Procedimento amministrativo – Provvedimento – Selezione pubblica incarico dirigenziale  – Procedura telematica  – Esclusione – Soccorso istruttorio – Non sussiste

Non è invocabile il soccorso istruttorio per opacità  del bando da parte di un partecipante escluso  da una procedura  pubblica di selezione per incarichi dirigenziali svolta in via telematica, laddove il bando prescriva il compimento di adempimenti ulteriori e generati dal primo, quello di immissione della domanda di partecipazione, risultati, da una verifica della piattaforma informatica utilizzata per la procedura, del tutto omessi (nel caso di specie detta omissione aveva determinato per il candidato la mancata allegazione del pregnante requisito di assenza di cause di inconferibilità  dell’incarico dirigenziale in questione).

N. 00254/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2013, proposto da: 
Paolo Luciano Quarato, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Daniele Varola in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n. 179; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce, Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; 

nei confronti di
Tiziana Turturici, Nicola Sansolini; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– in parte qua, limitatamente all’interesse del ricorrente, della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali n. 144 del 29.10.2013, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 1035 del 4.6.2013, successivamente rettificata con D.G.R. n. 1470 del 2.8.2013 – Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario nelle Aziende ed Enti del S.S.R. Approvazione risultanze istruttorie Albo Direttori Amministrativi” pubblicata sul B.U.R.P. n. 146 del 7.11.2013;
– di ogni atto presupposto, connesso quand’anche sconosciuto, ed
Accertata, ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 1035 del 4.6.2013, rettificata con D.G.R. n. 1035 del 02.08.2013, l’intervenuta dichiarazione redatta dal Dott. Paolo Luciano Quarato, ai sensi del D.P.R.. n. 445/2000, di insussistenza di alcuna causa di inconferibilità  dell’incarico qui allegato al n. 4,
per la condanna
della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad inserire il nominativo del ricorrente nell’Albo dei Direttori Amministrativi di cui alla D.G.R. n. 1035 del 4.6.2013, rettificata con D.G.R. n. 1035 del 2.8.2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Francesco Caricato e Maria Grimaldi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Direttore Amministrativo in carica dell’ASL TA, ha partecipato alla procedura indetta dalla Giunta Regionale pugliese, con avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1035 del 4/6/2013, per l’aggiornamento degli Albi Regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006.
Essendo stato inserito nell’elenco dei candidati esclusi dalla procedura, insorge avverso i provvedimenti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, nella prospettazione del ricorrente, l’Amministrazione intimata avrebbe violato la lex specialis, fondando l’esclusione su un’ipotesi non espressamente prevista, in violazione peraltro delle previsioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 6, lett. b), della L. n. 241/1990, in quanto, atteso il carattere poco chiaro delle prescrizioni dell’avviso pubblico, sarebbe stato necessario attivare il soccorso istruttorio in ossequio ai principi di buona amministrazione e del favor partecipationis.
Si è costituita la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità  del ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All’udienza camerale del giorno 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito, essendo il ricorso palesemente infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
Il dott. Quarato è stato escluso dalla procedura in quanto “non ha inoltrato via PEC la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità  prevista dall’avviso nella sezione Modalità  di presentazione delle istanze”.
Orbene, risulta documentalmente (v. all.ti nn. 6 e 7 della memoria regionale) che il ricorrente ha dato avvio alla procedura telematica necessaria per la conferma dell’iscrizione all’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, ma non l’ha portata a termine regolarmente.
In particolare, in data 12.8.2013 il dott. Quarato ha fatto accesso al sistema inserendo la propria domanda, come prescritto dall’avviso pubblico, attraverso la procedura telematica accessibile sulla piattaforma on-line “Aggiornamento Albi DA/DS SSR”, all’interno del sito Internet www.sanita.puglia.it.
In esito a tale adempimento l’interessato ha ottenuto una ricevuta di invio domanda (alla quale è stato assegnato il codice 93HB2R2), ma non ha dato corso agli ulteriori adempimenti richiesti dalla lex specialis, ossia all’inoltro, tramite la propria PEC, del modello di domanda generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, comprensivo di tutte le dichiarazioni sostitutive e (eventualmente) del curriculum professionale, anch’essi firmati digitalmente, all’indirizzo avvisoalbidads.ssr@pec.ruparpuglia.it.
Di tali adempimenti, infatti, non è stato fornito riscontro, mentre, al contrario, risulta dal Sistema Diogene (v. l’all. n. 6 cit.), utilizzato dal competente Ufficio della Regione per l’archiviazione e la gestione dei dati inerenti la procedura in oggetto, all’interno del fascicolo elettronico relativo al dott. Quarato e contenente tutti i documenti inviati da quest’ultimo all’indirizzo PEC avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it, esclusivamente la trasmissione di una PEC del 16.9.2013 (peraltro inviata a seguito di sollecito da parte degli uffici regionali), avente ad oggetto “Invio CV”, recante in allegato il solo curriculum professionale aggiornato del candidato firmato digitalmente e non anche, come invece necessario ai fini dell’ammissione, la dichiarazione del candidato di insussistenza delle cause di inconferibilità  dell’incarico.
Nel quadro fattuale così delineato, quindi, la Regione non poteva che legittimamente escludere il ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria