Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Avvalimento – Contratto di avvalimento – Indicazione dei mezzi oggetto del contratto – Necessità 

àˆ da ritenersi generico il contratto di avvalimento che non specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, specificazione ancor più necessaria nel caso in cui occorra valutare l’effettiva corrispondenza tra requisiti di qualificazione e percentuale di esecuzione del contratto.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 24 marzo 2014, n. 1269 – 2014; ric. n. 1569 – 2014

N. 00071/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01708/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2013, proposto da:

Na.Gest. Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del r.t.i. con La Lucente S.p.a.., rappresentata e difesa dagli avv. Patrizio Leozappa e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, via Q. Sella 36;

contro
Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso l’avv. Nunzia Ingrosso in Bari, viale della Resistenza 48/F; 

nei confronti di
Emmegiesse S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del r.t.i. con Meridionale Servizi Soc.Coop, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescoco Vaccaro 45; Meridionale Servizi Soc. Coop.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare
del provvedimento di esclusione delle ricorrenti dalla procedura negoziata bandita per l’affidamento del “servizio di gestione integrata (global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis di Valenzano”, comunicato con nota prot. n. 200/2013 del 27 novembre 2013, nonchè dei relativi verbali di gara nn. 8 e 10 allegati (doc. n. 1);
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della predetta procedura negoziata alle controinteressate, comunicata via p.e.c. con nota prot. n. 201/2013 del 2 dicembre 2013, nonchè dell’allegato verbale di gara n. 9 (doc. n. 2);
di ogni altro atto o provvedimento presupposto o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l. e di Emmegiesse S.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori Giuseppe Mario Militerni, su delega di Patrizio Leozappa, Nunzia Ingrosso e Francesco Paolo Bello;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che le doglianze contenute nel ricorso incidentale presentano aspetti di presumibile fondatezza, con riferimento in particolare alla genericità  del contratto di avvalimento in favore della Na.Gest. Global Service s.r.l., che non specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione della stessa dalla Lucente s.p.a., specificazione necessaria anche in applicazione del principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e percentuale di esecuzione del contratto, dovendo la Na.Gest., per sua espressa dichiarazione in sede di offerta, eseguire il 21% dei servizi di pulizia, portierato fiduciario e giardinaggio;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)