Ambiente ed ecologia – Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Istanza di proroga –   Art. 29 octies D.Lgs. 152/2006 – Certificazione ISO impianto successiva – Diniego proroga – E’ legittimo

E’ legittimo il diniego all’istanza per la proroga di un ulteriore anno della validità  dell’autorizzazione integrata ambientale qualora la certificazione dell’impianto – secondo la norma UNI EN ISO 14001 – sia intervenuta successivamente all’autorizzazione, in quanto in tal caso, a norma del terzo comma dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006,  il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal “primo successivo rinnovo”, ovvero il beneficio della maggior durata dell’autorizzazione – di sei anni invece di cinque – riguarda il rinnovo successivo all’ottenimento della certificazione UNI e non il periodo in corso.
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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 2 luglio 2014, n. 3307 – 2014, ric. n. 4018 – 2014. 

N. 00319/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2014, proposto dalla Hydrochemical Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Curigliano e Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia, lungomare N. Sauro, 31; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. AOO 169 del 11 novembre 2013, trasmesso via fax in pari data, con il quale la Regione Puglia ha comunicato alla società  Hydrochemical Service s.r.l. il diniego alla richiesta di proroga di un anno della validità  della A.I.A. n. 426 del 27.7.2009;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Elena Cafaro, per delega dell’avv. Bice Annalisa Pasqualone, e Tiziana Colelli;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

La società  a responsabilità  limitata Hydrochemical Service ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale n. 426 in data 27 luglio 2009 (come comunicato dalla Regione Puglia con nota 3 settembre 2009).
Ha ottenuto poi la certificazione EN ISO 14.001 in data 21 novembre 2009.
Il 21 ottobre 2013, ha presentato istanza per la proroga per un ulteriore anno di tale autorizzazione integrata, invocando il disposto dell’articolo 29 octies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come interpretato dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, 17 luglio 2013 n. 3890.
La società  impugna il diniego (nota 11 novembre 2013 prot. A00 169), opposto dalla Regione per la ragione che “la richiamata sentenza del Consiglio di Stato¦ ha efficacia esclusivamente tra le parti interessate in giudizio e pertanto non può estesa anche alla vostra istanza”.
Le contestazioni mosse dall’interessata non possono essere condivise.
In base al citato articolo 29 octies, primo comma, “L’autorità  competente rinnova ogni cinque anni l’autorizzazione integrata ambientale, o l’autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione”.
A norma del successivo terzo comma, però, “Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo”.
Il senso della riportata disposizione, nella parte in cui interessa la ricorrente (che ha ottenuto la certificazione successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata), è chiaro ed evidente e non necessita di alcuna specificazione che ne esplichi il significato.
Esso è senza dubbio quello attribuito dalla Regione Puglia, ovvero che il beneficio della maggior durata dell’autorizzazione (di sei anni, invece di cinque) riguarda il rinnovo successivo all’ottenimento della certificazione UNI e non il periodo in corso.
Di conseguenza, non incidono sulla legittimità  dell’atto impugnato nè il fatto che il Consiglio di Stato sia giunto in un singolo caso ad un risultato ermeneutico diverso, nè le espressioni usate nella motivazione del diniego, poichè la giustificazione lì addotta permette comunque di ricostruire la ragione di rigetto (e quindi di formulare, come in concreto è accaduto, pertinenti censure nei confronti della nota 11 novembre 2013). Tale ragione coincide con il disposto letterale, chiaro ed inequivoco, dell’articolo 29 octies, alla stregua del quale, tra l’altro, l’atto impugnato si configura come atto (sfavorevole) di natura vincolata.
Stante perciò il rispetto della normativa da parte della nota gravata, nonchè la sua logicità  e congruità , il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Hydrochemical Service s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, nella misura di euro 1.500,00, oltre CPI e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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