Processo amministrativo – Principi generali  – Contraddittorio – Giudizio riservato per la sentenza – Questione rilevata d’ufficio – Assegnazione termine deposito memorie – Obbligo ex art. 73, co.3, cod. proc. amm.

Ai sensi dell’art.73, co. 3, cod. proc. amm. “Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un temine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”.

N. 00304/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2011, proposto da:

Paolo Pericle Defazio, rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Giannella, Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo, n.198;

contro
Liceo Scientifico Statale C.Cafiero di Barletta, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege; 

nei confronti di
Giuseppe Rinaldi; 

per l’annullamento
– della graduatoria definitiva degli esperti del Programma Operativo Nazionale (PON), “Competenze per lo Sviluppo”, annualità  2009/2010, del Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero” di Barletta, del 30 gennaio 2010, prot. n. 5l0/A/22a;
– della graduatoria definitiva degli esperti del Programma Operativo Nazionale (PON), “Competenze per lo Sviluppo”, annualità  2010/2011, del Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero” di Barletta, dell’8 novembre 2010, prot. n. 5309/A/22a;
– di tutti gli atti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
– nonchè per la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale C.Cafiero di Barletta e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Pasquale Nasca;
 

Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine:
1) alla giurisdizione del G.A. in ordine all’atto della commissione GOP (i cui estremi non sono noti) che ha assegnato 15 ore ciascuno, al ricorrente ed al sig. Rinaldi, nonostante solo il primo risultasse primo in graduatoria (invero, tale atto va considerato l’unico atto lesivo per il PON 2009/2010);
2) alla tempestività  del ricorso, sia relativamente all’azione impugnatoria, sia relativamente a quella risarcitoria (considerato il termine di cui all’art. 30, co 3, cpa);
Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tali questioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), assegna alle parti 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)