Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Prodotto equivalente – Conseguenze 

Non va sospesa l’aggiudicazione definitiva di un appalto di fornitura nel caso in cui, contestando che l’impresa aggiudicataria abbia presentato l’attestazione di equivalenza dei beni a fornirsi ex art. 68, comma 6°, D.Lgs. n. 163/2006, risulta invece per tabulas che all’offerta la controinteressata ha allegato documentazione aggiuntiva volta proprio alla dimostrazione dell’equivalenza (i.e. idoneità ) del prodotto offerto in gara.  

N. 00086/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00094/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2014, proposto da FG Service s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Tomaiuolo, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Nitti in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45/47;
contro
Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, via Calefati, 133;
nei confronti di
Intrauma s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Scaparone, Jacopo Gendre e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della determina n. 2274 del 17.12.2013, a firma del Dirigente Area Patrimonio, nella parte in cui aggiudica in via definitiva a Intrauma s.r.l. la fornitura di cui al lotto 2, placche standard e placche a basso profilo nella procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 dlgs n. 163/2006 indetta dalla Azienda OO.RR. di cui alla lettera di invito telematica n. 3/4247/Fg del 27.6.2013, per un importo di € 92.160,00;
– ove occorra, dei verbale del 16.7.2013 nella parte in cui aggiudica provvisoriamente a Intrauma s.r.l. la fornitura di cui al lotto 2, placche standard e placche a basso profilo nella procedura negoziata per cui è causa;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
– della nota prot. n. 3277 del 24.9.2013 e allegata valutazione tecnica a firma del dott. Antonio Macchiarola;
– della nota prot. n. 13/35/13 dell’11.11.2013 a firma del dott. Antonio Macchiarola;
nonchè per il subentro di FG Service s.r.l. nell’aggiudicazione definitiva del lotto sopra indicato;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e di Intrauma s.r.l.;
Vista la domanda di adozione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Marcello Tomaiuolo, Simonetta Mastropieri e Vito Aurelio Pappalepore;
 
Rilevato che in forza di puntuale disposizione del disciplinare d’oneri (cfr. pag. 2) «¦ L’aggiudicazione dell’incarico di fornitura sarà  effettuata a favore dell’impresa che, pur obbligata a indicare il prezzo unitario del singolo prodotto, avrà  offerto il prezzo più basso complessivamente riferito al singolo lotto di gara, dopo aver riscontrato la rispondenza dei prodotti offerti rispetto a quelli richiesti, da valutarsi anche a termini dell’art. 68 del D. Lgs 163/06 e s.i.m.. Le caratteristiche tecniche, riportate in via minimale e sintetica, nella colonna “descrizione” dell’allegato n. 3 sono, pertanto, da ritenersi ad ogni effetto indicative e non vincolanti, secondo quanto disposto dal citato art. 68 sulla valutazione di equivalenza. ¦»; che, pertanto, la lex specialis di gara prevedeva espressamente la possibilità  della valutazione di equivalenza di cui al citato art. 68 dlgs n. 163/2006;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che l’onere di produrre la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 68, comma 6 dlgs n. 163/2006 sia stato assolto dalla società  controinteressata Intrauma s.r.l. attraverso la produzione, unitamente all’offerta, di documentazione aggiuntiva volta alla dimostrazione della equivalenza (i.e. idoneità ) del prodotto offerto (come evidenziato dalla relazione prot. n. 13/35/13 dell’11.11.2013 del Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia redatta nel corso della procedura di gara per cui è causa, peraltro contenente valutazioni tecniche non sindacabili in questa sede in quanto non inficiate da vizi macroscopici);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)