1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza -Passaggio in giudicato sentenza – Reiterazione ordine esecuzione – Accoglimento


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora e nomina commissario ad acta – Cumulabilità  di domande – Parametri di calcolo

1. E’ da accogliere la domanda di ottemperanza se invocata a fronte del persistente inadempimento dell’Ente intimato a dare esecuzione alla statuizione di accoglimento (peraltro passata in giudicato), sia relativamente al quomodo (ovvero in relazione alla modifica della graduatoria  unica regionale di medicina peridatrica per l’anno 2012) che in relazione alla pronuncia sulle spese di lite.


2. Ove l’Amministrazione non ottemperi ad una sentenza senza giustificato motivo è  da accogliere la richiesta di concessione della tutela della penalità  di mora prevista dall’art. 114 , 4 co. lett. e) del D.Lgs. 104/2010, assolvendo quest’ultima ad una finalità  sanzionatoria e non già  risarcitoria, avendo infatti come scopo quello di stimolare il debitore all’adempimento, sanzionando al contempo la sua disobbedienza derivante dalla statuizione del giudice. Inoltre la richiesta di astreintes è compatibile con la richiesta di nomina del commissario ad acta, trattandosi di mezzi di tutela previsti dal codice del processo amministrativo ispirati a finalità  differenti: il primo è un mezzo di coercizione indiretta a carattere pecuniario; il secondo serve invece ad esercitare pressione sull’Amministrazione intimata soccombente affinchè quest’ultima provveda ad adempiere, statuendo che il commissario provveda in luogo dell’amministrazione inerte.

N. 00316/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2013, proposto da Rosa Bilanzone, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Battista Colonna, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

contro
Regione Puglia; 

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza 13 marzo 2013 n. 373, resa inter partes dal T.A.R. Puglia, Sezione Seconda, sulla graduatoria regionale di medicina pediatrica per 2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Giovanni Battista Colonna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza della Sezione Seconda 13 marzo 2013 n. 373, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in accoglimento della domanda proposta dalla dottoressa Rosa Bilanzone, annullava parzialmente la graduatoria unica regionale (Puglia) di medicina pediatrica per l’anno 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 50 del 5 aprile 2012 e condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1800,00, oltre CU, IVA, CAP e spese generali.
L’istante era stata collocata in una prima graduatoria di medicina pediatrica per l’anno 2012 al 168° posto con 8,20 punti.
La medesima aveva rilevato l’erronea valutazione di alcuni titoli, la cui correzione comportava il maggiore punteggio di 8,74 punti, e aveva perciò prodotto istanza di riesame.
In sede di approvazione della graduatoria definitiva (determinazione n. 96 del 28 marzo 2012 del Dirigente Servizio programmazione assistenza territoriale), mentre risulta espressamente accolta tale istanza, tuttavia, la sua posizione e il suo punteggio in graduatoria non erano stati modificati nell’allegata tabella.
Questo T.A.R. riteneva fondata la domanda attorea, riscontrando la denunciata contraddittorietà  dell’azione amministrativa e l’illegittima omissione, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, dell’attribuzione del punteggio reclamato, come riconosciuto nella parte motiva (ma non in quella dispositiva) della determinazione approvativa della graduatoria e comprendente la decisione di accoglimento dell’istanza di riesame.
La sentenza 13 marzo 2013 n. 373 passava in giudicato, come risulta dall’attestazione rilasciata in data 11 novembre 2013.
La Regione non provvedeva ad eseguire la decisione, nè nella parte riguardante la graduatoria di medicina pediatrica, nè in quella relativa alle spese di lite.
Perdurando l’inadempimento della Regione, la dottoressa Rosa Bilanzone chiedeva a questo Tribunale la completa ed integrale esecuzione della sentenza, attraverso la correzione della graduatoria, previa attribuzione di ulteriori punti 0,54, e la condanna al pagamento delle spese di giudizio già  liquidate.
Domandava altresì sia la nomina di un commissario ad acta sia la fissazione della somma da imputarsi alla Regione Puglia per l’ulteriore violazione del giudicato.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2014, parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa, non avendo l’Amministrazione ancora adempiuto.
2. Le premesse in punto di fatto conducono questo Collegio a ritenere che la domanda di ottemperanza sia fondata e debba essere accolta, stanti il passaggio in giudicato della sentenza 13 marzo 2013 n. 373 e il perdurante inadempimento al decisum della Regione Puglia.
Per l’effetto, a norma degli articoli 112, comma 2, lett. a), e 114 del codice del processo amministrativo, si reitera l’ordine di eseguire la menzionata sentenza e di provvedere sia al pagamento delle spese processuali in essa liquidate sia alla correzione della graduatoria unica regionale di medicina pediatrica per l’anno 2012, con le modalità  indicate nel medesimo provvedimento giurisdizionale, il tutto entro il termine di 30 giorni.
La ricorrente ha chiesto anche la fissazione della somma di denaro prevista dall’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di ulteriore ritardo nell’adempimento, rispetto al termine stabilito, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
Occorre al proposito ricordare, ai fini che qui rilevano, che, secondo la giurisprudenza, la misura di cui al citato articolo 114 assolve ad una finalità  sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; 3 marzo 2012, n. 2547; Sez. III, 30 maggio 2013 n. 2933; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259; 24 maggio 2012 n. 1027; 24 gennaio 2013 n. 79; 3 maggio 2013 n. 688).
D’altra parte è stato chiarito che non vi è incompatibilità  tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di un commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; Sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 maggio 2013 n. 2933). Si tratta infatti di mezzi di tutela diversi perchè l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già  ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinchè provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (secondo un modello di “esecuzione surrogatoria”).
àˆ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità  della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti cumulabili e non incompatibili tra loro.
L’unico limite espressamente contemplato dall’art. 114 del codice processo amministrativo è rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”.
Nel caso in esame, a fronte dell’eventuale, ulteriore inerzia serbata dall’Ente successivamente alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, la pluralità  di strumenti di tutela richiesti dalla parte ricorrente consente di graduare le misure applicabili, tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 gennaio 2013 n. 6).
In dettaglio, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreintes, sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non ravvisandosi ragioni ostative e neppure profili di manifesta iniquità .
L’attività  che l’Amministrazione dovrà  effettuare in ottemperanza alla sentenza consiste infatti nel porre riparo ad una situazione d’illegittimità  che si protrae da tempo, senz’alcuna giustificazione, vista la tipologia di atti da emanare. Specificamente, l’ordine di provvedere alla modifica della graduatoria risale poi all’ordinanza della Seconda Sezione 26 luglio 2012 n. 601.
In ogni caso, non si ritiene di dover applicare le astreintes al periodo di tempo di 30 giorni fissato con la presente decisione per l’adempimento.
Tuttavia, in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere dallo spirare del termine di 30 giorni fissato ancora una volta per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza fino alla completa esecuzione della pronuncia intervenuta inter partes.
Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile, si deve reputare congrua, in ragione della gravità  dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità  del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura pari ad € 40,00 (quaranta/00) in favore della ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.
Ove anche questo strumento compulsorio non consegua il risultato utile per la ricorrente, la medesima potrà  presentare un’apposita istanza per la nomina del commissario ad acta.
Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di ottemperare alla sentenza 13 marzo 2013 n. 373, resa inter partes dal T.A.R. Puglia, Sezione Seconda, operando le modifiche alla graduatoria definitiva di medicina pediatrica per l’anno 2012, di cui alla determinazione n. 96 del 28 marzo 2012 del Dirigente Servizio programmazione assistenza territoriale, come specificato in motivazione, nel termine di 30 giorni.
Fissa, ove la Regione non provveda entro 30 giorni, la somma di € 40,00 (quaranta/00) in favore della ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza fino alla completa esecuzione della pronuncia intervenuta inter partes.
Condanna la Regione Puglia, a titolo di spese di giudizio, al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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