Istruzione pubblica – Concorso – Percorsi abilitanti speciali – Riconoscimento servizi validi per l’accesso – Provvedimento di non ammissione – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Complessità  quadro normativo di riferimento (art. 1, L. n. 134/2009, nota M.I.U.R. n. 2306 del 23.10.2013) – Sussistenza – Fattispecie

Appare illegittimo, pur al sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento di non ammissione ai percorsi abilitanti speciali poichè il quadro normativo di riferimento risulta particolarmente complesso, unitamente all’orientamento del Ministero di cui alla nota n. 2306 del 23.10.2013, che rinvia al disposto dell’art. 1, L. n. 134/2009, senza operare distinzione tra il primo e il secondo comma della medesima, relativo anche al servizio prestato mediante i progetti regionali.

N. 00097/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00048/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2014, proposto da:
Simona Giuseppa Saracino, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Chiara Vimborsati in Bari, corso Vittorio Emanuele 52;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 
nei confronti di
Rosa Rita Ripa, Michele Rubino; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei seguenti atti e provvedimenti:
nota prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente recante la pubblicazione dei candidati ammessi ai PAS nell’ambito della procedura concorsuale indetta con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 58 del 25 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4° Serie speciale-Concorsi) n. 60 del 30 luglio 2013, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI nella parte relativa all’elenco degli ammessi ai percorsi abilitanti, di competenza degli Atenei (elenco a) e dei candidati esclusi dai percorsi speciali abilitanti, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI (elenco d) contenente l’indicazione dei motivi dell’esclusione;
elenco a) allegato alla nota Prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente nella parte in cui esclude la Dott.ssa Saracino;
il predetto elenco d) allegato alla nota Prot. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente nella parte in cui esclude la Dott.ssa Saracino;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e dell’USR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Anna Chiara Vimborsati e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che le doglianze contenute nel ricorso presentano profili di non manifesta infondatezza, tenuto conto della complessità  del quadro normativo e dell’orientamento espresso dallo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca con la nota n. 2306 del 23 ottobre 2013, che rinvia al disposto dell’art. 1 L. 134/2009 senza operare distinzione tra il primo e il secondo comma della citata disposizione, relativo anche al servizio prestato mediante i progetti regionali;
Che ricorrono comunque le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la sede di Bari (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente ai percorsi abilitanti speciali;
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)