1. Giurisdizione – Acque pubbliche – Natura pubblicistica dell’acqua – Definizione
2. Giurisdizione – TSAP – Opere idrauliche destinate ad acque pubbliche – Sussiste – Fattispecie
1. Non sussiste la giurisdizione del G.A. in relazione ai ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti adottati dalla pubblica Amministrazione in materia di acque pubbliche, laddove la natura pubblicistica dell’acqua è da attribuirsi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, R.D. n. 1775/1933 alle acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico generale interesse.
2. In forza del R.D. n. 1775/1933, rientra nella giurisdizione di legittimità del T.S.A.P. la controversia relativa alla legittimità dell’ordine con cui sono stati disposti i lavori per la realizzazione della rete di scolo delle acque per il deflusso nelle acque pubbliche; la giurisdizione del T.S.A.P., peraltro, sussiste anche quando siano impugnati provvedimenti di Autorità diverse da quelle proposte specificatamente alla tutela delle acque, ogniqualvolta la fattispecie in esame afferisce alla realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio di opere idrauliche qualificabili in quanto “pubbliche”.
N. 00201/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mavellia Antonio, Pellerano Achille, Gjata Xhafer, Cotrufo Elisabetta, Galetta Paolo, Aresta Luigi, Patruno Claudio, Di Festa Tiziana, Vitarella Domenico, Martelli Chiara, Tria Valerio, Patruno Carmelo, Patruno Lamberto, Guagliardo Rosa, Albenzio Nicola, Simone Giuseppangelo, Armienti Angela, Campanile Maria, Ripesi Maria, Amatulli Giovanni, Mattencini Annamaria, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto in Bari, via Venezia, 14;
contro
Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Labianca in Bari, via Camillo Rosalba, 49;
Autorità di Bacino della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Annalaura Giannelli, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 30;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Commissione Locale per il Paesaggio;
Comune di Santeramo in Colle;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 46 del 23.4.2013 della Giunta del Comune di Cassano delle Murge, pubblicata sull’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.4.2013;
– degli atti e provvedimenti ivi richiamati, tra cui le delibere n. 23 del 31.7.2012 e n. 27 del 28.10.2011 del Consiglio comunale di Cassano delle Murge;
– del verbale del 19.7.2012 conclusivo della conferenza di servizi e dei pareri favorevoli ivi resi dalle Amministrazioni partecipanti, tra cui il parere reso dalla Commissione Locale Paesaggistica ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2193 del 4.10.2011;
– del parere del 12.12.2011 della Regione Puglia, Servizio Foreste;
– della determinazione n. 580/AMB del 5.7.2012 del Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile ed Ambiente della Provincia di Bari;
– del presupposto parere reso dal Comitato Provinciale di VIA nella seduta del 27.6.2012;
– della nota prot. n. 4889 del 24.4.2012 a firma del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia, recante parere di compatibilità al PAI;
– del verbale del 18.4.2013 del RUP di validazione del progetto esecutivo;
– nonchè delle ulteriori deliberazioni comunali a contrattare per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento di cui al menzionato progetto approvato;
– di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 gennaio 2014, per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. AOO_145 18.11.2013 – 0010145 della Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio ed Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, successivamente conosciuta;
– della nota prot. n. AOO_064 18.11.2013 – 0039461 della Regione Puglia, Ufficio Coordinamento STP BA/FG, Struttura Tecnica di Bari, successivamente conosciuta, in parte qua;
– di ogni altro atto e provvedimento connessi alle citate note regionali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassano delle Murge, dell’Autorità di Bacino della Puglia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, del Corpo Forestale dello Stato, della Provincia di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 per le parti i difensori avv.ti Marco Palieri, Lorenzo Derobertis, su delega dell’avv. Andrea Manzi, e Michele Volpicella, su delega dell’avv. Annalaura Giannelli;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il presente ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ha ad oggetto la contestazione, da parte dei proprietari di immobili e/o residenti nelle immediate vicinanze dei suoli interessati dal progetto di realizzazione di un sistema di protezione idraulica dell’abitato nord – ovest del Comune di Cassano delle Murge, di atti e provvedimenti relativi al suddetto intervento;
Rilevato che ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933 “Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: ¦ a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche; ¦”; che in forza dell’art. 1, comma 1 r.d. citato “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.”;
Rilevato che con delibera n. 14 del 5.2.2010 la Giunta comunale del Comune di Cassano delle Murge approvava la scheda tecnica del progetto in esame; che in virtù della scheda progettuale allegata alla suddetta deliberazione l’intervento de quo contemplava la realizzazione di nuovi canali, parte a cielo aperto e parte intubati, idonei ad intercettare le onde di piena provenienti dal complesso delle lame poste a monte dell’abitato, senza volumetrie fuori terra, e la manutenzione straordinaria e l’adeguamento del canale interrato esistente (cfr. pagg. 2, 7 e 12 della citata scheda); che le opere previste erano da considerarsi quali meri interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria degli alvei e dei corsi d’acqua, finalizzate al recupero idrogeologico del territorio ed all’abbattimento dei livelli di rischio idraulico indotti da piogge abbondanti, senza previsione di soluzioni alternative al recapito delle acque nel canale realizzando (cfr. pag. 4);
Ritenuto, dalla attenta disamina della citata delibera n. 14/2010 e della relativa scheda tecnica allegata, che detti atti hanno ad oggetto “acque pubbliche” di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933;
Considerato che secondo Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2013, n. 4987 (decisione relativa a fattispecie analoga alla presente controversia) “Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, rientra nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la controversia relativa alla legittimità dell’ordine con cui sono stati disposti lavori per la realizzazione della rete di scolo delle acque per il deflusso nelle acque pubbliche; invero la giurisdizione del TSAP sussiste anche quando siano impugnati provvedimenti di Autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio di opere idrauliche, atteso che ciò che rileva ai fini dell’individuazione del giudice competente è soltanto l’incidenza oggettiva sul regime delle acque, per cui sono considerati provvedimenti in materia di acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi i quali, pur non riguardando direttamente la demanialità delle acque, attengano comunque alla disciplina del demanio stesso, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere su di esso incidenti e cioè, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche.”;
Ritenuto, in conclusione, di dover affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche, innanzi al quale detta domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ed indica il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)