1. Contratti pubblici – Gara – Offerta tecnica – Disvelamento offerta economica – Violazione principio di segretezza 


2. Processo amministrativo  – Ricorso incidentale – Non manifesta infondatezza – Rigetto istanza cautelare 

1. Il non corretto inserimento del cronoprogramma nella pertinente busta contenente l’offerta tecnica, ove costituisca disvelamento delle proposte economica e temporale, integra violazione del principio di segretezza delle offerte. 


2. Merita rigetto l’ordinanza di sospensione del provvedimento di aggiudicazione ove il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario si apprezzi non manifestamente infondato.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza cautelare 26 marzo 2014, n. 1300 – 2014; decreto cautelare 28 febbraio 2014, n. 927 – 2014 ric. n.1373 – 2014

N. 00068/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00009/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2014, proposto da:

Impresart Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Ingravalle e Stefania Morgigno, con domicilio eletto presso il loro Studio, in Bari, Piazza Garibaldi n. 63;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo Studio in Bari, via Piccinni, n. 150; 

nei confronti di
Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (Co.Pro.L.A.), rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Bari, via Piccinni, n. 150;
Edilbat S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della determinazione n. 3132 del 18.11.2013, notificata il 20.11.2013, a firma del Dirigente del Settore XII – Edilizia e Manutenzione, Impianti Termici, Espropriazioni – della provincia di Barletta Andria Trani, recante aggiudicazione definitiva, in favore del consorzio “CO.PRO.L.A.”, dell’appalto integrato per l’affidamento di lavori e servizi tecnici di ingegneria per l’ampliamento – primo stralcio funzionale – del Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi”, sito in Andria, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, così come indicati in ricorso;
nonchè per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto stipulando con l’odierna controinteressata nelle more del presente giudizio;
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto di cui è causa e del conseguente diritto a subentrare nel contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
nonchè, in via subordinata, per la condanna della Provincia di Barletta Andria Trani al risarcimento del danno, per equivalente monetario, in favore della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Barletta Andria Trani e del Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (Co.Pro.L.A.);
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle, Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
 

Rilevata la non manifesta infondatezza del ricorso incidentale, così come depositato nell’interesse del Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (Co.Pro.L.A.) e fatto oggetto di ampia discussione in sede camerale, nella parte in cui ha messo in evidenza il non corretto inserimento del cronoprogramma redatto da Impresart Costruzioni S.r.l. nella busta “B” contenente l’offerta tecnica della società  da ultimo menzionata;
Rilevato, in particolare, che tale inserimento, nella misura in cui costituisca – nel caso di specie – oggettivo disvelamento dell’offerta economica e temporale, configura una significativa violazione del principio di segretezza delle offerte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):
respinge la richiesta di misura cautelare;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)