Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – SCIA – Ordinanza di demolizione – Motivazione – Assenza di titolo – Illegittimità
Va annullata l’ordinanza di demolizione motivata sul presupposto che l’opera da essa attinta sia stata realizzata in assenza di titolo edilizio, laddove essa risulti soltanto realizzata in difformità dalla SCIA presentata, con ciò concretandosi un’evidente carenza della indicazione dei presupposti di fatto sui quali fonda nonchè della qualificazione degli abusi edilizi contestati.
N. 00174/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2014, proposto da:
Francesco Muraglia, rappresentato e difeso dall’avv. Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Fernanda Chiarelli in Bari, via Nicola De Giosa N. 6; Anna Laura Cirillo, rappresentato e difeso dall’avv. Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Fernanda Chiarelli in Bari, c/o T.Chiarelli via N.De Giosa, 6;
contro
Comune di Turi, rappresentato e difeso dall’avv. Mariaromana Tardi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza comunale prot. N. 14/2013 Reg. Atti CST del 17.10.2013, notificata in pari data, a firma del Capo del Settore Urbanistica, con la quale è stata ordinata “l’immediata rimozione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativo ed a provvedere al ripristino delle condizioni ante intervento, ovvero alla rimozione della tettoia in legno di altezza variabile da mt 3,45 a mt 2,70 circa sul lato Nord e di altezza variabile da mt 3,45 a mt 2,50 circa sul lato Est che si estende per le dimensioni circa di mt 7,55 sul lato Est, mt 7,35 sul Nord, mt.6,80 sul lato Sud e 5,80 sul lato Ovest”;
2) di ogni provvedimento endoprocedimentale, istruttorio, comunque connesso, preordinato o conseguente ancorchè non conosciuto, ivi compreso del verbale di sopralluogo svolto dall’UPG Tenente Domenico Valentini e dall’APG Tommaso A. Capocelli in data 1/10/2013 prot. N. 5052/P.M./2013;
3) ove occorra ed esistente, di qualsivoglia atto di diniego, autotutela e reiettivo conseguente alla SCIA presentata in data 22.03.2011, attualmente non conosciuto dai ricorrenti;
4) di ogni altro atto, anche consultivo, interno, istruttorio, preordinato, connesso e conseguenziale afferente al procedimento descritto;
ove pur occorrente, con accertamento della fondatezza della pretesa dei ricorrenti a mantenere I’opera in presenza di tutti i presupposti di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Turi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Fernanda Chiarelli e Mariaromana Tardi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16.12.2013 e depositato il successivo 11.01.2014, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale in epigrafe specificata e ogni provvedimento endoprocedimentale, istruttorio, comunque connesso, preordinato o conseguente ancorchè non conosciuto, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
In particolare, il Sig. Francesco MURAGLIA e la Sig.ra Anna Laura CIRILLO (da ora anche solo coniugi Muraglia) riferiscono di aver presentato in data 22.03.2011 presso gli uffici comunali del Comune di Turi (da ora anche solo il Comune), una SCIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da posizionare su pergolato in legno, con la specificazione delle dimensioni dell’intervento (peso struttura in legno, totale 1230 Kg, Area della copertura, 52 mq, potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, 3,48 kWp), nonchè la rappresentazione grafica delle dimensioni della struttura sui 4 lati.
In data 17.10.2013, il Capo del Settore urbanistica del Comune ha adottato l’ordinanza n. 14/2014, con la quale ha disposto la rimozione delle opere realizzate in assenza del permesso di titolo abilitativo e il ripristino dello status quo ante intervento, richiamando nelle premesse il verbale di sopralluogo del Corpo della Polizia locale , in data 01.10.2013, presso l’immobile interessato dai lavori realizzati dai coniugi Muraglia, nel quale si riferisce della realizzazione di una tettoia in legno di altezza ed estensione le cui misure sono indicate anche nella parte dispositiva dell’ordinanza come in epigrafe riportata.
Si è costituito il Comune di Turi controdeducendo alle censure avversarie.
Alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2013 il collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Passando ad esaminare il merito del gravame, osserva il Collegio come il ricorso faccia leva sulla violazione del D.P.R. n. 380/2001, artt. 22 e 23, della L. n. 241/1990, artt. 3, 7 e 19, nonchè sul vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
L’impugnata ordinanza del Comune nel disporre l’immediata rimozione delle opere realizzate, si sarebbe limitata a contestare l’assenza di titolo abilitativo, senza alcun riferimento alla SCIA, presentata in precedenza dai ricorrenti, o all’abuso realizzato.
Il ricorso è fondato per il carente iter argomentativo seguito dall’Amministrazione intimata.
Nel caso in esame, dal contenuto dell’ordinanza comunale impugnata non emergono le concrete ragioni e il percorso motivazionale della determinazione assunta, non contenendo essa neanche nelle premesse, ove si richiama il verbale di sopralluogo del Corpo di polizia municipale, alcun riferimento alla SCIA presentata dai ricorrenti od ad altro elemento determinante emerso nel corso dell’istruttoria. Nè la mera indicazione delle misure dell’opera realizzata risulta da sola idonea a motivare l’asserita assenza di titolo abilitativo, tanto più che l’esistenza di un titolo non sembra essere disconosciuta nè dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato il sopralluogo in data 01.10.2013, nè dal Comune, che ne fornisce espressi riferimenti nella memoria difensiva.
Nel caso portato all’attenzione di questo Collegio, pertanto, non si pone in discussione la costante giurisprudenza, richiamata dalla difesa del Comune, secondo cui a fronte di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione non richiede una specifica motivazione, ma la mancata indicazione dei presupposti di fatto e l’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi, ritenuti imprescindibili dal medesimo orientamento giurisprudenziale citato (ex multis, T.A.R., Lombardia, Brescia, Sez. I, 16 gennaio 2012, n. 59) .
Dal provvedimento impugnato emerge che l’ordine di demolizione si basa sull’assenza di titolo, senza alcuna specificazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto da cui è derivato l’accertamento dell’abuso e senza alcun riferimento alla SCIA presentata dai ricorrenti.
E’ lo stesso Comune, invece, che nei successivi scritti difensivi in più parti la richiama espressamente, sostenendo un presunto esubero di superficie realizzato in “difformità di quanto consentito in virtù della SCIA, datata 22.03.2011.” Affermazioni che deporrebbero, quindi, a favore del riconoscimento dell’esistenza di un titolo, in contrasto con la sua dichiarata “assenza” posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Le evidenti contraddizioni presenti nell’operato del Comune impediscono, altresì, di sostenere, nella fattispecie oggetto di gravame, l’applicazione del disposto del comma 2, prima parte, dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, non essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cfr T.A.R. Puglia, Bari, sez III, 8 marzo 2012 n. 520).
In altri termini, l’amministrazione ha emesso l’ordine di demolizione sul presupposto che fossero state realizzate opere in assenza di titolo mentre, in realtà , le stesse sono difformi rispetto a quanto dichiarato con la SCIA.
Sicchè la norma di riferimento è l’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e non l’art. 31.
Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe deve essere accolto con riferimento all’annullamento dell’ordinanza di demolizione, con assorbimento degli ulteriori motivi e fatta salva ogni eventuale successiva attività provvedimentale dell’amministrazione, che dovrà essere improntata al rispetto dell’onere motivazionale di cui sopra.
Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione delle ragioni di diritto poste a base della decisione, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale prot. N. 14/2013 Reg. Atti CST del 17.10.2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)