Pubblica sicurezza – Permesso di soggiorno – Revoca – Giurisdizione – Giudice ordinario – Sussiste

Le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari contemplate dall’art. 30 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ivi comprese quelle attinenti alla revoca dello stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 30. (Nel caso di specie era stato impugnato un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari).

N. 00308/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2014, proposto da: 
Daoui M’Barak, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Belluccio, con domicilio eletto presso Bari Studio Garofalo & Vigilante in Bari, via Quintino Sella N. 5; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento del Questore della Provincia di Bari, Cat. A.11/2013/imm./n. 68/P.S. e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale ed il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Mariacesarea Angiuli, su delega dell’avv. Dario Belluccio e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

.Il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore di Bari ha revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciatogli ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, lettera b), del D.P.R. n. 394/1999 e, conseguentemente, ha rigettato l’istanza di rinnovo/conversione del titolo autorizzatorio in motivi di “lavoro subordinato”.
Il provvedimento è stato adottato sul presupposto che il matrimonio del ricorrente sia stato contratto fittiziamente al sol fine di permettergli di permanere nel territorio dello Stato italiano, come si evincerebbe dall’accertata assenza di convivenza tra i due coniugi, nonchè da tutti gli altri elementi raccolti dalla Questura.
Il ricorrente deduce che già  nell’anno 2008 la Questura di Bari aveva respinto, per la mancanza del requisito della convivenza tra i coniugi, un’ istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dall’interessato subito dopo il matrimonio. Il ricorrente fa presente che, tuttavia nel 2010, a seguito della richiesta di revisione della pratica e di un conseguente sopralluogo dei funzionari della Polizia di Stato della stazione di Gravina di Puglia (che avrebbe verificato la effettività  della convivenza dei coniugi), la Questura aveva rilasciato detto titolo di soggiorno per motivi familiari con scadenza 16.09.2012.
Lamenta il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato non riguarda la conversione del titolo di soggiorno richiesta all’Amministrazione, quanto l’assenza, sin dall’origine, del presupposto (convivenza tra i coniugi) del rilascio del titolo medesimo.
Attraverso cinque motivi di ricorso, lamenta quindi: 1) l’eccesso di potere, la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria, nonchè la contraddittorietà  ed illogicità  del provvedimento impugnato sul rilievo che l’amministrazione avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla richiesta di conversione del titolo, decidendo di revocare il titolo precedentemente rilasciato sulla base di motivazioni già  ampiamente analizzate in passato; 2) la violazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, sul rilievo che la revoca avviene dopo un lungo periodo di tempo dalla richiesta originaria e in assenza dei requisiti richiesti dalla legge; 3) la violazione degli artt. 2, 3, 10 del D.Lgs. n. 30/2007 sul rilievo che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta sin dall’origine la Carta di soggiorno, in quanto familiare di cittadino comunitario; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 sul rilievo che essendo sopraggiunti nuovi elementi che consentono il rilascio del permesso (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), ai sensi della normativa vigente, l’amministrazione non avrebbe potuto revocare il titolo, anzi, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di conversione; 5) la violazione dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e la carenza di motivazione sul rilievo che l’amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che il ricorrente è in Italia stabilmente da 10 anni in via continuativa e non ha alcun rapporto con il proprio paese di origine.
L’avvocatura dello Stato deposita il 19.02.2014 una nota della Questura di Bari con cui quest’ultima eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell’art. 30 comma 6 D. Lgs. 286/1998.
Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
2.Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia attiene, infatti, ad un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La fattispecie è espressamente disciplinata dall’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 18.08.1998, n. 286 il quale prevede che contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell’autorità  amministrativa in materia di diritto all’unità  familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità  giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (il quale, in particolare, prevede la competenza del tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza).
Alla stregua della norma citata, è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari contemplate dall’art. 30 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, ivi comprese quelle attinenti alla revoca dello stesso (TAR Milano, Sez. IV, 21 marzo 2013, n. 742; TAR Parma, Sez. I, 16 dicembre 2008, n. 479; TAR Genova, Sez. II, 19 settembre 2008, n. 1662; TAR Venezia, Sez. III, 24 aprile 2007, n. 1293; TAR Latina, Sez.I, 12 dicembre 2007, n. 1571), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. SS.UU., 20 luglio 2011, n. 15868; Cass. SS.UU., 12 gennaio 2005, n. 383; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1940; TAR Torino, Sez. I, 15 giugno 2012, n. 734; TAR Campania Napoli, sez. VI, 5 maggio 2011, n. 2473, TAR Lazio Roma, 7 marzo 2011, n. 2034).
àˆ opportuno precisare che non coglie nel segno quell’orientamento secondo il quale ci sarebbero diverse tipologie di permessi di soggiorno per motivi familiari e, in particolare, quelli rilasciati ai soggetti entrati legalmente in Italia a cui si riferirebbe l’art. 30 del D.Lgs. n. 286/1998 e quelli rilasciati, come nel caso di specie, agli irregolari ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, lettera b), del D.P.R. n. 394/1999 a cui, invece, non dovrebbe applicarsi il richiamato art. 30. A tale ricostruzione normativa, infatti, si oppone oltre che l’interpretazione letterale (in entrambe le disposizioni normative – art. 30 del D.Lgs. n. 286/1998 e art. 28, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999 – si parla di “permesso di soggiorno per motivi familiari”) anche l’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse “diretta ad evitare irragionevoli disparità  di trattamento tra situazioni tra loro equivalenti” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 febbraio 2009, n. 329), nonchè l’interpretazione di carattere sistematico “La normativa in materia è infatti preordinata ad evitare casi di abuso o frodi derivanti da matrimoni fittizi, volti all’ottenimento di uno stabile titolo di soggiorno, e a tale fine non distingue tra stranieri originariamente regolarmente o non regolarmente soggiornanti” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 febbraio 2009, n. 329).
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto nel rispetto del termine di cui all’art. 11 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Le spese di lite restano compensate, attesa la natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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