1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Aree sottoposte a vincolo paesaggistico – Istanza di concessione edilizia in sanatoria – Parere Soprintendenza – Natura ed effetti

2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata  – Procedimento – Parere paesaggistico favorevole – Conclusione procedimento – Necessaria


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora – Presupposti 

1. Il parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico di cui alla Legge n. 47/1985, per le opere edilizie abusive ricadenti su aree sottoposte a vincolo, è obbligatorio e di natura endoprocedimentale, con effetti sulla determinazione conclusiva del procedimento da adottarsi da parte dell’autorità  amministrativa preposta al rilascio del titolo edilizio a sanatoria (nella fattispecie l’Amministrazione comunale).

2. A seguito di giudicato amministrativo che abbia fatto rivivere un parere paesaggistico illegittimamente annullato dalla Soprintendenza, l’Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento di sanatoria edilizia con un provvedimento espresso, con la conseguenza che l’eventuale inerzia, dalla stessa serbata, deve ritenersi illegittima.

3. In considerazione della perdurante inerzia tenuta dall’Amministrazione e della richiesta formulata dal ricorrente, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 114, co. 4,  lett. e (c.d.  astreinte) qualora non risultino profili di manifesta iniquità  e di altre ragioni ostative.
*
Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4783 – 2014, ric. n. 4356.

N. 00272/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2013, proposto da: 
Angelo Mele, rappresentato e difeso dall’avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, 16; 

contro
Comune di Bari, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia; 

per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, n. 1961/2009.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Ida Maria Dentamaro e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 1961/2009, del 23 luglio 2009, con la quale è stato annullato:
– il provvedimento del Comune di Bari prot. n. 17708 del 04.04.1997, recante diniego di condono edilizio;
— la determinazione della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Bari prot. 725 dell’ 11.03.1997, con la quale è stato annullato il parere favorevole del Sindaco del Comune di Bari n. 52810 del 15.10.1996 ai fini paesaggistici ed ambientali per la sanatoria di una unità  immobiliare.
Inoltre, è stata disposta la condanna delle parti resistenti, Comune di Bari e Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500, oltre Cap e IVA di legge.
Il Tribunale ha precisato che il provvedimento del Soprintendente, presupposto su cui si basa il diniego di condono opposto dal Comune di Bari, è illegittimo in quanto adottato oltre il termine perentorio di cui all’art. 82 comma 9 D.P.R. 616/1977, attribuito alla Soprintendenza per annullare il parere paesaggistico rilasciato dal Comune in sub delega.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato rilevando che il Comune non ha mai dato esecuzione alla sentenza suindicata, nonostante sia stato espressamente diffidato;
chiede al Tribunale:
– di adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza al giudicato, ivi compresa l’adempimento da parte dell’Amministrazione comunale della condanna alle spese di giudizio, con nomina di un Commissario ad acta;
– di fissare la somma di denaro dovuta dal Comune in favore del ricorrente per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114 comma 4 lett. e), oltre alla condanna alle spese.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio, chiedendo alla c.c. del 5 febbraio 2014, un rinvio per consentire l’esecuzione del giudicato.
Alla Camera di consiglio del 05.02.2014, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, come anticipato dal Presidente alle parti, non può essere accordato il rinvio richiesto dal Comune in considerazione del lasso di tempo trascorso dall’emissione della sentenza ottemperanda, che ben avrebbe consentito all’Amministrazione d’intervenire.
Nel merito si rileva l’assenza di qualsiasi plausibile giustificazione dell’inerzia dell’amministrazione intimata e il ricorso deve essere pertanto accolto.
Il Comune, in seguito alla formazione del giudicato della sentenza in epigrafe citata, avrebbe dovuto emettere l’atto successivo al parere emesso dall’Amministrazione in sub delega, che proprio per effetto della medesima sentenza ha riacquistato efficacia.
In altri termini, una volta annullata dalla sentenza TAR Bari Sez. 2° n. 1961/2009 la determinazione dell’ 11.03.1997 della Soprintendenza, viene a rivivere il parere paesaggistico favorevole n. 52810 del 15.10.1996 del Sindaco di Bari, sicchè all’Amministrazione comunale compete procedere all’adozione dell’atto finale della procedura di sanatoria richiesta dalla ricorrente.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, infatti, costituiscono atti necessari non solo il parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo, ma anche i provvedimento conclusivo del procedimento.
Sul punto consolidata è la giurisprudenza nel ritenere che il parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo di cui alla Legge n. 47/1985, per le opere edilizie abusive ricadenti su aree sottoposte a vincolo, sia obbligatorio e di natura “endoprocedimentale”, con effetti sulla determinazione conclusiva del procedimento, di spettanza dell’autorità  adita. E’ per questo che si ritiene necessario il successivo atto che incide sulla sfera giuridica del richiedente, ossia “il provvedimento concessorio o negatorio della sanatoria richiesta” (Cfr. C. Stato, Sezione VI, n. 1248 del 24.9.1996; TAR Veneto, Sez. II, n. 933 del 08.07.2013; C. Stato, Sez. V, n. 794 del 16.02.2012).
Nel caso in esame, invece, in seguito alla formazione del giudicato della sentenza e per gli effetti da questa prodotti, all’unico provvedimento da ritenersi validamente adottato, il citato parere paesaggistico in sanatoria n. 52810 del 15.10.1996, non è seguita l’adozione di alcun provvedimento da parte del Comune con riferimento alla sanatoria richiesta. Nè quest’ultimo disconosce che si tratti di atto dovuto, ammettendo piuttosto l’obbligo di provvedere come risulta dalla nota del 23.07.2012 indirizzata al ricorrente.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il Comune debba emettere un provvedimento espresso, che tenga conto del parere paesaggistico in sanatoria n. 52810 del 15.10.1996, emesso dal Sindaco di Bari, come previsto dalla Legge regionale pugliese del 15.03.1996, n. 5 di subdelega ai Comuni per il rilascio del parere ex art. 32 della Legge 47/1985, e che dovrà  essere di accoglimento, salvo che sussistano ragioni di diniego del condono differenti dal profilo paesaggistico.
Per l’esecuzione del giudicato il Tribunale assegna al Comune di Bari il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di notifica della presente sentenza.
Il Collegio accoglie, inoltre, l’espressa richiesta di parte ricorrente nominando commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inottemperanza successiva al termine di 45 giorni dalla scadenza dell’obbligo di provvedere come sopra indicato, il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della provincia di Bari, con facoltà  di delega, nell’ulteriore termine di giorni 45, liquidandosi sin d’ora a carico del Comune il compenso a favore del commissario nominato, determinato nella misura di Euro 900,00 (€ novecento/00).
Visto il tempo trascorso dalla data di deposito della sentenza passata in giudicato, la perdurante inerzia dell’Amministrazione e la richiesta di parte, ritualmente formulata nel ricorso per ottemperanza, si ritengono, altresì, sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 114, comma 4 lett. e) cpa, non risultando, peraltro, profili di manifesta iniquità  e di altre ragioni ostative.
Per ogni giorno di ritardo – rispetto al termine di 45 giorni stabilito dal Tribunale per dare attuazione al giudicato decorrente dalla notifica della sentenza -, l’Amministrazione, pertanto, dovrà  corrispondere, al ricorrente, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a., la somma di € 20,00 (venti/00).
In base al principio della soccombenza, l’intimato Comune va condannato al pagamento delle spese processuali, nell’importo liquidato in dispositivo, in favore di parte ricorrente in ottemperanza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto lo accoglie nei termini di cui alla motivazione che precede e con le prescrizioni indicate nella parte motiva della presente decisione..
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A., da distrarsi in favore dell’avv. Ida Maria Dentamaro, in qualità  di antistatario.
Il contributo unificato anticipato dai ricorrenti dovrà  essere rimborsato, come disposto dalla legge, dall’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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