Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Periculum in mora – Insussistenza – Conseguenze 

L’istanza cautelare difetta dei presupposti previsti dall’art.55 C.P.A. per la concessione della sospensiva, se  il periculum in mora risulti privo dei caratteri dell’irreparabilità , anche nel caso in cui le censure prospettate possano essere ritenute fondate all’esame del merito, poichè l’interesse sarà  tutelabile sia in forma specifica che per equivalente. 

N. 00118/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00085/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da:

Cni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Nitti, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45/47; 

nei confronti di
Prodeo s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Francesco Ingravalle e Alberto Fantini, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione n. 9155 del 3.12.2013 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Gestione giuridica del personale della Provincia di Bari di aggiudicazione definitiva in favore della Prodeo S.p.a. del servizio di gestione triennale di tutti gli archivi e del patrimonio archivistico della Provincia, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 199702 del 6.12.2013;
nonchè di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Provincia di Bari e l’impresa aggiudicataria.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e della Prodeo S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale depositato in data 10 febbraio 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola; Saverio Nitti; Massimo F. Ingravalle;
 

Rilevato che, in considerazione delle censure prospettate dalla ricorrente principale, l’interesse che può avere positiva valutazione nella presente fase cautelare è strumentale alla riedizione della gara;
Considerato tuttavia che il periculum paventato in relazione a tale interesse risulta allo stato privo dei caratteri dell’irreparabilità  atteso che, ove le censure risultino fondate all’esame del merito, esso sarà  tutelabile sia in forma specifica, in considerazione della durata triennale del contratto de quo e sia, per la parte di servizio eventualmente già  svolto dall’aggiudicataria, per equivalente;
Ritenuto, inoltre, che sia i motivi di ricorso principale che incidentale, per la complessità  dei rilievi mossi, necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Rilevato, pertanto, il difetto dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura cautelare richiesta;
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)