1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Motivo di ricorso – Mancato versamento contributo AVCP – Esclusione – Inammissibilità –
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando di gara – Violazione DM 1.06.2005 – Offerta fondata sulla clausola impugnata – Difetto di interesse – Inammissibilità – Tardività
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti di gara – Criteri di valutazione offerta – Omessa verifica anomalie offerta – Difetto di interesse – Inammissibilità
4. Processo amministrativo – Gara – Valutazione dell’offerta -Anomalia – Mancata verifica – Prova di resistenza – Necessità – Inammissibilità del ricorso
5. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando – Pubblicità – Assenza – Difetto di interesse – Inammissibilità
6. Contratti pubblici – Gara – Bando antecedente al 17 ottobre 2008 – – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Commissione valutatrice – Sub criteri di valutazione – Definizione – Legittimità
7. Risarcimento del danno – Contratti pubblici – Domanda risarcitoria – Causa petendi – Responsabilità aquilana della p.a. – Ingiustizia del danno – Necessità
8. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Intervento ad adiuvandum accessivo al ricorso principale – Rigetto del ricorso principale – Improcedibilità
1. E’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto – avverso la procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione di centri socio educativi e riabilitativi, gravante l’inerzia della stazione appaltante in ordine agli adempimenti necessari al versamento, da parte dei partecipanti alla gara, del contributo in favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture – da una concorrente, che, non avendo effettuato il predetto versamento è rimasto escluso dalla gara, con conseguente assoluta inutilità di un eventuale accoglimento del gravame per l’ATI ricorrente(il collegio, peraltro ha rimarcato, nella specie, che il contributo de quo sarebbe obbligatorio solo per i contratti al di sopra della soglia di euro 150.000,00, non riguardanti, pertanto, il caso di specie).
2. Il ricorso avverso il bando della gara per l’affidamento del servizio di gestione di centri socio educativi e riabilitativi, con cui si censura la scorretta quantificazione del costo del lavoro in violazione del DM 1.06.2005, va dichiarato inammissibile in quanto non si ravvisa l’interesse del ricorrente a far valere il nesso causale fra la dedotta violazione e il suo non utile collocamento in graduatoria, posto, per un verso, che parte ricorrente ha fondato la propria offerta sulle indicazioni del capitolato in contestazione, per l’altro, che, qualora avesse ritenuto detta clausola escludente per la partecipazione alla gara, essa avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il bando.
3. E’ inammissibile il ricorso proposto avverso una gara con cui si censurano i criteri di valutazione dell’offerta sul presupposto che essi avrebbero determinato una commistione fra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi di valutazione dell’offerta medesima, non potendo ritenere le presunte illegittimità decisive nell’aggiudicazione e avendo la ricorrente ottenuto il punteggio massimo rispetto a due elementi di valutazione su tre, con conseguente assenza di lesione della propria posizione soggettiva.
4. L’interesse all’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva di una gara per mancata verifica dell’anomalia delle offerte deve essere sorretto dalla prova di resistenza alla censura, pena l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
5. La partecipazione del ricorrente alla gara pubblica lo priva dell’interesse ad impugnare il bando di gara per difetto di pubblicità , atteso che nessuna utilità esso avrebbe tratto da una più ampia pubblicità , sussistendo, altresì, il rischio che da una possibile maggiore partecipazione alla competizione avrebbe potuto collocarsi in posizione deteriore.
6. E’ infondato il ricorso proposto avverso i verbali di gara in cui sia stata la commissione a determinare i sub criteri di valutazione dell’offerta qualora il bando risalga ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 83 codice dei contratti pubblici (17 ottobre 2008) che ha imposto detta determinazione nel bando stesso.
7. Dalla legittimità degli atti di gara impugnati con il ricorso, deriva l’assenza di ingiustizia del danno ed il conseguente rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità aquilana dell’amministrazione procedente.
8. Deve essere dichiarato improcedibile l’intervento ad adiuvandum meramente accessivo al ricorso principale (quello, cioè in cui non viene in rilievo un interesse differente, seppur adesivo, a quello dedotto in giudizio dal ricorrente principale).
N. 00237/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2009, proposto da:
S.A.I.D. Società Cooperativa Sociale a r.l. e SHALOM Società Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ciascuna in proprio e quale componente il R.T.I, rappresentate e difese dall’avv. Roberto Digirolamo, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Bellantuono, in Bari, alla via P. Amedeo n.86;
contro
Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alfieri L. M. Zullino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza L. Di Savoia n. 41/A; Comune di Altamura, Comune di Gravina in Puglia e Comune di Poggiorsini;
nei confronti di
Auxilium soc. coop. sociale a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria del R.T.I. con Aliante soc. coop. sociale a r.l., Zip.H soc. coop. sociale a r.l., Nuovi Orizzonti soc. coop. sociale a r.l. e Solidarietà soc. coop. sociale a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Mintrone, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, alla via Alessandro Manzoni n. 40;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Cooperativa Sociale “IL BLUE” Onlus e Cooperativa Sociale “Insieme” a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio e nella qualità di componenti A.T.I., rappresentate e difese dall’avv. Gianfranco De Robertis, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Ricciardi in Bari, al corso Mazzini n. 136/D;
per l’annullamento
a) della determina n. 254/2008 in data 8.7.2008, con la quale il dr. Nicola De Benedictis, Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Santeramo in Colle, nonchè Responsabile del procedimento:
– ha indetto – a mente dell’art. 55 d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 21, comma 1, del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e degli artt. 4 e 10 del Regolamento d’ambito approvato dal Consiglio Comunale (di Santeramo in Colle) con delibera n. 66/2007 – la gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione dei centri socio – educativi riabilitativi per soggetti diversamente abili siti nei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle;
-ha approvato il capitolato speciale di gara, il bando ed ogni atto relativo;
-ha dato atto che il servizio rientra tra quelli previsti nell’allegato II B del d.lgs. 163/2007;
b) del bando di gara, del capitolato speciale e degli ulteriori atti approvati con la predetta determina e degli atti presupposti ivi richiamati;
c) della determina dirigenziale n. 316/2008 del 5.9.2008 contenente la verifica di ammissione delle ditte alla gara;
d) della determina dirigenziale n. 324/2008 del 22.9.2008 recante la nomina dei componenti della Commissione tecnica di valutazione;
e) dei verbali di gara (dal n.1 al n. 7);
f) della determina dirigenziale n. 421/2008 del 4.12.2008 recante l’aggiudicazione definitiva;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti nelle parti lesive degli interessi dei ricorrenti;
e per la condanna
al risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti Cooperative Sociali SAID e SHALOM per perdita di chances, per spese di partecipazione alla gara e per patema d’animo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle, dell’Auxilium soc. coop. sociale a r.l., della Nuovi Orizzonti soc. coop. sociale a r.l., dell’Aliante soc. coop. sociale a r.l., della Zip.H soc. coop. sociale a r.l. e della Solidarietà soc. coop. sociale a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Roberto Digirolamo; Davide Sblendorio, per delega dell’avv. Alfieri L. M. Zullino; Carlo Tangari, per delega dell’avv. Gianfranco De Robertis; Marco Mintrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente impugna tutti gli atti della gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione dei centri socio-educativi e riabilitativi per soggetti diversamente abili nei comuni di Altamura, Gravina e Santeramo in Colle: dalla determina di indizione a quella di aggiudicazione definitiva. Chiede inoltre il risarcimento dei danni (spese di partecipazione alla gara, perdita di chances e patema d’animo).
Si tratta di procedura ristretta con previsione di n. 3 lotti, di importo pressochè corrispondente, per un totale complessivo a base di gara di € 390.000,00, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la durata di un anno.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Santeramo in Colle sia le cooperative controinteressate, in epigrafe più specificamente indicate, eccependo preliminarmente la tardività dei motivi proposti contro il bando di gara e l’inammissibilità del gravame in parte qua; in ogni caso chiedendone il rigetto. E’ stato inoltre spiegato intervento ad adiuvandum dalle cooperative sociali “Il Blue” Onlus e “Insieme” a r.l., in proprio e nella qualità di componenti un’A.T.I..
Con ordinanza di questa Sezione n. 29/2009 è stata negata la richiesta tutela cautelare e all’udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Più precisamente la dichiarazione di inammissibilità colpisce le censure articolate sub 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e sub 2; il motivo sub 1.4 è, invece, infondato.
2.1.- Con il motivo sub 1.1 parte ricorrente lamenta, infatti, che la stazione appaltante non abbia posto in essere gli adempimenti necessari a consentire ai partecipanti alla gara il versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto da tutta la normativa richiamata nell’epigrafe del motivo; facendone discendere l’inevitabile esclusione dei concorrenti inadempienti.
Sennonchè, tra questi, figura la stessa associazione ricorrente, sì da rendere evidente -proprio alla luce dell’iter argomentativo seguito- l’assoluta inutilità di un’eventuale accoglimento delle predette censure nell’ottica dell’interesse azionato in giudizio.
Peraltro, accennando brevemente al merito della questione, il contributo de quo si imporrebbe soltanto al di sopra della soglia di € 150.000,00 liddove, nella fattispecie, ciascun lotto -suscettibile di partecipazione isolata ed esclusiva- si collocava al di sotto di quell’importo; sicchè, in ogni caso, il motivo risulterebbe infondato.
2.2.- Con il motivo sub 1.2 parte ricorrente fa, poi, rilevare che il bando di gara non avrebbe tenuto conto di una corretta quantificazione del costo del lavoro in violazione del D.M. 1.6.2005, inducendo le imprese partecipanti alla gara a formulare un’offerta economica sulla scorta di indicazioni che avrebbero potuto -a posteriori- rivelarsi non congrue.
Orbene, è appena il caso di precisare che la stessa ricorrente ha fondato la propria offerta sulle indicazioni del capitolato che oggi intende contestare, sicchè non si ravvisa l’interesse a far valere l’asserita illegittimità e, più precisamente, il nesso causale tra la dedotta violazione e il suo non utile collocamento in graduatoria; in ogni caso, ove avesse ritenuto quelle clausole ostative ad una corretta partecipazione alla gara, avrebbe dovuto impugnarle tempestivamente. Ciò che, però, non ha fatto.
2.3.- Parimenti non si coglie la lamentata lesione neanche con riferimento alle censure articolate sub 1.3. In questo caso, parte ricorrente contesta i criteri di valutazione dell’offerta nella misura in cui avrebbero determinato una presunta commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta stessa. Sennonchè, in applicazione di tali criteri, proprio la ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo rispetto a due elementi di valutazione su tre; ragion per cui non appare sostenibile che le presunte -lamentate- illegittimità siano state decisive nell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. controinteressata e, dunque, lesive dei suoi interessi.
2.4.- Discorso analogo deve poi valere per il motivo sub 1.5, con il quale la ricorrente contesta il difetto di pubblicità della gara per inosservanza di talune disposizioni del codice dei contratti (quelle dell’art.66). Non è chi non veda, infatti, che l’asserita illegittimità non ha impedito la sua partecipazione; e che, quand’anche fosse stata garantita una più ampia pubblicità , nessuna utilità ne avrebbe tratto la deducente che, anzi, da una possibile maggiore partecipazione alla competizione avrebbe potuto subire un danno, atteso il rischio -in presenza di più offerte- di collocarsi in posizione deteriore.
2.5.- Non sfugge infine a rilievi dello stesso tenore il motivo sub 2, con il quale viene posto l’accento sull’omessa verifica dell’anomalia delle offerte. Anche in questo caso, parte ricorrente non può vantare alcun interesse alla censura de qua, posto che la sua stessa offerta non è stata verificata; nè essa dimostra quale utilità avrebbe potuto trarre da un’eventuale verifica. La dedotta censura non supera, perciò, la prova di resistenza.
In realtà , la stazione appaltante ha ritenuto sufficienti, per la ricorrente e per le controinteressate, le giustificazioni di cui erano corredate le offerte sin dalla presentazione, ai sensi dell’art.86 cod. contratti..
2.6- Infine, veniamo alle censure articolate sub 1.4.
Parte ricorrente lamenta che i criteri motivazionali, elaborati in relazione ai criteri di valutazione delle offerte, siano stati illegittimamente definiti dalla Commissione anzichè, preliminarmente, nel bando.
Il motivo è infondato.
Sia sufficiente rimarcare in proposito che la formulazione dell’art. 83 del codice dei contratti, invocata da parte ricorrente, risale ad un momento successivo alla pubblicazione del bando in parola che, pertanto, non avrebbe potuto farne applicazione (cfr. art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152).
Nella fattispecie, pertanto, correttamente i criteri motivazionali sono stati fissati dalla Commissione prima dell’apertura delle buste e in mera specificazione delle indicazioni del bando stesso, secondo le disposizioni dell’art. 83 nel testo vigente prima delle predette modifiche.
3.- Il ricorso dunque -quanto all’azione impugnatoria- va in parte dichiarato inammissibile ed in parte va respinto.
4.- Conseguentemente va respinta anche la domanda risarcitoria per inconfigurabilità del presupposto dell’ingiustizia del danno, elemento essenziale della responsabilità aquiliana; e va dichiarato improcedibile l’intervento ad adiuvandum, poichè meramente accessivo al ricorso principale.
Considerata tuttavia la complessità della vicenda, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. Dichiara invece improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’intervento adesivo. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)