Contratti pubblici – Aggiudicazione – Reintegrazione in forma specifica – Risarcimento per equivalente – Istanza cautelare – Insussistenza periculum in mora

Va respinta la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora allorquando si verta in un’ipotesi di paventato danno a interesse pretensivo di natura meramente patrimoniale (aggiudicazione di un servizio pubblico impugnata dal secondo in graduatoria), di per sè astrattamente ristorabile per equivalente all’eventuale decisione favorevole di merito, sede nella quale vanno, altresì, utilmente apprezzate le ricadute di tipo occupazionale evidenziate da parte ricorrente.

N. 00084/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00141/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2014, proposto da:
Vigilanza Privata Apulia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Malena e Stefania Miccoli, con domicilio eletto presso Massimo Malena, in Bari, via Amendola, n. 170/5;
contro
Comune di Terlizzi; 
nei confronti di
Metronotte Ruvo di Puglia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Lancieri e Domenico Tandoi, con domicilio eletto presso Marco Lancieri, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
Pasquale Scaringella;
per l’annullamento
della nota prot. 137 del 2.1.2014, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla Metronotte S.r.l. di Ruvo di Puglia del servizio di vigilanza presso il Centro Servizi per la Commercializzazione e l’Assistenza tecnica alla Floricoltura del Comune di Terlizzi – CIG 5371098249.
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, ancorchè sconosciuti alla ricorrente;
nonchè per la reintegrazione in forma specifica, tramite aggiudicazione in favore della ricorrente, della gara d’appaltode qua e per la condanna alla stipulazione del contratto;
per il risarcimento per equivalente, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto in contestazione non possa essere soddisfatto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Metronotte Ruvo di Puglia S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Stefania Miccoli, Marco Lancieri e Domenico Tandoi;
 
Ritenuta, nel caso di specie, l’insussistenza del periculum in mora, vertendosi in una ipotesi di paventato danno ad interesse pretensivo di natura meramente patrimoniale, di per sè astrattamente ristorabile per equivalente, all’eventuale decisione favorevole di merito;
Ritenuto, in particolare, che le evidenziate ricadute di tipo occupazionale non appaiano utilmente apprezzabili nella presente sede;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):
respinge la domanda cautelare;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)