Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Istanza cautelare inaudita altera parte – Presupposti

In materia di aggiudicazione di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici va accolta l’istanza di misura cautelare inaudita altera parte di sospensione dell’aggiudicazione definitiva al solo fine di impedire all’Amministrazione resistente di procedere alla stipula del contratto, posto che data  la diversità  delle proposte progettuali, infatti, l’avvio dell’esecuzione dei lavori secondo le soluzioni tecniche proposte dalla impresa controinteressata potrebbe pregiudicare l’eventuale subentro della ricorrente.

N. 00102/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00211/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2014, proposto da General Costruction s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e Luigi Quaranta, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Comune di Lucera;

nei confronti di
I.Co.Pi. s.r.l.;
Studio Montepara s.r.l.;
Studio Ing. Giuseppe Antonio Zefferino;
Studio Ing. Adriano Canonico;
Studio Arch. Arcangelo Cristini;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina di indizione della gara e di approvazione del bando n. 113 del 23.9.2013;
– del bando di gara e di ogni altro atto afferenti la “Procedura aperta per l’affidamento della redazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori concernenti la riqualificazione delle aree lungo via Foggia attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato, la previsione di parcheggi, la creazione di una pista ciclabile, il ripristino delle aree sportive nonchè la realizzazione della fogna bianca per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane che insistono sull’area e l’esecuzione della pubblica illuminazione”;
– di tutti i chiarimenti resi dalla stazione appaltante ai quesiti posti, di estremi e contenuti non conosciuti;
– della determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 65 del 12.11.2013;
– di tutti i verbali di gara n. 1 del 12.11.2013, n. 2 del 27.11.2013, n. 3 del 3.12.2013, n. 4 del 5.12.2013, n. 5 del 5.12.2013, n. 6 del 9.12.2013, n. 7 del 16.12.2013;
– di tutti gli allegati ai verbali di gara, di estremi e contenuti non conosciuti;
– della determinazione del Settore IV n. 1 del 9.1.2013, recante aggiudicazione definitiva dell’appalto alla I.Co.Pi. s.r.l., di contenuto non conosciuto, comunicata a mezzo fax alla General Costruction in data 13 gennaio 2013;
– della nota del Comune di Lucera del 25 gennaio 2014, recante diniego di accesso agli atti di gara ed alla documentazione prodotta dalla I.Co.Pi. s.r.l.;
– della nota del Comune di Lucera, prot. n. 6541 del 10.2.2014, con cui la stazione appaltante ha nuovamente negato l’accesso agli atti dell’aggiudicataria;
– dell’eventuale contratto di appalto qualora già  stipulato;
– di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di data e contenuto non conosciuto;
e per la condanna del Comune di Lucera al risarcimento di tutti danni, mediante reintegrazione in forma specifica e conseguente aggiudicazione dell’appalto per cui è causa in favore della General Costruction s.r.l., ovvero per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente a seguito della illegittima aggiudicazione in favore della impresa controinteressata;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dalla società  ricorrente;
Ritenuto che, nel bilanciamento fra i diversi e contrapposti interessi, è opportuno mantenere inalterata la situazione di fatto sino alla decisione in camera di consiglio, anche in considerazione della circostanza che l’avvio dell’esecuzione dei lavori secondo le soluzioni tecniche proposte dalla impresa controinteressata potrebbe rendere difficoltoso l’eventuale subentro della società  ricorrente, stante la diversità  delle proposte progettuali;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte debba essere accolta al solo fine di impedire all’Amministrazione resistente di procedere alla stipula del contratto;
 

P.Q.M.
accoglie nei sensi di cui in motivazione la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie con inibitoria nei confronti dell’Amministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 febbraio 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 14 febbraio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Francesco Cocomile







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)