Processo amministrativo – Autorizzazione unica – Giudizio di ottemperanza – Giudicato conformativo – Elusione – Conseguenze
Deve ritenersi connotato dal vizio di elusione del giudicato il provvedimento emanato dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza, che sia espressione di un nuovo esercizio del potere, spiegato, tuttavia, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del comando del giudice (nella specie, con la sentenza oggetto di esecuzione – peraltro non sospesa dal Consiglio di Stato – era stato ordinato alla Regione di rinnovare la seduta conclusiva della conferenza di servizi, tenendo conto di una “pesatura qualitativa” delle diverse -circa trenta- posizioni prevalenti espresse e non del solo parere negativo dell’ARPA e di non discostarsi, in sede di determinazione finale sull’autorizzazione unica richiesta, dall’esito di detta conferenza).
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Idem sentenze nn. 177/2014 e 178/2014
N. 00176/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2013, proposto da:
Traversa Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cognetti n. 25;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura regionale, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto in Bari, presso l’ufficio legale dell’Ente, al corso Trieste, n. 27;
per l’esecuzione
della decisione di questa Sezione n.1323/2012; nonchè, in subordine,
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari,
-del provvedimento della Regione Puglia, Servizio Energia Reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. AOO_159 16.05.2013 n. 4023, con cui l’Amministrazione ha espresso il definitivo diniego di autorizzazione unica in relazione a quattro impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica in agro di Palo del Colle;
-ove occorra, del presupposto parere negativo della Regione – Area politiche per lo Sviluppo rurale prot. n. 97908/2013 e della “valutazione tecnica ambientale” negativa dell’ARPA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta; Maria Liberti e Tiziana Colelli; Adriana Amodeo, per delega dell’avv. Laura Marasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierna ricorrente aveva presentato, in data 17.5.2010, istanza per il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia da fonte fotovoltaica nel comune di Palo del Colle, alla quale l’ufficio regionale Energia aveva opposto un diniego sulla scorta di un parere negativo espresso dall’A.R.P.A. di Bari con nota prot. n. 26330/2011; diniego prontamente impugnato dall’interessata, con ricorso iscritto al n. 2040/2011 R.R. e accolto con sentenza di questa Sezione n.1323/2012.
Il decisum favorevole risulta fondato su tre ordini di argomentazioni:
a) l’ARPA Puglia è un organo consultivo privo di poteri di amministrazione attiva;
b) la stessa ARPA non può sovrapporre il proprio parere a quello dell’Autorità competente in materia di V.I.A., ossia l’amministrazione provinciale di Bari;
c) in ogni caso, l’Amministrazione procedente non può fondare la propria determinazione definitiva su pareri isolati ma deve emettere il provvedimento conclusivo sulla scorta delle posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza di servizi.
Tale sentenza è stata appellata proprio dall’ARPA Puglia senza, tuttavia, ottenerne la sospensione (cfr. ordinanza della V Sez. del Consiglio di Stato n.1293/2013).
Con il presente gravame la società interessata ne chiede dunque l’esecuzione, previa dichiarazione di inefficacia del rinnovato diniego della Regione, emesso all’esito della nuova conferenza di servizi, convocata dopo la sentenza di cui si è detto e in asserita elusione della sentenza stessa.
In subordine la società ricorrente chiede, previa conversione del rito, l’annullamento della sopravvenuta determinazione regionale (n. 4023 del 16.5.2013 del Servizio Energia, Reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. AOO_159), come detto nuovamente negativa, unitamente ai presupposti pareri -pure negativi- dell’ARPA e della Regione, Aree politiche per lo sviluppo rurale.
Un’ultima notazione in punto di fatto. L’istanza di rilascio di autorizzazione unica per cui è causa è collegata a quelle di altre tre società (Palo energia s.r.l., Solleone s.r.l., Piano energia s.r.l.), tutte riferite ad interventi da realizzarsi nel Comune di Palo del Colle, oggetto di analoghe vicende, anche giurisdizionali (cfr. ricorsi rispettivamente iscritti ai nn. 961, 962 e 963 R.R. 2013).
Orbene, alla Camera di Consiglio del 6.11.2013 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
2.- E’ fondata e va accolta la domanda proposta in via principale dalla società ricorrente, di esecuzione del decisum di questa Sezione, attraverso la nomina di Commissario ad acta, previa dichiarazione di inefficacia del sopravvenuto diniego.
A fronte invero di un iter argomentativo cristallino (sia sufficiente citare uno dei passaggi conclusivi della sentenza a pag. 10: “Nel caso in esame, il diniego di autorizzazione unica, limitandosi ad un acritico recepimento della posizione negativa espressa dall’A.R.P.A., disattende invero completamente le risultanze della stessa conferenza, laddove come visto, le posizioni prevalenti risultano favorevoli alla realizzazione dell’impianto” ) e di un altrettanto chiaro richiamo alla portata conformativa della decisione (si pone infatti l’accento sulla “..necessità di rinnovo, da parte della Regione, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo i criteri conformativi di cui in motivazione, nonchè della successiva decisione finale in ordine all’autorizzazione unica¦”; cfr. pag. 11, punto 2.5), l’Amministrazione regionale ha reiterato le determinazioni negative sulla scorta degli stessi due pareri negativi (dell’ARPA e dell’Ufficio Agricoltura regionale), nuovamente espressi per le stesse ragioni, laddove -secondo le indicazioni della sentenza in esame- avrebbe dovuto procedere ad una “pesatura” qualitativa delle posizioni espresse in Conferenza di servizi.
Nuovamente ciò non è accaduto; su trenta pareri complessivi se ne sono considerati soltanto due e, peraltro, espressi da organi privi di competenze decisorie. In particolare il parere dell’ARPA ancora una volta si è sovrapposto allo screening conclusosi, invece, senza rilievi e prescrizioni di sorta.
L’elusione della sentenza in epigrafe non è pertanto revocabile in dubbio.
Conseguentemente il sopravvenuto diniego va considerato tamquam non esset ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. e, ai fini dell’esecuzione della sentenza stessa, viene nominato Commissario ad acta l’ing. Giuseppe Laporta, con studio in Barletta, alla via Montanara n. 10, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; con compenso posto sin d’ora a carico della Regione da liquidarsi con separata ordinanza, ove dovuto, su documentata istanza dell’interessato.
3.- La domanda principale va, dunque, accolta; quella di annullamento proposta in via subordinata va invece conseguentemente dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe:
1) accoglie la domanda principale di esecuzione della sentenza n. 1323/2012 di questa Sezione, previa dichiarazione di inefficacia del diniego regionale sopravvenuto in quanto elusivo della sentenza stessa e, per l’effetto, considerato il persistente comportamento elusivo dell’Amministrazione regionale, nomina quale Commissario ad acta l’ing. Giuseppe Laporta, con studio in Barletta, alla via Montanara n. 10, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; con compenso posto sin d’ora a carico della Regione da liquidarsi con separata ordinanza, ove dovuto, su documentata istanza dell’interessato;
2) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento proposta in via subordinata;
3) condanna la Regione intimata alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge, considerata la serialità dei ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)