Sanità  e farmacie – Assegnazione nuove sedi farmaceutiche – Procedimento concorsuale – Bando – Prescrizioni a pena di esclusione – Requisiti della domanda – Indicazione indirizzo p.e.c. – Omissione – Esclusione – Legittimità 

àˆ legittimo e pienamente rispondente alle esigenze di buon andamento il provvedimento di esclusione del candidato che abbia omesso l’indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) in evidente e palese violazione del bando di concorso che prescrive tale indicazione a pena di esclusione dalla procedura, atteso che dalla determinazione di indizione del bando emerge che l’intero impianto del procedimento concorsuale poggia sulla possibilità  di una rapida interlocuzione diretta con i candidati, da effettuarsi informaticamente e con tutti gli effetti di legale scienza di cui alle comunicazioni pervenute tramite posta elettronica certificata (p.e.c.): l’omissione dell’indirizzo p.e.c. pertanto, violando la ratio del bando, non avrebbe potuto essere trattata alla stregua di una mera irregolarità  sanabile.

N. 00200/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2013, proposto da: 
Fortunato Signorile, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Agnusdei, con domicilio eletto presso Eda Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato, in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 31-33; 

per l’annullamento
della nota prot. n. AOO/152/10156 in data 8.8.2013, pervenuta al ricorrente il 13.8.2013, della Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della salute delle Persone e delle Pari Opportunità , avente ad oggetto “Bando di concorso straordinario di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 39/2013 pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Agnusdei e Tiziana Colelli, per delega dell’avv. Mariangela Rosato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12.11.2013, depositato in Segreteria il 6.12.2013, Signorile Fortunato impugnava la nota prot. n. AOO/152/10156 del giorno 8.8.2013, pervenuta al ricorrente il 13.8.2013, della Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della salute delle Persone e delle Pari Opportunità , avente ad oggetto “Bando di concorso straordinario di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 39/2013 pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013, bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11. Comunicazione di non ammissione al concorso.”.
Venivano altresì contestualmente impugnati “tutti gli atti antecedenti, preparatori, preordinati, presupposti, connessi e conseguenti”, con particolare riguardo alla Determinazione Dirigenziale n. 231 del 29.7.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 in data 1.8.2013, riguardante l’ammissione o la non ammissione dei candidati al suddetto concorso, per la parte relativa alla non ammissione di Signorile Fortunato, nonchè il bando di concorso in argomento, limitatamente alla parte di cui all’art. 5 del medesimo, ove veniva richiesta, a pena di inammissibilità , l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) da parte del candidato che presenti domanda di partecipazione.
Evidenziava, in tesi, il ricorrente l’illegittimità  degli atti e provvedimenti impugnati per irrazionalità  manifesta e violazione del principio di proporzionalità , avendo presentato una regolare domanda di partecipazione al concorso suddetto, fatta eccezione per la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Tale solo elemento era invece stato posto a base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, come da Determinazione Dirigenziale n. 231 del 29.7.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 datato 1.8.2013.
Di tale esclusione il ricorrente lamentava l’evidente illegittimità , in tesi argomentando come la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) avrebbe potuto al più costituire una irregolarità  sanabile, ma non una causa di esclusione dirimente.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 11.12.2013, si costituiva la Regione Puglia, la quale, con memoria difensiva del 10.1.2014, esponeva i fatti di causa ed il quadro normativo di riferimento, contestando nel merito l’infondatezza dell’introdotto ricorso, concludendo per il rigetto del medesimo, anche in sede cautelare, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi di lite.
In sede di trattazione della domanda cautelare nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014, accertata l’integrità  del contraddittorio e previa comunicazione ai difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione della causa nel merito a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Il ricorso è infondato.
Il bando di concorso, pubblicato in data 7.2.2013, all’art. 5, rubricato “Domanda di partecipazione al concorso”, disponeva che, a pena di inammissibilità  della domanda, il candidato è tenuto a dichiarare “nome, cognome, codice fiscale, estremi documento di identità , data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà  ogni comunicazione relativa al concorso”.
Il medesimo bando, all’art. 6, rubricato “Irricevibilità  della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso”, disponeva che le domande presentate in forma e/o con modalità  diverse da quelle previste dall’art. 5 del bando sono da considerarsi irricevibili e costituisce motivo di non ammissione al concorso l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie dall’art. 5 del bando.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione resistente, nel caso di specie costituito dalla domanda di partecipazione di Signorile Fortunato, non ha fatto altro che dare piena e legittima esecuzione alle prescrizioni di bando sopra riportate, in particolare, legittimamente disponendo l’esclusione del ricorrente per omessa indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Nè può legittimamente derubricarsi detta evidente e palese violazione delle prescrizioni di bando ad una mera ipotesi di irregolarità  sanabile.
L’intero impianto del procedimento concorsuale di cui al bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e resesi vacanti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 39/2013 pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 7.2.2013, si poggiava sulla possibilità  di una rapida interlocuzione diretta con i candidati, da effettuarsi informaticamente e con tutti gli effetti di legale scienza di cui alle comunicazioni pervenute tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).
Alterare tale meccanismo di interlocuzione avrebbe necessariamente comportato tempi più lunghi per il procedimento medesimo ed una aggravio di costi a carico dell’Amministrazione resistente per le eventuali comunicazioni per posta non elettronica munite di effetti di legale scienza.
Appare, pertanto, congruo e legittimo il provvedimento di esclusione adottato nel caso di specie, in quanto pienamente rispondente alle esigenze di buon andamento del procedimento di cui al bando di concorso in esame; bando la cui impugnazione, per le stesse ragioni che precedono, deve ritenersi infondata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, che vengono quantificate, complessivamente, in € 1.500,00 in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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