Contratti pubblici – Bando – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Effetti

Il bando di gara pubblicato in Gazzetta ufficiale deve essere impugnato nel termine di trenta giorni previsto dal comma 5 art. 120 cpa decorrenti dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale stessa, non potendo invocare, peraltro, nel caso di specie, neppure il termine più favorevole all’impugnazione decorrente dalla effettiva conoscenza dell’atto, atteso che il ricorrente ha dimostrato, con l’invio alla stazione appaltante di un diffida per la correzione del contenuto del bando, di conoscerne il contenuto prima che scadesse il termine dei trenta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, utile per l’impugnazione.  

N. 00260/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da: 
Poli Giuseppe, quale titolare della ditta Tecnodrill di Poli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Antonio Distaso, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n. 60; 

per l’annullamento
del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare dell’Amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, relativamente alle opere di mitigazione della pericolosità  geomorfologia a Lesina Marina; provvedimenti generali in prossimità  del Canale Acquarotta” spedito alla G.U.C.E. il 07.10.2013, nonchè del relativo disciplinare di gara;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, noto e specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, per delega dell’avv. Salvatore Napolitano e Raffaele Irmici;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2 gennaio 2014, la ditta individuale Tecnodrill di Giuseppe Poli adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del bando della gara indetta dalla Regione Puglia per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare dell’Amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, relativamente alle opere di mitigazione della pericolosità  geomorfologia a Lesina Marina; provvedimenti generali in prossimità  del Canale Acquarotta” spedito alla G.U.C.E. il 7 ottobre 2013, nonchè del relativo disciplinare di gara, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non noto.
La ricorrente articolava le sue doglianze su due motivi di ricorso: illegittimità  della fissazione da parte della stazione appaltante di un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello stabilito dall’art. 70, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; illegittimità  dell’atto del 13.12.2013, con il quale la stazione appaltante, in riscontro all’invito e diffida del 5 novembre 2013, confermava integralmente il termine fissato per la ricezione delle offerte.
Concludeva la ricorrente chiedendo, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati, l’accoglimento del proprio ricorso, con condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente, con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato versato.
Con memoria del 24.01.2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’irricevibilità  e l’inammissibilità  dell’introdotto ricorso, altresì, nel merito, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso e della collegata sospensiva.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è irricevibile.
L’impugnato bando di gara avrebbe dovuto essere impugnato, unitamente al disciplinare di gara, entro il termine decadenziale di trenta giorni, così come previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., decorrenti dalla pubblicazione degli atti stessi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta in data 11.10.2013. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità  in ambito nazionale decorrono, infatti, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11147; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 9 febbraio 2012, n. 108).
Ove, per altro, si volesse fare riferimento alla più favorevole decorrenza dei termini di impugnativa dalla effettiva conoscenza dell’atto, la conclusione di irricevibilità  non verrebbe intaccata.
àˆ documentalmente provato, infatti, che la ditta Tecnodrill aveva preso piena contezza del bando di gara sin dal 5.11.2013, in tale data avendo prodotto una lettera di invito e diffida indirizzata alla Regione Puglia, volta a supportare la propria autonoma prospettazione in punto di termini di ricevibilità  delle domande di partecipazione alla gara, con le censure successivamente riprodotte nel ricorso.
Nessuna diversa conclusione in punto di tempestività  dell’introdotto ricorso può prospettarsi argomentando dalla nota di riscontro della Regione Puglia del 13.12.2013, con la quale quest’ultima ribadiva la legittimità  del proprio operato sul punto specifico oggetto di doglianza.
Detta nota si appalesa essere un evidente esempio di atto meramente confermativo, privo di attività  istruttoria o valutativa ulteriore.
In conclusione, il ricorso è irricevibile.
In punto di spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione della ditta Tecnodrill alla gara oggetto di impugnativa e della strumentalità  delle doglianze a fronte dell’ampia partecipazione tempestiva di soggetti terzi alla gara medesima, ritiene il Collegio di porle a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono quantificate, complessivamente, in € 3.000,00 in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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