Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Aggiudicazione definitiva – Sospensione cautelare inaudita altera parte – Clausola stand still – Durata del contratto – Assenza di presupposti

Nelle more della discussione collegiale dell’istanza cautelare, la durata annuale prevista per l’esecuzione del contratto (di progettazione ed esecuzione lavori), unitamente alle garanzie di legge che impongono alla stazione appaltante l’applicazione della c.d. clausola stand still (art.10 comma 11 ter del d. lgs. 163/2006 – divieto di sottoscrizione del contratto prima della della pronuncia cautelare richiesta e notificata) escludono la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del decreto cautelare inaudita altera parte finalizzato alla sospensione dell’aggiudicazione definitiva.

N. 00105/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00244/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2014, proposto da: 
Cadinvest S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo, in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Comune di San Ferdinando di Puglia; 

nei confronti di
Restaurea S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) della determina del responsabile del IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza e Ambiente del Comune di San Ferdinando di Puglia, n. 10 del 21.01.2014, di aggiudicazione definitiva all’impresa Restaurea s.r.l. dell’appalto dei lavori di “progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezzain fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede comunale”;
B) di tutti gli atti, operazioni, valutazioni e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (12 marzo 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva dedotta dalla ricorrente in giudizio non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, in quanto a norma dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è inibito alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; e tenuto conto che, anche nel caso di illegittima anticipata stipulazione del contratto o consegna del cantiere, l’appalto in questione ha durata di 30 giorni per la redazione e presentazione del progetto esecutivo e di 360 giorni per l’esecuzione dei lavori;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 12 marzo 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 20 febbraio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)