1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia pubblica – Piano urbanistico esecutivo – Efficacia – Previsione ex lege 

2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia pubblica – Piano urbanistico esecutivo – Previsione di comparti – Possibilità  

3. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia pubblica – Piano urbanistico esecutivo – Variante – Approvazione –  Competenza – Consiglio comunale – Sussiste 

1. L’efficacia del piano urbanistico esecutivo (PUE) è determinata dalla legge (quella vigente al momento dell’approvazione del piano esecutivo relativo al caso di specie  – art. 16 l. 17 agosto 1942, n. 1150), indipendentemente  dalla espressa previsione di detta efficacia nel piano stesso. 


2. Non può ritenersi illegittimo un piano urbanistico esecutivo di lottizzazione di comparto che non sia preceduto da un piano particolareggiato, atteso che nessuna previsione di legge applicabile al caso di specie (art. 23 l. 17 agosto 1942, n. 1150 e art. 6 della l. r. 12 febbraio 1942, n. 1150) prevede l’obbligatorietà  dell’approvazione di un previo piano particolareggiato a monte del piano di comparto (non necessariamente qualificabile come strumento urbanistico di terzo livello). 


3. La competenza ad approvare la variante al piano urbanistico esecutivo destinata a non incidere sul dimensionamento globale del PUE e a non  apportare modifiche strutturali alla pianificazione urbanistica generale vigente, secondo quanto previsto dall’art. 18 della l.r. 27 luglio 2001, n. 20.

N. 00188/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Emanuela Mastropasqua, Pasquale Veronico, Nicola Veronico e Franceso Paolo Veronico rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Basso presso il quale eleggono domicilio, in Bari, corso Mazzini n. 134/B; 

contro
Comune di Bitritto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso presso il quale elegge domicilio, in Bari, via Amendola n.166/5; 
Regione Puglia, non costituita in giudizio; 

nei confronti di
Consorzio “Il Parco”, Costruzioni Silvestri S.r.l., Cargip; 

per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Bitritto n. 36, datata 29 dicembre 2008, di adozione del “Piano urbanistico esecutivo di lottizzazione di comparto per insediamenti produttivi in contrada Parco Vecchio”;
della deliberazione del Consiglio comunale di Bitritto n. 19 del 19 giugno 2008,
atti impugnati con il ricorso introduttivo;
della deliberazione del Consiglio comunale di Bitritto n. 35, datata 27 novembre 2009, di approvazione del Piano;
della determinazione dirigenziale n. 25 del 2 novembre 2009,
atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 12 Febbraio 2010;
della deliberazione della Giunta Municipale di Bitritto n. 17, datata 23 febbraio 2012, di adozione della variante al Piano;
della presupposta relazione del Responsabile del servizio urbanistica del 30 gennaio 2012,
atti impugnati con motivi aggiunti depositati l’11 Maggio 2012;
della deliberazione della Giunta Comunale di Bitritto n. 118, datata 23 settembre 2012, di approvazione della variante al Piano;
della relazione del Responsabile del servizio urbanistica del 20 settembre 2012,
atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 17 Gennaio 2013;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitritto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 4 agosto 2008, il Consorzio “Il Parco”, nella persona dei legali rappresentanti, inoltrava al Comune di Bitritto (di seguito Comune) l’istanza di approvazione di un Piano di lottizzazione di comparto (“Piano urbanistico esecutivo di lottizzazione di comparto per insediamenti produttivi in contrada Parco Vecchio”, di seguito Piano) relativo ad insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale interessante un’area ricadente in zona omogenea tipizzata D1, che l’Amministrazione esaminava, pervenendo ad un giudizio di conformità  agli indirizzi di attuazione del PRG approvati con delibera consiliare n. 19 del 19 giugno 2008.
In data 21 ottobre 2008, il Comune riceveva le integrazioni richieste al Consorzio in merito:
alla redazione del piano particellare di esproprio delle aeree da acquisire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
alla precisazione delle azioni da porre convenzionalmente a carico del Comune;
alla predisposizione della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità  dell’intervento a VIA o VAS.
Con nota n. 3386 del 24 febbraio 2009, l’Amministrazione comunale di Bitritto, trasmetteva ai ricorrenti, nella loro qualità  di proprietari di terreni destinati a sottozona D1 per attività  produttiva del settore secondario, copia della delibera consiliare n. 36 del 19 dicembre 2008 avente ad oggetto l’adozione del Piano.
Relativamente al progetto in esame, l’assoggettabilità  a VAS, veniva esclusa dall’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica della Regione Puglia, con nota n. 16166 del 17 novembre 2008, e l’assoggettabilità  a VIA, una volta verificato che l’intervento interessava un’area pari a mq. 360.496,01, veniva esclusa dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune con determinazione n. 25 del 2 novembre 2009.
Acquisita in sede di accesso la documentazione amministrativa relativa al procedimento, i ricorrenti (soggetti non aderenti al Piano) rilevavano che le loro proprietà  erano interessate dal piano particellare di esproprio per la realizzazione di tracciati stradali ed opere di urbanizzazione mentre, a fini edificatori, risultavano loro assegnati lotti ubicati in posizione periferica.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnavano l’intervenuta adozione del Piano (delibera n. 36/2008 e presupposta delibera n. 19/2008), deducendo una pluralità  di profili di illegittimità  sostanzialmente diretti a censurare la scelta di delocalizzazione su altri terreni dello ius aedificandi riferito ai fondi di proprietà , in luogo della corresponsione di un indennizzo a ristoro del pregiudizio patito.
L’Amministrazione comunale, con delibera consiliare n. 35 del 27 novembre 2009 (comunicata ai ricorrenti con nota n. 701 del 13 gennaio 2010), approvava in via definitiva il Piano.
I ricorrenti, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 gennaio 2010, impugnavano la delibera da ultimo richiamata unitamente alla determinazione dirigenziale n. 25 del 2 novembre 2009, per illegittimità  derivata (riproponendo i medesimi motivi di ricorso già  formulati con il ricorso introduttivo) e per vizi propri (5° e 6° motivo).
Con atto depositato il 19 marzo 2010, si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Comune, con delibera consiliare n. 17 del 23 febbraio 2012 (comunicata con nota n. 2990 del 1° marzo 2012), procedeva all’adozione di una variante al Piano urbanistico in questa sede contestato.
Con detta variante, l’Amministrazione suddivideva il piano, non ancora realizzato, in due stralci autonomi e realizzabili in tempi diversi, il primo (interessante le particelle di proprietà  dei ricorrenti), riferito ai lotti da destinare agli aderenti al “Consorzio il Parco”; il secondo, relativo ai lotti da assegnarsi ai soggetti non aderenti.
La variante, che contemplava il piano particellare di esproprio riferito tanto ai suoli interessati alla allocazione degli insediamenti produttivi, quanto ai suoli interessati alle opere di urbanizzazione, per quanto di interesse nel presente giudizio, prevedeva la corresponsione di una indennità  in favore dei soggetti non aderenti al consorzio non interessati ad un ristoro mediante una diversa allocazione della volumetria loro spettante.
I ricorrenti impugnavano tale ultimo provvedimento con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 aprile 2012, unitamente alla presupposta relazione del responsabile del Servizio Urbanistica datata 30 gennaio 2012, deducendone l’illegittimità  derivata (riproponendo i medesimi motivi di ricorso già  formulati con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti) nonchè vizi propri (7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° motivo).
La variante veniva approvata in via definitiva con delibera di Giunta n. 118/2012 del 25 settembre 2012 (comunicata con nota n. 15.243 del 9 novembre 2012).
I ricorrenti impugnavano anche tale ultimo esito provvedimentale, unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del 20 settembre 2012, con terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 Gennaio 2013 (dal 13° al 18° motivo).
All’esito della pubblica udienza del 12 dicembre 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.
I ricorrenti, proprietari di terreni interessati da un Piano di lottizzazione di comparto per insediamenti produttivi, ma non partecipanti al Consorzio allo scopo costituito, contestano la sequenza provvedimentale che ha condotto all’approvazione definitiva del Piano, e della relativa variante, lamentando, come anticipato, la riallocazione dei diritti edificatori di pertinenza dei propri fondi in aree decentrate del comparto, in assenza di un adeguato ristoro del pregiudizio patito, mediante corresponsione di un congruo indennizzo.
Le censure formulate dai ricorrenti sono articolate in quattro distinte impugnazioni proposte avverso l’adozione del Piano di comparto (ricorso introduttivo – 1°, 2°, 3° e 4° motivo), l’approvazione definitiva del Piano (primi motivi aggiunti – 5° e 6° motivo), l’adozione della variante al Piano di comparto (secondi motivi aggiunti – 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° motivo) e, infine, l’approvazione definitiva del Piano (terzi motivi aggiunti – 13°, 14°, 15°, 16° 17° e 18° motivo).
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono una pluralità  di violazioni di legge (L.R. n. 6/1979, dell’art. 15 della L.R. n. 20/2001, degli artt. 15 e ss. della L.R. n. 56/1980, della L. n. 1150/1942, del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 42 della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ratificata con L. n. 848/1955), la violazione del principio di proporzionalità , nonchè, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà  lamentando che, nonostante nella Relazione Tecnica Illustrativa al contestato Piano, in coerenza con la disciplina di cui alla L. n. 1150/1942 ed alla L.R. n. 6/1979, venga prevista al possibilità  da parte dell’Amministrazione di procedere all’espropriazione delle aree di proprietà  di soggetti non aderenti al Piano, l’Amministrazione avrebbe previsto “non già  una espropriazione dei suoli dei soggetti non aderenti, con il connesso obbligo di un giusto indennizzo, bensì una riallocazione della volumetria” (pag. 4, 1° cpv. del ricorso): alternativa che affermano non essere di interesse (pag. 4, 2° cpv. del ricorso).
Il motivo è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che i ricorrenti lamentano una lesione conseguente alla riallocazione dei diritti edificatori di spettanza in un lotto ubicato in “posizione deteriore”, senza allegare alcun elemento che consenta di apprezzare il minor pregio, valore o utilizzabilità  dei lotti loro assegnati.
Va, inoltre, evidenziato che, come anticipato, l’interesse specificato in ricorso dai ricorrenti non consiste nel mantenimento della capacità  edificatoria riconosciuta ai loro fondi (ancorchè riallocata altrove), ma nella mancata previsione di un ristoro economico sotto forma di indennizzo.
Ciò posto, deve riconoscersi l’erroneità  di quanto affermato in ricorso.
Con la delibera n. 36/2008 (pag. 3, 2° cpv.), infatti, l’Amministrazione precisava che “per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, verrà  anche eseguito l’esproprio di suoli di proprietari non aderenti al Piano,per un costo preventivato di € 350.000,00 circa, a carico del bilancio di previsione 2009 del comune”.
Quanto esposto priva, altresì, di pregio le censure formulate con il terzo motivo con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, evidenziando che la mancata previsione di un indennizzo in loro favore, avrebbe falsato la “previsione finanziaria del piano che si troverebbe ad essere sprovvisto di copertura”.
Con il secondo motivo di ricorso (le cui censure vengono replicate ai motivi 11° e 17°), i ricorrenti deducono, sotto altro profilo, i medesimi vizi oggetto del primo capo d’impugnazione, allegando che l’Amministrazione, in violazione del criterio precisato nella già  citata Relazione Tecnica Illustrativa, in base al quale “per quanto riguarda la distribuzione dei lotti, nella maggioranza dei casi è stato richiesto di rispettare la collocazione attuale e, per lo meno, la prossimità  alla superficie di proprietà “, li avrebbe “ghettizzati in un sub comparto periferico” (pag. 5, 2° cpv. del ricorso), distante dalle originarie proprietà  e di minor pregio, senza corresponsione di alcun indennizzo.
Le suesposte doglianze, ferme restando le considerazioni già  espresse in ordine alla mancata prova della pretesa penalizzazione sotto il profilo del valore dei lotti assegnati e della allegata mancata previsione dell’indennizzo, sono prive di pregio atteso che la citata Relazione tecnica è atto inidoneo a costituire vincoli circa il conclusivo assetto del comparto e, quindi, privo di portata lesiva.
In ogni caso i ricorrenti, relativamente ai lotti di proprietà , non hanno specificato se sia stato “richiesto di rispettare la collocazione attuale e, per lo meno, la prossimità  alla superficie di proprietà ” e ciò non consente di apprezzare l’esistenza della lesione lamentata.
Con il quarto motivo di ricorso (censure riproposte con il 9° e 15° motivo) i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 16 della L. n. 1150/1942, dell’art. 21 della L.R. n. 56/1980 e della L.R. n. 20/2001, in ragione della mancata previsione del termine entro il quale il Piano si sarebbe dovuto portare ad attuazione e dei termini entro i quali si dovevano perfezionare le relative espropriazioni.
Il motivo è infondato.
Come previsto dalla stessa normativa richiamata dai ricorrenti, l’efficacia del Piano oggetto del giudizio, avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, è disciplinata dalla legge che la stabilisce in 10 anni, decorrenti dalla data di approvazione dello strumento.
In ogni caso, ad ulteriore conferma dell’infondatezza della censura in argomento, si rileva che nessuna incertezza poteva essere riscontrata sul punto, atteso che l’Amministrazione, con “Relazione istruttoria e parere del Responsabile del Servizio”, reso ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/1980 e dell’art. 16 della L.R. n. 20/2001 (atto n. 271/URB del 12 dicembre 2008, punto 7), chiariva che la bozza di convenzione allegata al Piano prevedeva “conformemente alla norma vigente all’epoca della formulazione del progetto: ¦ 3) il termine entro un massimo di 10 anni nel quale deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2) a partire dal rilascio dell’autorizzazione ad iniziare i lavori”.
Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti affermano l’illegittimità  del sopravvenuto provvedimento di approvazione del Piano (delibera consiliare n. 35/2009) nella parte in cui afferma la conformità  del disposto riposizionamento dei diritti edificatori dei ricorrenti alla disciplina urbanistica vigente (in particolare la PRGC) e ribadiscono l’illegittimità  di un ristoro in favore dei proprietari espropriati specificato in termini di volumetria, in luogo della corresponsione del controvalore in denaro, senza il consenso dei proprietari.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi che il preteso contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti viene affermato genericamente senza evidenziare alcun profilo di difformità .
In secondo luogo, come già  esposto, nessuno degli atti impugnati ha imposto ai proprietari non aderenti al Consorzio l’accettazione di un ristoro in soli termini di volumetria, escludendo la possibilità  di corresponsione di un indennizzo monetario.
Con il sesto motivo di ricorso (esattamente come con il 10° e 16° motivo) i ricorrenti censurano la determinazione dirigenziale n. 25/2009, deducendo la violazione dell’art. 4 della L.R. n. 11/2001 per omissione della prescritta procedura di VIA.
Il motivo è infondato.
E’ già  stato evidenziato che, relativamente ai profili ambientali, l’assoggettabilità  a VAS veniva esclusa dall’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica della Regione Puglia con nota n. 16166 del 17 novembre 2008, mentre l’assoggettabilità  a VIA veniva esclusa dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune con determinazione n. 25 del 2 novembre 2009.
A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 11/2001, “il Comune è competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3. che ricadono interamente nell’ambito del territorio del Comune”.
L’Allegato 2, elenco B.3 “PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE”, al punto B.3.a) prevede il ricorso alla procedura di VIA per “Lavori per l’attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore a 40 ha”.
L’Amministrazione ha accertato che l’intervento in questione interessa un’area pari a mq. 360.496,01 e, quindi, inferiore ai prescritti 40 ettari.
I ricorrenti, sullo specifico punto, deducono apoditticamente che l’estensione superebbe la soglia legale, ma senza allegazione alcuna a supporto del dato esposto.
Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 1150/1942 e dell’art. 21 della L.R. n. 56/1980 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa comunicazione della procedura di avvio del procedimento che avrebbe determinato l’impossibilità  di partecipare esponendo le proprie osservazioni.
Il motivo, in disparte ogni considerazione sull’omessa allegazione dei possibili contributi partecipativi, in ipotesi, frustrati dalla censurata condotta dell’Amministrazione, è infondato in quanto è documentato che i ricorrenti sono stati posti in condizione di intervenire nel procedimento e non si sono avvalsi di tale opportunità .
Dalla “relazione istruttoria delle osservazioni presentate e verifica degli adempimenti ai fini dell’approvazione del PUE”, facente parte integrante dell’impugnata delibera consiliare n. 35/2009 (impugnata con i secondi motivi aggiunti), si evince che “il PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI LOTTIZZAZIONE DI COMPARTO PER INSEDIMAENTI PRODUTTIVI IN CONTRADA PARCO VECCHIO ¦ è stato oggetto della procedura di pubblicità  definita ai sensi di legge nel periodo dal 22.08.2008 al 20.09.208”.
Con il medesimo atto si attesta che “nel periodo di pubblicità  degli atti non sono pervenute osservazioni in forma propria (come da attestazione del Servizio Segreteria e AA.GG. del Comune di Bitritto rilasciata in data 23.02.2009)”.
Con l’ottavo motivo di ricorso (censure riproposte con il 14° motivo), i ricorrenti deducono che la richiamata suddivisione dell’intervento in due lotti contrasterebbe con l’art. 23 della L. n. 1150/1942 e con l’art. 6 della L.R. n. 6/1979 che, qualificando il piano di comparto come uno strumento urbanistico di terzo livello, determinerebbero la necessità  di una preventiva adozione di uno strumento attuativo di secondo livello e non già  di un piano esecutivo a stralci.
Il motivo è infondato, stante l’inconferenza delle norme invocate alla fattispecie all’esame del Collegio.
Il richiamato art. 23 prevede che “indipendentemente dalla facoltà  prevista dall’articolo precedente il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità  fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Formato il comparto, il podestà  deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni. A costituire il consorzio basterà  il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità  del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà  all’espropriazione del comparto. Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà  una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità  di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all’aumento di valore derivante dall’approvazione del piano regolatore.
In caso di diserzione della gara, il Comune potrà  procedere all’assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati”.
L’art. 6, della L.R 6/1979, prevede che “gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D e miste del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, inseriti nel P.P.A., sono regolati dalle seguenti norme: nella zona omogenea di tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato all’inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona per l’edilizia residenziale di cui alla legge statale n. 167 del 18 aprile 1962, nonchè i piani di recupero di cui alla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978; nelle zone omogenee di tipo B-C-D e miste, il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato alla determinazione da parte del Comune, nel P.P.A., della cubatura massima edificabile nelle singole zone per il periodo di validità  dello stesso P.P.A. . Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico e/o dal P.P.A.) nelle quali il rapporto tra suoli occupati da costruzioni e suoli liberi edificabili è non inferiore a 1/12. Per gli interventi di cui al presente articolo, qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengono presentate istanze di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, può decidere di procedere all’esproprio delle singole aree ovvero di inserire le stesse nel nuovo P.P.A.. Per gli immobili ricadenti in zone industriali ed artigianali, qualora entro i termini stabiliti dal PPA non vengano presentate istanze di concessione, il Comune con delibera consiliare può decidere, in alternativa alle procedure espropriative, l’ inserimento nel PPA successivo”.
Come emerge dai testi normativi riportati, nessuna delle due norme invocate supporta la tesi dei ricorrenti.
La suddivisione in lotti, peraltro, era prevista già  nella delibera n. 36/2008, impugnata con il ricorso introduttivo senza rilievi di sorta circa tale profilo, con la quale l’Amministrazione evidenziava che “con delibera di C.C. n. 19 del 2008, è stato precisato che: i comparti edificatori possono essere suddivisi in sub-comparti “.
Per le ragioni sin qui esposte, deve ritenersi infondato anche il dodicesimo motivo di ricorso (formulato in sede di secondi motivi aggiunti) con il quale i ricorrenti deducono unicamente profili di illegittimità  derivata dai provvedimenti oggetto di ricorso introduttivo e primi motivi aggiunti.
Con il tredicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’incompetenza del Consiglio comunale a determinarsi circa la variante al Piano.
Sul punto, premesso che con la variante contestata risulterebbe modificato non solo il PUE ma anche al PRG “in quanto lo strumento urbanistico generale non prevedeva affatto la possibilità  di suddividere in stralci il piano esecutivo”, i ricorrenti affermano che la variante doveva adottarsi secondo le procedure di cui agli artt. 16, comma 10 e 18 comma 1 della L.R. n. 20/2001, con adozione del provvedimento da parte della Giunta comunale.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo, come già  esposto, deve ritenersi legittima la suddivisione dell’intervento in stralci; sotto altro profilo, non è in alcun modo comprovata (come già  rilevato) la difformità  del Piano dalle previsioni del PRG che, i ricorrenti, si limitano ad affermare genericamente senza alcuna puntuale allegazione a sostegno di quanto dedotto.
Quanto alle norme procedurali invocate dai ricorrenti, il richiamato comma 10 dell’art. 16, conferma la competenza consiliare disponendo che “la variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità  e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari”, mentre, il comma 1 dell’art. 18, si limita a disporre che “il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 16”.
Nessuna delle due norma invocate supporta, pertanto, le doglianze dei ricorrenti.
Infondato, infine, è il diciottesimo motivo (formulato in sede di terzi motivi aggiunti) con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità  degli atti impugnati in sola via derivata dall’illegittimità  dei provvedimenti oggetto dei precedenti mezzi di gravame.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
La specificità  delle questioni oggetto del giudizio determinano la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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