Sanità  e farmacie – Diniego accreditamento – Apparecchiatura RMN – Tetto di spesa

àˆ illegittimo il diniego di accreditamento della singola apparecchiatura medica utilizzata giacchè il provvedimento di accreditamento concerne le strutture sanitarie nel loro complesso e non i singoli macchinari e peraltro, sotto diverso profilo, l’applicazione del tetto di spesa previsto per la struttura ricorrente non consente comunque l’aumento della spesa in conseguenza delle prestazioni sanitarie erogate mediante il nuovo macchinario.
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Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 19 novembre 2014, n. 5693 – 2014, ric. n. 4290 – 2014.

N. 00230/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2014, proposto da: 
Studio Associato di Radiologia dei Dottori Troia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Alessandra Loiodice, Michelangelo Pinto e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Nicolai 29; 

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n. 283 del 12 novembre 2013 del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione sanitaria della Regione Puglia limitatamente alla parte, meglio specificata in ricorso, in cui ha opposto diniego all’accreditamento di una seconda grande macchina di RMN, in aggiunta a quella esistente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Michelangelo Pinto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che lo Studio Associato di Radiologia dei dott.ri Troia ha impugnato la determina n. 283 del 12 novembre 2013 con la quale il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione sanitaria della Regione Puglia ha opposto diniego all’accreditamento di una seconda grande macchina di RMN, in aggiunta a quella esistente presso lo studio suddetto;
Considerato che a sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 32, L.R. 40/2007, della L.R. 8/2004 e del D.Lgs. 502/92 e l’eccesso di potere sotto vari profili, avendo l’accreditamento ad oggetto le strutture sanitarie e non i macchinari, che nemmeno determinano aumenti del tetto di spesa;
Considerato che il ricorso deve essere accolto in quanto fondato;
Considerato, infatti, che nel provvedimento autorizzatorio impugnato la Regione ha precisato che, data la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32, L.R. 40/2007, la RMN non può essere accreditata, e non potranno di conseguenza essere stipulati con la struttura accordi contrattuali che prevedano prestazioni maggiori di quelle erogabili con la TAC e con la RMN già  accreditate, non potendo essere aumentato il tetto di spesa stabilito per la struttura;
Ritenuto che, come dedotto dalla ricorrente, il provvedimento di accreditamento concerne non i singoli macchinari, ma le strutture sanitarie nel loro complesso, non potendo essere opposto un diniego all’accreditamento della singola macchina utilizzata, mentre, sotto altro profilo, l’applicazione del tetto di spesa previsto per la struttura ricorrente non consente comunque l’aumento della spesa in conseguenza delle prestazioni sanitarie erogate mediante il nuovo macchinario;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto;
Che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui oppone il diniego all’accreditamento del macchinario RMN mod. Philips Achieva da 1,5 Tesla;
Condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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