1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia pubblica – P.I.P. – Assegnazione lotto –  Convenzione – Inadempimento – Risoluzione – Fattispecie


2. Risarcimento del danno – Convenzione di assegnazione lotto in zona P.I.P. – Risoluzione per inadempimento – Danno emergente – Quantificazione – Criteri


3. Risarcimento del danno – Convenzione di assegnazione lotto in zona P.I.P. – Risoluzione per inadempimento – Credito di imposta – Non spetta – Ragioni

1. Deve ritenersi fondata una domanda di risoluzione per inadempimento di una convenzione avente ad oggetto l’assegnazione in diritto di superficie di un lotto nell’ambito di un P.I.P., qualora il lotto sia interessato da una servitù di elettrodotto e tale circostanza sia stata taciuta dal Comune che aveva, per giunta, rilasciato il permesso di costruire finalizzato all’edificazione (Il TAR ha precisato che la servitù di elettrodotto non possa configurarsi in alcun modo come un limite conformativo della proprietà  che può provenire soltanto dagli strumenti urbanistici – p.d.z. e n.t.a.).


2. In ipotesi di risoluzione per inadempimento di una convenzione per l’assegnazione di un lotto in zona P.I.P., sussiste il diritto al risarcimento del pregiudizio subito – in ragione del comportamento negligente del Comune (che nella specie, secondo il TAR,  non si è adoperato per definire transitivamente la controversia e ha aggravato la sua responsabilità  con il rilascio del permesso di costruire e con l’approvazione del progetto) che deve individuarsi nel danno emergente e nelle spese di progettazione inutilmente sostenute – come provato in giudizio –  per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire (e, nella specie, in quelle sostenute per l’inizio lavori, consistiti nella recinzione del lotto).


3. Non è configurabile il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione di una convenzione di assegnazione lotto in zona P.I.P., qualora si richieda il riconoscimento del credito di imposta, se manchi la prova dell’avvenuto esborso  da parte dell’interessato di tutte le somme per la realizzazione dell’opera, potendo essere risarcito soltanto il danno derivante da mancata percezione del credito di imposta, per spese di realizzazione dell’opera effettivamente sostenute dall’istante. 
*
Vedi Cons. St. sez. IV, sentenza 19 marzo 2015, n. 1513 – 2015; ordinanza 18 giugno 2014, n. 2568 – 2014, ric. n. 4341 – 2014.

N. 00238/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2008, proposto da: 
Edilceram S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Liuni, con domicilio eletto presso Sabino Liuni, in Bari, via Principe Amedeo, 198; 

contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso Alessandro Amato, in Bari, via Q. Sella, 241; 

per l’annullamento
e/o risoluzione per inadempimento del Comune di Conversano della “Convenzione per assegnazione del lotto concesso in diritto di superficie nel Piano di Zona per insediamenti produttivi zona mista – Lato Nord Lotto 38 del 23.02.2006 Rep.7597”, con conseguente restituzione delle somme versate dalla ricorrente e con condanna del Comune di Conversano al risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Flavio Lorusso, per delega dell’avv. Sabino Luini; Alessandro Amato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, assegnataria in diritto di superficie del lotto n. 38 del p.d.z. del Comune di Conversano per gli insediamenti produttivi, della superficie di mq 5.207, dopo aver versato la somma di euro 177.454,46 in conformità  dei criteri di cui alla delibera C.c. Conversano n. 34/2000, ha sottoscritto la convenzione rep. 7597 del 23.2.2006, versando ulteriori euro 4.753,80 per spese e diritti relativi alla stipulazione della convenzione medesima.
La ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un capannone industriale con annesso piano uffici amministrativi per una superficie complessiva di mq 2024, inferiore a quella di mq 2082,80 astrattamente assentibile in ragione dell’indice plano volumetrico previsto per l’area in questione.
Dopo l’approvazione del progetto da parte del Comune di Conversano e il rilascio del p.d.c. in data 10.1.2007, la ricorrente – in data 5.6.2007 (prot. 1896) – ha comunicato l’inizio dei lavori, procedendo anzitutto alla recinzione del lotto assegnatole.
Con successiva nota del 9.10.2007 (prot. 22401) la ricorrente ha segnalato al Comune di Conversano la necessità  di un intervento in quanto la presenza di un elettrodotto di alta tensione risultava di impedimento alla realizzazione dell’opera secondo il progetto approvato.
L’Amministrazione comunale di Conversano, con nota-provvedimento del 2.11.2007 (prot. 24696), premesso che il lotto assegnato doveva ritenersi solo parzialmente edificabile, in relazione alla presenza di cavi ad alta tensione e della conseguente necessità  di osservare la distanza di sicurezza, ha ordinato la sospensione dei lavori.
Con successiva nota del 19.12.2007 la ricorrente ha invitato l’Amministrazione ad adottare adeguati provvedimenti risolutivi del problema, rappresentando che la presenza delle linee ad alta tensione rendeva irrealizzabile il progetto approvato.
Il Comune di Conversano non forniva riscontro alcuno alla nota di cui sopra.
La ricorrente, dopo aver verificato sul piano tecnico che il rispetto delle distanze di sicurezza avrebbe comportato un dimezzamento della superficie coperta realizzabile, premesso di aver confidato sulla espressa dichiarazione resa dal Comune in ordine alla piena edificabilità  dell’area e alla “totale assenza di vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e oneri sia reali che personali, nonchè da ogni molestia e azione di terzi”, rappresenta che la edificabilità  secondo gli indici previsti e la conseguente realizzazione del progetto proposto e approvato costituiva elemento essenziale e qualificante l’oggetto del contratto e chiede pertanto dichiararsi la risoluzione e/o l’annullamento della convenzione di cui trattasi con accertamento del suo diritto di conseguire la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni, con relativa condanna del Comune al pagamento di quanto dovuto oltre accessori di legge.
A supporto della domanda proposta deduce i seguenti motivi di censura:
1) Violazione degli artt. 1427 c.c. nonchè degli art. 1453 c.c. e 1489 c.c.; violazione dei principi in materia di corretta pianificazione urbanistica; difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione del d.p.c.m. 8.7.2003.
Si è costituito in giudizio Comune di Conversano, chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie difensive, all’udienza del 4 dicembre 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato solo in parte.
Risulta invero in atti documentato che la presenza dei cavi ad alta tensione e la relativa servitù da elettrodotto comportano una significativa diminuzione della potenzialità  edificatoria del lotto e l’irrealizzabilità  del progetto proposto e, addirittura, approvato dal Comune di Conversano, con evidente superficialità  di istruttoria.
àˆ evidente infatti che la ricorrente abbia legittimamente fatto affidamento sulle dichiarazioni rese dal Comune e, soprattutto, messo da parte ogni residuo dubbio sulla base dell’approvazione del progetto proposto e sul rilascio del permesso di costruire (p.d.c.).
Quand’anche, come affermato dal Comune, non volesse – per assurda ipotesi – annettersi alcuna rilevanza all’espressa garanzia, dichiarata dal Comune, di piena edificabilità  dell’area e di assenza di limitazioni connesse a vincoli o diritti reali, appare tuttavia decisiva e tranciante la circostanza che il progetto sia stato approvato così come proposto.
Ed invero, il rilascio del permesso di costruire risulta ulteriore circostanza idonea a corroborare l’atteggiamento della ricorrente che ha in buona fede confidato su un intervento tecnico modificativo da attuarsi successivamente ad opera del Comune al fine di adempiere agli obblighi scaturenti dalla convenzione di cui si tratta.
Il Comune di Conversano anzichè rendersi parte diligente, quanto meno nella fase esecutiva o dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ha ritenuto viceversa di disporre semplicemente la sospensione dei lavori, alla quale peraltro non ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento, potendosi pertanto ravvisare nel comportamento del Comune di Conversano una evidente colpa e negligenza sia nella fase di conclusione dell’accordo convenzionale accessivo all’assegnazione del lotto in questione, sia in ordine al rilascio del permesso di costruire e approvazione del progetto da realizzare sullo stesso lotto, sia infine nella fase esecutiva, omettendo di porre in essere le dovute misure idonee a definire una soluzione bonaria della vicenda controversa.
Le tesi difensive del Comune di Conversano non sono condivisibili, non potendosi – in disparte quanto già  sopra evidenziato – ricondurre la distanza di sicurezza derivante dalla servitù di elettrodotto nell’ambito dei limiti intrinseci o conformativi dello ius aedificandi, i quali devono invece individuarsi con esclusivo riferimento alla normativa riveniente dagli strumenti urbanistici (p.d.z. e n.t.a.).
Nè il Comune di Conversano può pretendere di ritenere che la ricorrente fosse perfettamente consapevole del vincolo di cui trattasi e delle sue conseguenze dal punto di vista urbanistico edilizio, atteso che, come sopra evidenziato, quand’anche tanto volesse ammettersi, il colpevole negligente comportamento serbato dal Comune e palesato dall’intervenuta approvazione del progetto e dal rilascio del p.d.c. costituirebbe circostanza idonea ad indurre in errore anche il più accorto e diligente contraente.
Ricorrono pertanto nel comportamento del Comune evidenti profili di colpa (per grave negligenza), significati, con riferimento all’azione amministrativa, da altrettanto evidenti vizi di legittimità  e, in particolare, da eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa ed erronea presupposizione.
In relazione al quantum del danno, ritiene il Collegio parimenti documentalmente provato l’esborso di euro 177.454,46 nonchè quello di ulteriori euro 4.753,80, e ciò con riferimento al danno emergente.
A tali somme vanno aggiunti gli importi relativi alle spese di progettazione, in ordine alle competenze professionali degli architetti Lo Vecchio e Abbrescia, pari ad euro 53.400,00 oltre accessori, nonchè euro 600,00 per spese sostenute per la recinzione del lotto, versati all’Impresa D’Attoma Costruzioni.
Risulta pertanto dovuto da parte del Comune in favore della ricorrente l’importo complessivo di euro 236.208,26, oltre accessori di legge se dovuti e oltre interessi legali da calcolarsi con decorrenza dalla data dei singoli esborsi e fino alla data di effettivo pagamento da parte del Comune.
Risulta viceversa infondata la richiesta di rimborso dei canoni di locazione nella misura di euro 60.800,00 all’anno, atteso che – sulla base delle stesse dichiarazioni della ricorrente relative alla presumibile durata dei lavori per la realizzazione dell’intervento prevista entro i due anni – l’importo relativo ai canoni locativi sarebbe stato comunque dovuto dalla ricorrente per il biennio di riferimento.
Parimenti infondata risulta la richiesta di restituzione o comunque risarcitoria relativa al mancato riconoscimento del credito di imposta di euro 148.750,00, il quale presuppone ovviamente il previo esborso da parte della ricorrente di tutte le somme occorrenti per la realizzazione dell’opera, esborso che ovviamente non ha avuto luogo, difettando in tal modo il presupposto stesso per la fruizione del beneficio fiscale compensativo.
Il ricorso va dunque accolto entro i limiti su indicati, con conseguente declaratoria di risoluzione della convenzione di che trattasi per inadempimento del Comune di Conversano.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno emergente, con conseguente diritto alla restituzione delle somme erogate, per complessivi euro 236.208,26, oltre accessori di legge se dovuti e oltre interessi legali da calcolarsi con decorrenza dalla data dei singoli esborsi e fino alla data di effettivo pagamento da parte del Comune.
Va invece respinta la domanda risarcitoria relativa alla pretesa restituzione di euro 60.800,00 all’anno per canoni di locazione nonchè quella connessa alla mancata fruizione del credito d’imposta pari a euro 148.750,00.
Ricorrono ragioni equitative, connesse anche alla parziale soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la risoluzione della convenzione di che trattasi per inadempimento del Comune di Conversano; dichiara il diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni nella minor misura di euro 236.208,26, oltre accessori di legge se dovuti e oltre interessi legali da calcolarsi con decorrenza dalla data dei singoli esborsi e fino alla data di effettivo pagamento da parte del Comune; condanna il Comune di Conversano al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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