1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione sulla moralità professionale – Direttore tecnico – E’ obbligato a renderla
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione sulla moralità professionale – Non richiesta dalla lex specialis – àˆ comunque dovuta
1. La dichiarazione inerente il requisito della c.d. moralità professionale è espressamente richiesta come obbligatoria dall’art. 38 D.Lhgs. n. 163/2006 anche per il direttore tecnico dell’impresa partecipante alla gara.
2. Qualora la lex specialis non richieda la dichiarazione sulla cd moralità professionale la stessa deve essere comunque resa dall’impresa partecipante, in conseguenza dell’automatica applicazione del principio di eterointegrazione del bando e degli atti di gara ad opera della fonte legislativa primaria.
N. 00278/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2014, proposto da:
E.S.P.E.R. S.r.l. – Ente Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo F. Ingravalle e Stefania Morgigno, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle, in Bari, Piazza Garibaldi, n. 63;
contro
Comune di Noicattaro, in proprio e nella qualità di Ente Capofila della Associazione tra Comuni A.R.O. n. 7 – Entroterra Pianura, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Marco Lancieri, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
per l’annullamento
della nota prot. n. 3560/P.L. del 20.12.2013, anticipata via fax in pari data e notificata in data 8 gennaio 2014, a firma del presidente della Commissione di gara, recante comunicazione di esclusione della ricorrente dalla gara, indetta dal Comune di Noicattaro per l’affidamento dei servizi di ingegneria per l’elaborazione, relativamente ai Comuni dell’A.R.O. n. 7 – Entroterra Pianura, del progetto relativo alla gestione associata del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro, in proprio e quale Ente Capofila della Associazione tra Comuni A.R.O. n. 7 – Entroterra Pianura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle e Marco Lancieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 17 gennaio 2014, notificato a mezzo posta in data 20 gennaio 2014, E.S.P.E.R. S.r.l. – Ente Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti chiedeva all’intestato Tribunale l’annullamento, previa sospensiva, della nota in epigrafe, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Evidenziava il ricorrente plurimi motivi di illegittimità della medesima per violazioni di legge, con particolare riguardo agli artt. 38 e 46 D.Lgs. 163/2006, 10 e 23 del Disciplinare di gara e 3.2.1 del bando della gara in questione, oltre che per eccesso di potere, per motivazione illogica, erronea e perplessa, carenza istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, sviamento e contraddittorietà .
Esponeva, in fatto, di aver subito l’esclusione dalla gara, a mezzo del gravato provvedimento, in quanto, in estrema sintesi, il proprio Direttore Tecnico non aveva presentato la “Dichiarazione Sostitutiva” circa i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., prevista, per l’appunto, a pena di esclusione.
Rappresentava, in particolare, che tale omessa dichiarazione era stata determinata dalla formulazione del modello di domanda di partecipazione allegato alla determina dirigenziale di indizione della gara, nonchè dall’espressa previsione della lex specialis in ordine ai soggetti tenuti a rendere la menzionata dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006.
Instava, conclusivamente, per l’annullamento di tutti gli atti impugnati, previa concessione della invocata misura cautelare, con accertamento del diritto ad essere riammessa alla gara in parola e con declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulando nelle more del giudizio.
Con controricorso e deduzioni di costituzione del 5 febbraio 2014, si costituiva in giudizio il Comune di Noicattaro, in proprio e nella qualità di Ente Capofila della Associazione tra Comuni A.R.O. n. 7 – Entroterra Pianura, rappresentando, in particolare, nella successiva memoria del 10 febbraio 2014, l’infondatezza nel merito dell’introdotto ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è infondato.
La dichiarazione sostitutiva inerente il requisito della c.d. moralità professionale è espressamente richiesta come obbligatoria dal mero dato testuale di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 anche per il Direttore Tecnico dell’impresa partecipante alla gara.
Negli esatti termini di cui sopra, si veda T.A.R. Marche, Sez. I, 21 marzo 2013 n. 229.
àˆ, del resto, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, anche in caso di omessa indicazione del requisito in parola nella lex specialis di gara, o nel disciplinare, o, ancora, nel modello di domanda predisposto dall’Amministrazione, opera automaticamente il principio di eterointegrazione del bando e degli atti di gara ad opera della fonte legislativa primaria (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2013, n. 3550).
Si dispone, pertanto, legittimamente l’esclusione dalla gara del concorrente che non osservi gli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006, non essendo giuridicamente possibile una interpretazione abrogatrice della norma vigente in forza dei principi di affidamento e buona fede soggettiva del partecipante alla gara.
Si consideri, peraltro, che, nel caso di specie, il Disciplinare di gara, ad es. all’art. 10, richiamava più volte testualmente la citata disposizione di cui all’art. 38, comma 1.
D’altro canto, la stessa struttura del modello di domanda di partecipazione alla gara (cfr. all. D alla Determinazione Dirigenziale n. 569 del 22 agosto 2013, in atti al fascicolo di parte ricorrente) espressamente evidenziava che i soggetti tenuti alla dichiarazione sostitutiva erano quelli indicati nella nota (1) del detto modello, ossia il titolare, il legale rappresentante, il procuratore, l’amministratore unico o “altro”, in tal modo evidenziandosi testualmente la natura aperta del modulo e l’implicito onere del partecipante alla gara – soggetto professionale per definizione – di fornire tutti i dati necessari, ivi incluse tutte le dichiarazioni sostitutive, funzionali ad una legittima e corretta partecipazione alla gara.
Da tanto consegue l’infondatezza nel merito dell’introdotto ricorso.
Tenuto conto della peculiarità del caso di specie, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)