del rilascio dell’agibilità  ed alle stesse condizioni imposte dall’Ufficio igiene Pubblica – AUSL BA/1 del 20.4.2001 prot, 114 che qui si intendono integralmente trascritte.”
Nè assume rilievo la circostanza che l’Ente non abbia chiesto prima tale adempimento, nè tale comportamento può ritenersi quale comportamento tacito di rinuncia, in quanto il Comune non ha perso il potere – peraltro ha dato atto esso stesso di aver rilasciato “in data 21 aprile 2008 la relativa autorizzazione di agibilità  (n. 37/2008)” – essendo necessario un contrarius actus e, pertanto, una rinuncia espressa in merito; di contro, invece, costituiva e costituisce un preciso obbligo del ricorrente adempiere alla condizione che, peraltro, è stata anche in parte adempiuta; parte ricorrente ha infatti provveduto, come da essa stessa rappresentato a pag. 15 del ricorso e risultante in atti, “in data 28 marzo 2008, dopo aver proceduto al richiesto frazionamento” a cedere gratuitamente al Comune di Corato l’area in questione”; la stessa parte ricorrente aggiunge “senza assumersi l’obbligo di sistemare tale area a propria cura e spese”. Tale assunzione non era necessaria in quanto già  inserita quale condizione nel permesso di costruire e ormai consolidata per la mancata tempestiva impugnazione. Si ritiene tra l’altro di dover precisare che adempiere è anche un suo precipuo interesse, in questa specifica fattispecie, considerato che l’edificio di cui al permesso di costruire è stato realizzato e il mancato adempimento non potrebbe che avere ripercussioni negative sullo stesso titolo edilizio (cfr. TAR Bari, Sezione III, n. 829 del 24 maggio 2013).
Questa Sezione, inoltre, già  con la citata ordinanza cautelare, condivisa dal Collegio, ha evidenziato il comportamento contraddittorio del dott. Mintrone che, con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2010, ha adito il Tribunale di Trani, Sezione Staccata di Ruvo di Puglia, per l’accertamento e la dichiarazione di nullità  dell’atto di cessione gratuita a favore del Comune delle stesse aree, già  cedute, come detto, in data 28 marzo 2008, quale adempimento nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire n. 104/04 del 16 marzo 2004 da parte del Comune di Corato in suo favore.
Quanto alle pregresse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte le stesse parti, il Collegio ritiene che, non indicendo nella decisione dell’odierno gravame, sia sufficiente rinviare alle relative sentenze, peraltro decise da questa stessa Sezione, in particolare alla sentenza n. 910 dell’11 marzo 2010.
Alla luce di quanto sopra, sono prive di fondamento le censure di disparità  di trattamento in quanto, come detto, la ricorrente è tenuta alla esecuzione delle opere di cui all’ordinanza impugnata in adempimento alle prescrizioni imposte dal permesso di costruire n. 104/04 del 16 marzo 2004; pertanto potrà  agire in altra sede, ricorrendone i presupposti, per censurare il comportamento dell’amministrazione nei confronti della società  controinteressata.
Parte ricorrente inoltre con il primo e secondo motivo di ricorso lamenta l’impossibilità  di adempiere a quanto richiesto con l’ordinanza impugnata sotto diversi profili.
Anche tali censure sono infondate.
Come condivisibilmente sostenuto da entrambe le parti, resistente e controinteressata – e come peraltro rappresentato dal Comune di Corato con nota prot. n. 15817 del 28 maggio 2008, depositata in giudizio da parte ricorrente (indicata quale all. 13 al ricorso), che non risulta impugnata – nella fattispecie oggetto di gravame trova applicazione l’art. 12 del D.P.R. n. 380 del 2001 che al comma 2 prevede: “Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.”.
Il successivo art. 16, nel testo applicabile alla data di adozione del provvedimento impugnato, al comma 2, dispone: “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità  e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.”
A sua volta l’art. 32 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – al comma 1, lettera f) dispone: “1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonchè quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28: ¦g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità  previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;”; quindi nella ipotesi di opere di urbanizzazione di importo superiore alla soglia comunitaria la prima procedura configura una titolarità  “diretta” di stazione appaltante in capo al privato titolare di permesso di costruire, mentre nella seconda, nella quale il privato presenta il progetto, è l’Amministrazione che procede in qualità  di stazione appaltante.
Per i contratti sottosoglia, l’art. 122, comma 8, applicabile alla data di adozione del provvedimento impugnato prevede: “Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.”. L’art. 56 al comma 6, a sua volta prevede: “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.”
Giova a questo punto ricordare che il permesso di costruire n. 104/04 del 16 marzo 2004, per quello che in questa sede interessa, è stato rilasciato “a condizione che le aree rinvenienti dagli arretramenti stradalisiano sistemate a propria cura e spese, frazionate e cedute a titolo gratuito a favore del Comune prima del rilascio dell’agibilità “.
Considerato che il suddetto permesso di costruire prevede che “le aree rinvenienti dagli arretramenti stradali siano sistemate a propria cura”, innanzitutto non è rilevante l’esistenza di un progetto, come sostenuto da parte ricorrente, rientrando nella previsione della “sua cura”, fin dal 2004, predisporre un progetto da proporre al Comune prima del rilascio dell’abilitabilità , nella ipotesi in cui non fosse già  stato predisposto o, comunque, concordarlo con il Comune stesso.
Quanto alla realizzazione, alla luce della suddetta normativa e della giurisprudenza amministrativa prevalente in materia di contratti pubblici già  formatasi anteriormente alla suddetta normativa, nella ipotesi in cui la realizzazione delle opere sia di importo superiore alla soglia stabilita dal codice dei contratti, ai sensi del citato art. 32, il titolare del permesso di costruire e, quindi, nella fattispecie oggetto di gravame parte ricorrente, avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista dal suddetto articolo sopra richiamato; nel caso di importo sottosoglia l’art. 122, comma 8, e, sostanzialmente i principi comunitari posti alla base dei contratti soprasoglia (mentre all’attualità  trova applicazione il più favorevole art. 16, comma 2bis del D.Lgs. n. 380 del 2001, comma inserito dall’art. 45, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto esclude l’applicazione del codice dei contratti).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Passando all’atto per motivi aggiunti, depositato a seguito di accesso agli atti, parte ricorrente al punto 3.3.2. ha dedotto ulteriori censure e, specificatamente, l’illegittimità  delle pratiche edilizie della società  Tecnology Sud per disparità  di trattamento nei suoi confronti, illegittimità  che sarebbero emerse a seguito di accesso agli atti tra cui, peraltro, il rilascio del permesso di costruire del 2007 in assenza di opere di urbanizzazione;
Occorre innanzitutto precisare che al punto 3.3.3. CONCLUSIONI parte ricorrente rappresenta “Le considerazioni proposte dimostrano che da parte del Comune di Corato è stata perpetuata una macroscopica disparità  di trattamento a danno del ricorrente. Sono stati peraltro commessi veri e propri abusi scaturenti dalle dedotte violazioni delle norme urbanistiche vigenti. Violazioni di cui il ricorrente ha potuto avere piena contezza solo in data recente (si rammenta che l’incartamento edilizio Tecnology Sud è stato consegnato dal Comune alla parte ricorrente solo il 17.12.2011) e commesse mediante atti che comunque si impugnano in questa sede.”
Tuttavia nella parte finale parte ricorrente rappresenta che “Si specifica che l’odierna impugnativa riguarda atti/provvedimenti già  impugnati nell’ambito del presente procedimento giurisdizionale. Quindi, non essendovi l’introduzione di alcuna nuova domanda, non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato.”
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che con l’atto per motivi aggiunti non siano stati impugnati nuovi atti; infatti non vengono indicati quali sono gli atti impugnati, nè in epigrafe e nè nelle conclusioni.
Tuttavia, rileva il Collegio, che, considerato che non risultano impugnati ulteriori atti, pur a volerli ritenere motivi aggiunti “classici”, le relative censure di disparità  di trattamento dedotte devono essere dichiarate inammissibile per genericità  e comunque inammissibili per carenza di interesse dovendo ritenersi inconferenti rispetto all’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo, in quanto fanno riferimento ad asserite illegittimità  di atti relativi non già  alla ricorrente ma della controinteressata.
Le osservazioni svolte escludono, infatti, qualsiasi rilievo in danno di parte ricorrente, fermo restando che eventuali illegittimità  poste in essere dal Comune di Corato nei confronti di altri soggetti non possono assurgere a giustificazione di ulteriori illegittimità  in favore della ricorrente, ma, anzi, possono sollecitare il potere/dovere dell’Amministrazione di agire in autotutela al fine di emendare i provvedimenti adottati da eventuali vizi o con i poteri di vigilanza a tutela del territorio comunale.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto e l’atto per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio ritiene, infine, – alla luce di quanto prospettato dal ricorrente circa le ragioni dell’operato difforme in casi analoghi posto in essere dal Comune – di dover disporre la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica di Trani per la disamina di eventuali profili di rilevanza penale.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e dichiara inammissibile l’atto per motivi aggiunti.
Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti dell’odierno giudizio alla Procura della Repubblica di Trani.
Condanna il sig. Luigi Mintrone e la LAB.S.A. s.r.l., in solido, al pagamento di complessivi € 3.000,00 (tremila/00), di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Corato e € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della Tecnology Sud di De Benedittis Giuseppe e di Gennaro Luisa s.n.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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