Processo amministrativo – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Provvedimento illogico ed
irragionevole – Sussistenza – Fattispecie

Sussiste il fumus
boni iuris per la concessione
della tutela cautelare qualora il provvedimento impugnato non appaia prima
facie conforme ai canoni di logicità  e ragionevolezza (nella fattispecie
trattasi di atto che aveva posto integralmente a carico dei soggetti
assegnatari di una determinata area pubblica cimiteriale i costi di
manutenzione e gli addebiti relativi alla gestione della medesima area per un
periodo di novant’anni, anzichè attribuirlo pro quota in capo agli stessi).

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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 25 giugno 2014, n. 2760 – 2014; ric. n. 3959.

N. 00101/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00103/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2014, proposto da:

Associazione XXI Secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Cooperativa 3ª Cappella San Francesco, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa 6 Marzo, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, Cooperativa San Pio X e Cooperativa La Sapienza, rappresentati e difesi dagli avv. Gianfranco Di Mattia e Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Clinia n. 34;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

nei confronti di
Progetto Finanza di Capitanata S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso Carlo Tangari in Bari, via Piccinni, n. 150; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale 18.11.2013, n. 284 del registro settoriale e n. 1127 del registro generale, pubblicata all’Albo pretorio in data 28.11.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Progetto Finanza di Capitanata S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Gianfranco di Mattia e avv. Lucrezia Girone per la parte ricorrente, avv. Michele Barbato per il Comune di Foggia e avv. Gianluca Moretti, su delega dell’avv. Nicola Marcone, per il controinteressato;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase – e fermo restando che le questioni in esame saranno adeguatamente approfondite nella sede più appropriata del merito – che ricorra una favorevole prognosi sulla sussistenza del fumus, atteso che l’impugnato provvedimento non appare prima facie conforme ai canoni di logicità  e ragionevolezza, sia nella parte in cui sembra far gravare, in toto (anzichè pro quota), sui nuovi assegnatari, costi e addebiti che riguardano la gestione dell’intera area cimiteriale, sia nella parte in cui include, nel calcolo effettuato ai fini della determinazione della tariffa, i costi di manutenzione relativi all’intero arco temporale di novantanove anni, sia nella parte in cui prevede l’applicazione dell’IVA a fronte della concessione di aree cimiteriali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1500,00 (millecinquento/00). Spese compensate nei confronti della controinteressata.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)