1. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Diniego  – Motivazione – Pareri tecnici – Valutazione – Necessità  – Sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Contributi e sovvenzioni pubblici – Diniego – Impugnazione – Sindacato G.A. – Limiti 
 
 

1. E’ illegittimo il provvedimento di diniego all’ammissione di fondi agevolativi per l’innovazione tecnologica ex lege 17.2.1982, n.46, che si basi esclusivamente sul parere negativo espresso dal Comitato tecnico, senza che siano stati considerati nè gli elementi istruttori allegati dall’impresa ricorrente, nè tanto meno la valutazione positiva resa dall’Esperto del Ministero (incaricato dall’Istituto bancario “gestore” dell’istruttoria dell’intervento), atteso peraltro lo specifico ruolo assegnatogli dalla disciplina attuativa della predetta legge n. 46/1982 di verifica tecnica degli obbiettivi ed effetti del “programma” presentato dall’impresa.  


2. Il sindacato del G.A. in merito alle questioni connotate da un margine di discrezionalità  tecnica risulta ben limitato rispetto al perimetro proprio del controllo sulla legittimità  degli atti impugnati (il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso tesi a censurare, sotto il profilo del merito della valutazione discrezionale, il giudizio del Comitato tecnico preposto a valutare i “programmi” destinatari di agevolazioni per l’innovazione tecnologica, ex lege 17.2.1982, n.46).

N. 00305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2013, proposto da: 
Hospitex Diagnostics S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Iezzi, con domicilio eletto presso Rossella Lopez in Bari, via Dante 42; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
a) del decreto 15 novembre 2012 prot. n. 1994, a firma del direttore generale della Direzione Generale per l’Incentivazione delle attività  imprenditoriali – Divisione VIII – Dipartimento per lo Sviluppo Economico – trasmesso tramite PEC con nota dirigenziale 21 novembre 2012, prot. 38557 – di diniego di ammissione all’agevolazione del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica del “programma” presentato dalla s.r.l. Hospitex Diagnostics avente per titolo “NANOCHECK – Sistema automatico per la diagnosi del pannello Torch e Bitest in Point of care”;
b) del presupposto parere non favorevole del Comitato Tecnico per l’innovazione tecnologica espresso nella riunione del 16 aprile 2012;
c) della nota dirigenziale 7 gennaio 2013, prot. 530, ricevuta tramite PEC;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, se e in quanto lesivi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito per la parte ricorrente il difensore Rossella Lopez in sostituzione per delega dell’avv. Iezzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso notificato in data 11.01.2013, depositato presso il TAR Lazio, sede Roma ed iscritto al r.g. n. 1239/2013, la società  ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, il provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico (da ora anche MISE o dicastero) ha negato l’ammissione alle agevolazioni del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica, al “programma” “NANOCHECK – Sistema automatico per la diagnosi del pannello Torch e Bitest in Point of care” presentato dalla predetta impresa, oltre agli atti presupposti.
In esito alla adunanza camerale del 28 febbraio 2013, l’adito T.A.R. del Lazio, sede di Roma, con ordinanza 2229/2013 dichiarava il proprio difetto di competenza appartenendo la questione alla competenza del T.A.R. Puglia Bari.
Con atto notificato il 14.03.2013 e depositato il successivo 28.03.2013, il ricorso è stato riproposto in riassunzione.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso e depositando la relazione del MISE.
Come sopra già  esposto, la questione sottoposta al Collegio attiene alla asserita illegittimità  dei provvedimenti impugnati, con i quali l’Amministrazione ha sancito la non ammissibilità  all’agevolazione del programma presentato dalla società  ricorrente. In particolare, oggetto di gravame è anche il parere negativo espresso dal Comitato tecnico per l’innovazione tecnologica, espresso nella seduta del 16 aprile 2012, motivato sulla base della prevalenza di RI, “ricerca industriale”, rispetto allo “sviluppo sperimentale”, dell’assenza di “partner biochimici/biologici, medici assolutamente necessari” e sul costo “assolutamente eccessivo”. Sulla base di tale parere, il Ministero comunicava, in data 24 luglio 2012 il preavviso di diniego e, successivamente, in data 15 novembre 2012 adottava il provvedimento di diniego aderendo alle motivazioni del parere negativo del Comitato tecnico, integralmente richiamate. Tutto ciò, pur tenuto conto che il Soggetto Gestore e l’Esperto del dicastero nelle rispettive relazioni avessero, invece, proposto l’accoglimento della domanda, dei quali lo stesso Ministero dava conto nel preavviso di rigetto.
Con i motivi di ricorso il ricorrente prospetta vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili:
mancato richiamo alle “osservazioni presentate dalla società  ricorrente ai motivi ostativi” fondanti la mancata ammissione all’agevolazione del Fondo;
genericità  della motivazione del provvedimento basata sul richiamo integrale della determinazione del Parere tecnico, senza riferimento al giudizio favorevole espresso dall’esperto tecnico nominato dal Ministero;
difetto di istruttoria e di motivazione, per mancato riferimento agli elementi contenuti nella relazione istruttoria e nel piano finanziario, analizzate, invece, dal soggetto gestore e dall’esperto del Ministero ai fini della valutazione, risultata da parte di costoro favorevole;
difetto di motivazione circa l’eccessiva onerosità  del programma, per mancato riferimento al giudizio favorevole espresso dal soggetto gestore “circa la determinazione delle spese ammissibili e dei costi agevolabili, pari a complessivi euro 1.241.000,00”, importo già  ridotto rispetto a quello indicato nella domanda.
Il Ministero dello sviluppo economico sostiene nella sua difesa che:
le osservazioni formulate dalla ricorrente in seguito alla comunicazione di preavviso di rigetto risultano pervenute solo successivamente all’adozione del decreto di rigetto;
la relazione dell’esperto esterno “è solo uno dei tanti atti acquisiti ai fini istruttori”, non trattandosi, pertanto, “di un parere in senso proprio, nè tantomeno di un parere vincolante”;
è il comitato tecnico l’organo deputato per legge “ad esprimersi sull’ammissibilità  contributo dei singoli progetti”, potendosi esso discostare dalle “conclusioni contenute nella relazione sia del gestore, sia dell’esperto”.
Con ordinanza collegiale n. 226/2013 la domanda cautelare, volta alla sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale di diniego in epigrafe indicato, è stata accolta.
In prossimità  dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria e prodotto documenti – riferendo, in particolare, della nota del 04.12.2013 con cui il Ministero ha comunicato che, a seguito dell’accoglimento della sospensiva. è in corso il procedimento per l’accoglimento del progetto, richiedendo al Soggetto Gestore la “conferma della valutazione economico-finanziaria positiva, a suo tempo espressa, alla luce di dati di bilancio più aggiornati” – peraltro insistendndo per l’accoglimento del gravame, non essendo stato ancora adottato alcun provvedimento di ammissione alle agevolazione finanziarie, in subordine richiedendo che, ove ritenesse cessata la materia del contendere, il Collegio accerti ex art. 34 c. 3 c.p.a. l’illegittimità  del diniego, ai fini della successiva proposizione della domanda risarcitoria.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2014 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame vengono impugnati il decreto a firma del direttore generale della Direzione Generale per l’Incentivazione delle attività  imprenditoriali – Divisione VIII – Dipartimento per lo Sviluppo Economico di diniego di ammissione all’agevolazione del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica del “programma” presentato dalla s.r.l. Hospitex Diagnostics avente per titolo “NANOCHECK – Sistema automatico per la diagnosi del pannello Torch e Bitest in Point of care” e il presupposto parere non favorevole del Comitato Tecnico per l’innovazione tecnologica, motivato sulla base della prevalenza di RI, “ricerca industriale”, rispetto allo “sviluppo sperimentale”, dell’assenza di “partner biochimici/biologici, medici assolutamente necessari” e sul costo “assolutamente eccessivo”.
Va preliminarmente rilevato che permane l’interesse alla decisione, posto che non sono stati adottati ulteriori e diversi provvedimenti da parte del Ministero, soltanto preannunciati con la comunicazione del 14 dicembre 2013.
Risultano fondate le censure con le quali la ricorrente lamenta: a) il mancato richiamo alle “osservazioni presentate dalla società  ricorrente ai motivi ostativi” fondanti la mancata ammissione all’agevolazione del Fondo; b) la genericità  della motivazione basata sul richiamo integrale della determinazione del Parere tecnico, senza riferimento al giudizio favorevole espresso dall’esperto tecnico nominato dal Ministero; c) il difetto di istruttoria e di motivazione, per mancato riferimento agli elementi contenuti nella relazione istruttoria e nel piano finanziario, analizzate, invece, dal soggetto gestore e dall’esperto del Ministero ai fini della valutazione, risultata da parte di costoro favorevole; d) il difetto di motivazione circa l’eccessiva onerosità  del programma, per mancato riferimento al giudizio favorevole espresso dal soggetto gestore “circa la determinazione delle spese ammissibili e dei costi agevolabili, pari a complessivi euro 1.241.000,00”, importo già  ridotto rispetto a quello indicato nella domanda.
Infatti, a fronte della documentazione fornita dalla Hospitex Diagnostics srl per illustrare l’articolazione del programma proposto e della valutazione positiva espressa nella relazione predisposta dall’Esperto, l’Amministrazione intimata ha assunto la decisione di diniego senza fare riferimento ad elementi istruttori altrettanto significativi, ma di segno negativo per la ricorrente.
In altri termini, il diniego non supportato da elementi sufficienti per sostenere le negativa determinazione assunta.
Un provvedimento che desse conto del percorso motivazionale seguito dall’Amministrazione sarebbe risultato nel caso in esame tanto più necessario alla luce degli elementi istruttori che giungono a risultati contrapposti: da un lato, la valutazione positiva dell’esperto del Ministero di cui si è avvalso l’Istituto bancario “Gestore” competente per l’istruttoria del programma; dall’altro il parere negativo del Comitato tecnico, di cui all’art. 16 della L. 46/1982.
Il provvedimento che ha negato l’ammissione del “programma” alle agevolazioni del Fondo si limita, invece, nella sua parte motiva a riportarsi integralmente al giudizio del Comitato tecnico, anch’esso, peraltro, espresso i termini sintetici e senza riferimenti alle risultanze istruttorie.
L’intervento dell’Esperto è previsto dal D.M. 26 ottobre 1986, contenente la disciplina attuativa della Legge n. 46/1982, allo scopo di fornire un apporto tecnico qualificato, “in ordine alla valutazione degli obiettivi ed effetti del programma” (art. 1 ultimo comma, D.M. 26 ottobre 1986). I risultati forniti da tale contributo, quand’anche non vincolanti, non possono essere disattesi dal Ministero senza motivazioni.
A ciò si aggiunga che, pur non essendo stato chiarito il momento in cui l’Amministrazione ha ricevuto le osservazioni della ricorrente ai rilievi del Comitato, poi posti a fondamento del diniego di ammissione, in ogni caso non sono stati forniti, neanche nel presente giudizio, dall’Amministrazione elementi tali da sconfessare quanto eccepito dalla società . Così con riferimento alla questione relativa alla presenza di partner biochimici/biologici/medici.
Occorre precisare che gli evidenziati elementi oggetto di censura attengono alla valutazione di profili da cui emergono vizi di legittimità , propri del sindacato giurisdizionale esercitabile in questa sede (T.A.R. Pescara, Sez I, n. 290 del 27 maggio 2013), mentre restano salve le valutazioni espresse dalla P.A. in ordine alla rilevanza dei progetti esaminati riservate ad apprezzamenti discrezionali, più specificamente di discrezionalità  tecnica, rispetto ai quali più limitato è il sindacato riservato al giudice amministrativo (cfr Cons. Stato, sez. III, n. 1645 del 25 marzo 2013 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1634 del 3.09.2013).
Vanno, pertanto, dichiarati inammissibili quei profili di doglianza che tendono ad inficiare il giudizio del Comitato tecnico e, conseguentemente, del Ministero, sotto l’aspetto delle specifiche valutazioni discrezionali espresse in ordine al programma presentato dalla società  ricorrente (prevalenza RI, costo eccessivo), in quanto essi attengono al merito dell’azione amministrativa. L’erogazione di contributi è, infatti, riservata all’Ente Pubblico, in quanto titolare di un potere discrezionale, sotto il profilo tecnico, nel valutare le domande degli interessati, e, pertanto, non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 3062 del 21 novembre 2006).
La discrezionalità  riconosciuta all’Amministrazione, tuttavia, non le consente di esimersi dal generale obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990 (T.A.R. Bologna, sez. I, n. 6 del 13 gennaio 2003).
All’esito delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere che la domanda presentata dalla ricorrente è stata illegittimamente respinta attraverso un provvedimento non sufficientemente motivato ed assunto sulla base di una inadeguata istruttoria. Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo che tiene conto della condanna alle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società  ricorrente, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00), comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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