Pubblica sicurezza – Divieto detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti – Motivazione – Querela – Insufficienza – Fattispecie 

In materia di detenzioni di armi, sebbene ricorra la più ampia discrezionalità  dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità  di un soggetto al porto d’armi, è necessario che questa venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazionale, atteso che il pericolo di abuso delle armi, non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità  del soggetto che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta complessiva inaffidabilità  e che la mera denuncia-querela non è circostanza da sola sufficiente a giustificare il divieto di porto d’armi (nella specie, adito per l’annullamento del provvedimento prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonchè l’ordine di alienazione dei medesimi entro 90 giorni, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato non risultasse corroborato da ulteriori elementi motivazionali rispetto alla querela, peraltro isolata e poi rimessa, atti a evidenziare l’effettiva capacità  d’abuso richiamata dall’art. 39 T.U.L.P.S. su cui potesse validamente basarsi il convincimento dell’autorità  di P.S., accogliendo, per l’effetto il ricorso).

N. 00224/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2014, proposto da: 
F. D. C., rappresentato e difeso dagli avv. Ripalta Borrelli e Francesco Paolo De Sanctis, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari 6; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e U.T.G. – Prefettura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento prefettizio prot. N. 23020/12 Area I bis, del 30.04.2013, notificato in data 17.06.2013, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti nonchè l’ordine di alienazione dei medesimi entro 90 giorni;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, ove occorra, della nota della Questura di Foggia prot. N. CAT6F del 21.03.2013 e del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sul ricorso gerarchico proposto in data 17.07.2013
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti il difensore avv Ripalta Borrelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che l’unico presupposto per l’adozione del provvedimento impugnato risulta essere la querela per minacce sporta nei confronti dell’interessato dai coniugi D.C.G. e M. D., rispettivamente fratello e cognata del ricorrente, querela poi rimessa a seguito di atto di transazione intervenuto tra le parti, con remissione anche da parte del ricorrente della querela a sua volta proposta nei confronti della sig.ra M. per il reato di ingiuria;
Considerato che il provvedimento impugnato è stato adottato nel quadro di un contesto familiare all’epoca dei fatti caratterizzato da una conflittualità  legata esclusivamente a motivi di ordine patrimoniale, circostanza venuta meno a seguito della sopradetta transazione e della successiva pronuncia del giudice penale di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di minacce per intervenuta remissione processuale della querela e accettazione della stessa,
Tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, già  fatto proprio da questo Tribunale e da cui non si ritiene di doversi discostare, in base al quale ancorchè nella materia in esame ricorra la più ampia discrezionalità  dell’amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità  di un soggetto al porto d’armi, è necessario che questa venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione, atteso che il pericolo di abuso delle armi, non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità  del soggetto che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta complessiva inaffidabilità  e che la mera denuncia- querela non è circostanza da sola sufficiente a giustificare il divieto di porto d’armi (ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, III, n.37 dell’11 gennaio 2013; n.1043 del 25 maggio 2012; n.432 del 10 marzo 2011; T.A.R. Napoli, V, n.280 del 14 gennaio 2014; TA.R. Lazio, Roma, I ter, n. 471 del 14 gennaio 2014, TAR Lombardia, Milano, III, n.2873 del 19 dicembre 2013);
Considerato che nel caso di specie il provvedimento impugnato non risulta corroborato da ulteriori elementi motivazionali rispetto alla querela, peraltro isolata e poi rimessa, atti ad evidenziare l’effettiva capacità  d’abuso richiamata dall’art.39 TULPS su cui possa validamente basarsi il convincimento dell’autorità  di P.S.;
Ritenuto che il vizio di illegittimità  dedotto sotto il profilo dell’insufficienza di motivazione ha indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza della censura comporta l’accoglimento del ricorso stesso con l’annullamento dell’atto impugnato;
Ritenuto che ricorrono evidenti ragioni equitative che giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda -definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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