Giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Giudizio di ottemperanza – Sentenza di condanna del G.O. passata in giudicato – Sussiste

Ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. è ammissibile la domanda con cui si chieda dinanzi al giudice amministrativo l’ottemperanza ad una sentenza della Corte di Appello passata in giudicato, recante la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento di somme a titolo di indennità  di esproprio e di occupazione legittima.

N. 00317/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2013, proposto da: 
Nunzia Fiore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Di Rella, con domicilio eletto presso Vito Petrarota, in Bari, c/o Studio Trevi, via Tommaso Fiore, n. 62; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 577/2012 della Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione, in data 8 maggio 2012, avente ad oggetto indennità  di esproprio e di occupazione legittima di suolo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore, avv. Pasquale Pellegrini, per delega dell’avv. Luigi Di Rella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 577/2012 del giorno 8 maggio 2012, munita di formula esecutiva in data 14 giugno 2012, la Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione, ha determinato l’indennità  di esproprio dovuta in favore della ricorrente, per un suolo sito nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia, nella somma di euro 115.285,50, oltre interessi dalla data del decreto di esproprio al soddisfo; ha determinato l’indennità  di occupazione legittima relativa allo stesso suolo nella somma di euro 19.344,24, oltre interessi legali sulle singole annualità ; ha ordinato al Comune di Ruvo di Puglia di depositare dette somme presso la Cassa DD. e PP., decurtate degli importi già  depositati e dei relativi interessi; ha condannato il Comune di Ruvo di Puglia alla rifusione in favore della medesima ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in euro 410,00 per borsuali, euro 1.600,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorario, oltre accessori e spese di c.t.u. come liquidate in atti.
La ricorrente provvedeva altresì, per le suddette somme, a notificare in forma esecutiva la surriferita sentenza al Comune resistente in data 18 giugno 2012, senza ricevere alcun pagamento.
Pertanto, l’interessata adiva questo T.a.r. per l’ottemperanza alla più volte menzionata sentenza, chiedendo il pagamento anche delle spese accessorie successive, con particolare riguardo all’imposta di registro liquidata per complessivi euro 3.610,00 (cfr. allegato 2, modello F23 in atti).
Ciò premesso, il predetto ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di sentenza di Corte d’Appello, munita, in data 10 settembre 2013, di formale attestazione in calce di mancata proposizione di ricorso per Cassazione.
Invero, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, consente l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
La sentenza di Corte d’Appello di cui sopra risulta essere pacificamente suscettibile di essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza.
Considerato che non risulta l’adempimento da parte del Comune di Ruvo di Puglia alla sentenza in esame, la domanda deve essere pertanto accolta, anche in riferimento alle documentate spese accessorie successive alla emanazione della stessa.
Sul punto, sono dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente, ad esempio, dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2011, n. 287; T.A.R. Campania Napoli, sez IV, 24 maggio 2011, n. 2819; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 11 luglio 2012, n. 642).
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Ruvo di Puglia di effettuare il deposito presso la Cassa DD. e PP. delle somme di cui alla sentenza n. 577/2012 della Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione, indicata in precedenza, unitamente agli interessi legali, e di pagare altresì le suesposte spese accessorie.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il materiale versamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Ruvo di Puglia, si nomina sin d’ora il commissario ad actanella persona del Tribunale Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  su istanza di parte all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Il compenso per l’opera del commissario che, se dovuto, sarà  liquidato su documentata istanza dell’interessato, è posto a carico del Comune di Ruvo di Puglia.
Vanno altresì poste a carico del predetto Comune le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per ogni eventuale seguito di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, ordina al Comune di Ruvo di Puglia di dare integrale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 577/2012 della Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione, del giorno 8 maggio 2012 e di versare le somme sopra specificate in favore di Fiore Nunzia, oltre al pagamento delle spese accessorie successive, nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, il quale provvederà  su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, all’integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Luigi Di Rella, per sua fattane anticipazione, così come dichiarato; oltre che del compenso al commissario, se dovuto.
Dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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