1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Proposta regionale – Effetti – Misure di salvaguardia – Efficacia – Termine – Decadenza ex lege 


2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Proposta – Natura – Conseguenze

1. In assenza di una specifica previsione di durata delle misure di salvaguardia derivanti dalla proposta regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un bene, si deve applicare la disciplina di cui all’art. 140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per il procedimento di apposizione del vincolo ministeriale che prevede che dette misure di cui all’art. 146 comma 1 del decreto richiamato cessino di avere efficacia allo scadere del termine perentorio previsto per l’adozione del vincolo: con  riferimento al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico regionale, dal combinato disposto di cui agli artt. 139 e 140 del codice dei beni culturali, emerge che il termine di efficacia delle misure di salvaguardia è di 180 giorni, corrispondente  alla durata del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico i (90 giorni di pubblicazione all’albo pretorio, 30 giorni per le osservazioni, 60 giorni per la dichiarazione conclusiva del procedimento).


2. àˆ inammissibile il ricorso che abbia ad oggetto una mera proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, attesa la natura di atto endoprocedimentale di quest’ultima priva di efficacia lesiva qualora il relativo procedimento non si concluda con la dichiarazione di vincolo da parte della Regione, o, in caso di inerzia di detto ente, con provvedimento del Ministero, nei cui confronti la legge individua una competenza di tipo sostitutivo. 

N. 00183/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2012, proposto da: 
Fabio De Zio Di Myra, rappresentato e difeso dagli avv. Carmine Rucireta, Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; Gabriele Simak, Nicoletta Ladisa, Livia Salvatore, Anna Lisco, Giacomo Cardinale, Imprendo 05 Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Saverio Profeta, Carmine Rucireta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Anna Valla, con domicilio eletto presso Anna Valla in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro N.33; Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della “proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area centrale della città  di Bari” imposto con det.ne dirigenziale n.425/3.7.2012 (in BURP n.115 del 2.8.2012):
– del provvedimento meramente conseguenziale prot. n. 215506 del 26.8.2012, con cui il Comune di Bari ha sospeso sine die l’iter di approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di un edificio per civili abitazioni ed uffici da realizzarsi in Bari, alla via Garruba nn. 90, 92, 94 e 96.
nonchè, con istanza depositata il 28.1.2013 si chiede l’adozione di idonee misure cautelari volte ad evitare che il decorso dei termini di cui all’art.140 T.U. 42/04, senza che la proposta di vincolo paesaggistico si cristallizzi in un provvedimento definitivo di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico sacrifichi gli effetti di salvaguardia di cui all’art. 136 del predetto T.U. e comporti, altresì, la cessazione degli effetti di cui all’art. 146 co. I del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio relativamente agli immobili oggetto della proposta di dichiarazione di interesse paesaggistico.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Regione Puglia e di Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta, Carmine Rucireta, Augusto Farnelli, Anna Valla Anna Bucci e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
I ricorrenti impugnano il provvedimento del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 425/2012 recante Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’Area Centrale della Città  di Bari (quartieri San Nicola, Murat, Madonnella e Libertà ), nonchè il provvedimento conseguenziale con cui il Comune di Bari ha sospeso sine die il procedimento sull’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio multipiano ad uso residenziale e ne chiedono l’annullamento.
A supporto della domanda i ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 136, lett. c) e d) T.U. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione;
3) violazione del principio di tipicità  dei provvedimenti amministrativi; violazione dell’art. 139 T.U. 42/2004; sviamento di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari, la Regione Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività  culturali, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di documentazione e di memorie, all’Udienza del 7 novembre 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è in parte improcedibile e in parte inammissibile.
Occorre premettere che la proposta di vincolo regionale oggetto del presente giudizio è stata disposta ai sensi degli artt. 136 ss. del d.lgs. 42/04, così come successivamente modificato, anche con il d.lgs. n. 63/2008 che ha inserito nella lett. c) dell’art. 136 anche i centri e i nuclei storici, al fine di tutelare i valori paesaggistici, secondo l’attuale accezione della nozione di paesaggio, atteso che l’art. 131 del Codice dei beni culturali novellato definisce il paesaggio come il territorio espressivo di identità  “il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.
La Regione Puglia ha ravvisato un particolare interesse paesaggistico “sia per la presenza di un tessuto viario di notevole valore storico-urbanistico, che per i particolari coni ottici e le prospettive percepibili dei principali assi viari, caratterizzati prevalentemente da fronti edilizi compatti e unitari e, in alcune zone, anche da uno stretto rapporto con il fronte mare per le particolari suggestive visuali”.
Rilevano i ricorrenti che in siffatto quadro difetta del tutto qualsivoglia riferimento all’elemento naturale e alle sue interazioni con attività  dell’uomo, atteso che il riferimento all’elemento naturale risulterebbe – a loro dire – essenziale e presupposto per l’apposizione del vincolo e per l’assoggettamento alle norme di tutela.
I ricorrenti evidenziano altresì la genericità  del vincolo in relazione alla vastità  dell’area interessata, completamente urbanizzata e priva, salvo che per alcuni specifici edifici, di valenza paesaggistica.
Ciò in fatto premesso, deve rilevarsi che i profili di lesività  che supportano la domanda di annullamento proposta attengono a due aspetti, l’uno relativo alle misure di salvaguardia connesse all’impugnato provvedimento e l’altro relativo al vincolo in se considerato.
Con riferimento al primo profilo, i ricorrenti deducono che, non risultando previsto espressamente alcun termine di decadenza dell’effetto di salvaguardia connesso alla proposta di vincolo (con conseguente sospensione sine die di qualsivoglia procedimento finalizzato alla realizzazione di opere di edilizia), dovrebbe farsi riferimento, in via integrativa, alla disciplina prevista con riferimento alla dichiarazione di vincolo ministeriale, trattandosi sostanzialmente dell’esercizio di un potere avente uguale natura e contenuto.
Il Collegio condivide la tesi sostenuta dai ricorrenti, che appare l’unica soluzione idonea ad assicurare uniformità  di disciplina ed una lettura della normativa di riferimento coerente con i principi costituzionali.
Ed invero, in difetto di espressa previsione non può che farsi riferimento ai termini previsti per i provvedimenti ministeriali di dichiarazione di vincolo, prevedendosi in proposito all’art. 141, ult. co.: “se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all’art. 140, co. 1, allo scadere di detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione cessano gli effetti di cui all’art. 146, co. 1”.
La pubblicazione del provvedimento di proposta di dichiarazione di notevole interesse è stato pubblicato sul BURP n. 115 del 2.8.2012 e tale termine deve costituire il dies a quo per il computo del periodo di efficacia delle misure di salvaguardia di cui all’art. 146, co. 1.
In relazione alla compiuta tipizzazione normativa del procedimento di che trattasi deve individuarsi il termine di durata delle misure di salvaguardia in giorni 180 (giorni 90 di pubblicazione all’Albo pretorio, giorni 30 termine per le osservazioni, ulteriori giorni 60 per l’adozione della dichiarazione conclusiva del procedimento).
Nella specie pertanto il termine di efficacia delle misure di salvaguardia deve individuarsi alla data del 29 gennaio 2013, secondo la condivisibile tesi sostenuta dai ricorrenti che consente di individuare una uniforme disciplina sia con riferimento al procedimento ministeriale di cui all’art. 140 del d.lgs. 42/04 sia con riferimento al procedimento ad iniziativa regionale di cui all’art. 139 del d.lgs. cit..
Proprio sulla base delle considerazioni che precedono va pertanto dichiarata, in parte qua, l’improcedibilità  della domanda proposta, relativamente al profilo lesivo connesso alle misure di salvaguardia, atteso che queste ultime risultano ormai inefficaci per decorso del termine.
Rileva il Collegio che il ricorso, per la restante parte, deve dichiararsi inammissibile, atteso che l’impugnato provvedimento – con la sola eccezione delle misure di salvaguardia – costituisce atto meramente endoprocedimentale, avendo natura di mera proposta, atteso che il procedimento deve necessariamente concludersi con l’ulteriore provvedimento deliberativo della Regione di dichiarazione del vincolo o, nel caso di inerzia della Regione, con provvedimento del Ministero, nei cui confronti la legge individua una competenza di tipo sostitutivo.
Il ricorso risulta in parte qua pertanto inammissibile in quanto diretto nei confronti di un atto endoprocedimentale.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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