1. Accesso – Interesse e legittimazione – Tutela giurisdizionale – Rilevanza dei documenti – Conseguenze


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio-  Accesso – Interesse e legittimazione – Documenti con rilevanza di prova per la parte resistente – Inammissibilità  del ricorso

1. Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso proposto avverso un diniego di accesso ai documenti amministrativi allorquando dalle circostanze dedotte in giudizio dalle parti emerga che  detto accesso non era funzionale all’esercizio della tutela giurisdizionale (nella specie la presentazione dell’istanza di accesso avvenuta un giorno prima rispetto alla proposizione del ricorso avverso gli atti oggetto della richiesta di ostensione  ha denotato, secondo il TAR, l’assenza di un interesse specifico all’accesso per la tutela giurisdizionale). 


2. àˆ inammissibile un ricorso proposto avverso il diniego di accesso  inerente documenti la cui esibizione in giudizio integra assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione resistente, tenuta, pertanto ad esibirli comunque  a fondamento della propria difesa. 

Cons. St., sez. VI, sentenza 24 novembre 2014, n. 5779 – 2014, ric. n. 3859.

N. 00160/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2013, proposto da: 
Giuseppe De Liso, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n.83/B; 

contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege; 

per l’ accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.)
inerenti la fase istruttoria conclusasi con l’adozione dell’ordinanza – ingiunzione n.14882/MA001 del 5.6.2013 (relativa all’accertamento di violazioni gestione rapporti lavoro dipendente ex art. 39 co.3, d.l. 112/2008).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Emanuele Natale e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, destinatario dell’ordinanza-ingiunzione in epigrafe meglio indicata, ricorre dinanzi a questo Tar per ottenere l’ostensione degli atti ispettivi che hanno condotto all’adozione del provvedimento ingiuntivo.
Negato, con provvedimento espresso, il diritto all’accesso, la difesa dell’amministrazione ha, tuttavia, depositato in giudizio tutti gli atti ispettivi (numerati da 1 a 5 in allegato alla memoria di costituzione).
Su sollecitazione del Collegio, è stato, pertanto, disposto rinvio all’udienza del 23.1.14 (dalla precedente del 9.1.14), al fine di consentire alla difesa del ricorrente di verificare l’eventuale cessazione della materia del contendere.
La difesa del ricorrente insiste, ritenendo non ancora soddisfatto il proprio interesse in ragione della mancata ostensione:
– del verbale unico di accertamento dell’8.11.2011;
– di ogni altro documento correlato all’ordinanza-ingiunzione, ivi inclusi gli atti delle indagini.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Sul punto giova evidenziare che l’istanza di accesso è stata deposita all’amministrazione solo il giorno prima della proposizione del ricorso avverso l’ordinanza- ingiunzione.
Da tanto, è agevole desumere che l’accesso non è stato richiesto in funzione della tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente, atteso che il ricorso, data la sostanziale contestualità  con l’istanza di accesso, è stato proposto indipendentemente dalla conoscenza degli atti delle indagini ispettive.
A tale considerazione se ne aggiunge altra, condivisibilmente evidenziata dall’Avvocatura in sede di discussione orale.
Il giudizio proposto (avverso l’ordinanza- ingiunzione) è caratterizzato dall’onere probatorio posto esclusivamente a carico dell’amministrazione, sicchè la produzione della relativa documentazione spetta all’amministrazione. In difetto di essa le ragioni del ricorrente non possono che trovare giovamento.
Dunque, i documenti richiesti, anche sotto tale profilo non sono necessari per la tutela giurisdizionale.
Escluso l’interesse alla tutela giurisdizionale, non emerge alcun diverso interesse fatto valere dal ricorrente.
Peraltro, come chiarito dall’Avvocatura:
1) il verbale unico di accertamento dell’8.11.2011 non esiste (trattasi infatti di refuso dell’ordinanza ingiunzione), come è agevole desumere dalla circostanza che gli atti di indagine sono tutti ben successivi;
2) ogni altro documento correlato all’ordinanza-ingiunzione, ivi inclusi gli atti delle indagini, è locuzione del tutto generica e priva di significato, laddove inquadrata nel particolare contesto in esame, in quanto non residuano ulteriori atti di indagine rispetto a quelli già  prodotti.
Per le ragioni appena esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione intimata che liquida in euro 2000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre accessori e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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