1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza contingibile e urgente – Servizio raccolta e stoccaggio rr.ss.uu. – Legittimazione e interesse – Società priva dei requisiti tecnici – Inammissibilità del ricorso
2. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Servizio di raccolta e stoccaggio rr.ss.uu. – Contenuto derogatorio alla disciplina di settore – Limiti e condizioni
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza contingibile e urgente – Affidamento servizio di raccolta e stoccaggio rr.s.uu. – Termine di impugnazione – Dimidiazione – Non sussiste
1. àˆ priva di legittimazione interesse ad impugnare un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che affidi in via d’urgenza il servizio essenziale di raccolta e stoccaggio rr.ss.uu. ad un soggetto terzo a causa dell’intervenuto fallimento del soggetto gestore del servizio originariamente affidatario, la società priva dei requisiti tecnici necessari per partecipare ad un’eventuale gara, la cui indizione costituisce l’interesse strumentale alla proposizione del ricorso, dichiarato, pertanto inammissibile (nella specie, la società ricorrente risultava iscritta all’albo dei gestori dei rifiuti – ex D.M. ai sensi del D.M. 406/1998 – per lo svolgimento del servizio in comuni con numero di abitanti compreso tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, mentre il Comune interessato dal servizio aveva una popolazione ben superiore ai 100.000 abitanti).
2. Il contenuto derogatorio alla disciplina di settore dell’ordinanza contingibile e urgente è connaturato alla stessa natura del provvedimento, che si giustifica con l’urgenza del provvedere da parte dell’autorità emanante ed incontra l’unico limite nei diritti inviolabili ed intangibili, nonchè nei principi cardine dell’ordinamento, che non risultano, tuttavia, violati nel caso di specie.
3. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente, emanata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 va impugnata nel termine di 60 giorni piuttosto che in in quello dimidiato di 30, stabilito dal c.p.a. per le procedure di affidamento di serivizi pubblici, anche qualora disponga l’affidamento di un servizio pubblico come, nel caso di specie, la raccolta e stoccaggio di rifiuti solidi urbani.
*
Cfr. ord. cautelare Tra Puglia Bari, n. 183/2013 e l’ordinanza Cons. St., sez. V, n. 2355/2013, entrambe pubblicate nel sito.
N. 00187/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2013, proposto da:
S.M.A.T. Società Consortile a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Pesacane e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23;
Comune di Bari;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33;
nei confronti di
A.M.I.U. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso Giuseppe Campanile in Bari, via Putignani n. 50;
Curatela del Fallimento Amica s.p.a.;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Maizzi Bruno, Movimento Consumatori – Sezione Foggia, Giuseppe Potenza, Adiconsum di Foggia, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
per l’annullamento
previa sospensiva
– dell’accordo-contratto del 27.12.2012 tra il comune di Foggia e amiu spa;
– dell’ordinanza n. 1 dell’8.01.2013 del presidente della regione Puglia;
– dell’ordinanza n. 2 del 9.01.2013 del sindaco di Foggia;
– delle ordinanze n.101 del 17.12.2012, n. 102 del 18.12.2012, n. 104 del 28.12.2012, n. 3 del 10.01.2013, n. 4 del 14.01.2013 del sindaco di Foggia;
– della deliberazione n. 2147 del 23.10.2012 della giunta regionale Puglia;
– della deliberazione n. 2877 del 20.12.2012 della giunta regionale Puglia;
– della citata delibera del 9.01.2013 del comune di Bari, recante autorizzazione del medesimo comune in favore dell’amiu a svolgere il servizio di raccolta, spazzamento e stoccaggio dei rr.ss.uu. nella città di Foggia, in luogo e vece della società amica s.p.a. e daunia ambiente s.p.a., fallite;
– del contratto (o contratti) di servizio tra il comune di Foggia e amiu Bari, con particolare riferimento a quello del 29.01.2013, rep. 10016;
– della deliberazione n. 8 del 24.01.2013 della g.m. di Foggia;
– della determina n. 36 del 25.01.2013, del dirigente del comune di Foggia;
– dell’ordinanza del 1° febbraio 2013, a mezzo della quale il sindaco di Foggia ordinava all’amiu s.p.a. il conferimento di rifiuti biostabilizzati nella discarica di passo breccioso;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi compresi gli atti istruttori ed i pareri tecnici di a.r.p.a. Puglia -direzione scientifica con nota prot. n. 59420 del 27.12.2012 e dell’asl della provincia di Foggia con nota prot. n. 1307-13 del 07.01.2013: atti, questi, mai comunicati e/o notificati alla società ricorrente;
nonchè per la declaratoria di nullità di tutti gli atti impugnati, sia regionali che comunali, con il conseguente accertamento del diritto della società ricorrente ad espletare il servizio ad oggi illegittimamente affidato all’amiu s.p.a., peraltro senza l’esperimento di alcun procedimento selettivo e/o concorsuale; con specifica istanza di subentro nel contratto gia’ in essere, e quindi per la tutela in forma specifica, ed in via subordinata, per equivalente, ex art. 124 c.p.a., e quindi anche
per il risarcimento del danno patito e patiendo, cagionato dall’illegittima azione amministrativa delle p.a. a diverso titolo coinvolte, contro la società ricorrente; nonchè ancora per l’applicazione dell’art. 121 c.p.a., e la comminatoria di sanzioni alternative, ex art. 123 c.p.a. a carico degli enti e delle amministrazioni coinvolte, in via solidale tra loro, ove non fosse disposta la tutela in forma specifica, od in aggiunta alla stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Regione Puglia e di A.M.I.U. S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco, anche su delega dell’avv. Vincenzo De Michele, avv.ti Michele Barbato e D.co Dragonetti, avv. Lucrezia Girone, su delega dell’avv. Vittorio Triggiani e avv. Corrado Mastropierro, su delega dell’avv. Giuseppe Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 2 del 9.1.2013, in questa sede impugnata unitamente ad altri atti prodromici dello stesso Sindaco, nonchè della Regione Puglia e del Comune di Bari, il Sindaco di Foggia ha ordinato, temporaneamente e per la durata di 180 giorni, la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani della città dauna, alla AMIU spa di Bari, società interamente partecipata dal comune capoluogo pugliese e operante nel settore.
Tanto ha fatto, come si legge nella corposa motivazione dell’atto impugnato, a seguito della complessa vicenda giudiziaria che ha condotto, nel gennaio 2012, al fallimento della AMICA spa (totalmente partecipata dal comune di Foggia) e della DAUNIA AMBIENTE spa (partecipata a sua volta da AMICA spa), da decenni affidatarie del servizio di raccolta rifiuti nella città , nonchè a causa della impossibilità di procedere all’affidamento tempestivo del servizio di igiene urbana con le ordinarie procedure, in considerazione, da un lato del complesso e mutevole quadro normativo di riferimento avvicendatosi nel periodo immediatamente precedente, dall’altro della complessità delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto le suddette società e delle connesse problematiche gestionali.
Ha fatto, per ciò, uso dei poteri contingibili ed urgenti, in deroga, dunque, all’art. 5 della L.R. 24/2012 (che disciplina la materia nella regione), così come consentito dall’art. 50 Tuel, , per far fronte all’emergenza locale creatasi nell’ambito sanitario e dell’igiene pubblica (per una più dettagliata indicazione delle ragioni a sostegno del provvedimento impugnato non può che rimandarsi alla compiuta lettura dell’atto in questione).
Contro tale determinazione ricorre l’odierna ricorrente, reclamando l’affidamento ad essa medesima del servizio, o comunque, la scelta del gestore a mezzo procedura concorrenziale, allegando da un lato di aver, nel Novembre 2012, formulato al comune di Foggia, una offerta in tal senso, dall’altro di essere una società mista pubblica, partecipata dallo stesso comune ed avente i requisiti soggettivi ed oggettivi per espletare il servizio.
Con i motivi sub 1), 5) e 6), censura in primo luogo la violazione dei principi comunitari e della normativa di settore nazionale e regionale (ed in particolare della L.R. n. 24/2012 e dell’art. 1919 d.lgs. 152/2006) che impongono il conferimento della gestione di servizi pubblici locali in favore di imprenditori (singoli o societari), individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, risultando, invece, preclusi gli affidamenti diretti.
Contesta, peraltro, la legittimazione dell’AMIU spa a svolgere il servizio, trattandosi di società che potrebbe operare solo in territorio barese.
Deduce, infine, l’incompetenza del Sindaco; la violazione dei principi partecipativi di cui alla L. 241/90; la insufficiente motivazione; l’insufficiente istruttoria.
Dopo la trattazione in fase cautelare, conclusasi con reiezione dell’istanza (confermata anche in appello), la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28.11.2012.
Il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo dirimente è l’eccezione di difetto di interesse della ricorrente, sollevata dalla difesa dell’AMIU spa, la quale, con atto di costituzione depositato il 23.3.2013, ha rilevato il difetto dei requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio da parte della ricorrente, priva dell’iscrizione necessaria (ai sensi dell’art. 9 D.M. n. 406/98), per lo svolgimento del servizio in comuni con numero di abitanti pari a quello presente nella città dauna.
La ricorrente, infatti, è iscritta alla categoria I/ classe E (idonea per lo svolgimento del servizio in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti), mentre, avendo il comune di Foggia popolazione ben superiore ai 100.000 abitanti, è richiesta l’iscrizione categoria I/ classe B, posseduta, invece, dall’AMIU spa.
Tale eccezione è rimasta incontestata in punto di fatto, sicchè il difetto del requisito tecnico, esclude che la ricorrente possa mai ambire al bene della vita reclamato in questa sede.
Tale eccezione rende, peraltro, superfluo l’esame di tutte quelle ulteriori che si appalesano comunque, infondate (quella di intempestività per essere, comunque, il ricorso soggetto al termine di impugnazione ordinario, risultando impugnata un’ ordinanza contingibile ed urgente; quella di incompetenza per le ragioni già espresse in sede cautelare ed alle quali si rinvia).
Deve, comunque, rilevarsi, che, anche nel merito, le doglianze della ricorrente non sono fondate.
La sintesi ancor più stringente imposta dalla soluzione in rito già adottata, non esime, comunque, dal rilevare che, sotto il profilo motivazionale ed istruttorio, l’ordinanza impugnata appare più che congrua, in quanto esplicita in dettaglio le ragioni giuridiche e di fatto che hanno condotto alla situazione di urgenza ed alle relative conseguenti determinazioni comunali.
Quanto alla lamentata violazione della normativa di settore e dei principi comunitari, deve rilevarsi che è connaturale alla natura del provvedimento censurato, il carattere derogatorio alla disciplina di settore.
Tale carattere derogatorio, può definirsi, anzi, il tratto peculiare del potere di ordinanza di urgenza.
Nè, d’altro canto, vengono in questa sede in rilievo quei limiti fondamentali dei diritti inviolabili ed intangibili o dei principi cardine dell’ordinamento che rappresentano, per pacifico portato giurisprudenziale e dottrinario, l’unico confine al potere di ordinanza.
L’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito conduco al rigetto delle ulteriori domande accessorie, tra cui quella risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, possono essere, invece, integralmente compensate tra le parti costituitie e gli interventori ad adiuvandum, sussistendo giusti motivi .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in complessivi € 4,500,00 così ripartiti: € 1.500,00 in favore del Comune di Foggia, € 1.500,00 in favore della Regione Puglia ed € 1.500,00 in favore della A.M.I.U. s.p.a., oltre ad accessori di legge.
Compensa le spese tra le predette parti resistenti e contro interessate e gli interventori ad adiuvandum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)