Commercio, industria, turismo – Contributo ex art. 27 L.R. 26/2013 – Interventi ex Agensud – Dichiarazione soggetto creditore  insussistenza oneri e accettazione somme – àˆ dovuto

àˆ da accogliere la richiesta di concessione del contributo aggiuntivo previsto dal terzo comma dell’art. 27 della L.R. n. 26/2013 “finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud” laddove intervenga la prevista dichiarazione del soggetto creditore circa l’ inesistenza di oneri residui e l’accettazione delle somme esposte nel rendiconto, a chiusura e stralcio di ogni pretesa.
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vedi Cons. St. sez. V, ric. n. 2153 – 2014, sentenza 27 maggio 2014, n. 2701 – 2014.

N. 00144/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Leadri S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Co.Ce.Mer. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisa Lombardi, Marcello Marcuccio e Claudio Varrone, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Capasso in Bari, via Fieramosca 82; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Lecce; 

per la declaratoria
di illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla diffida proposta in data 8.2.2013 e notificata rispettivamente in data 19.2.2013 e 17.2.2013, per il completamento dell’istruttoria, da parte dei Servizi regionali competenti, e per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di ammissione al finanziamento dei lavori relativi al completamento della Tangenziale est della Città  di Lecce e conseguente ordine di pagamento delle somme a favore dell’a.t.i. istante, nonchè
per la nomina
in subordine, di un commissario ad acta che provveda alla adozione dei suddetti provvedimenti in caso di ulteriore inerzia della Regione Puglia.
Con motivi aggiunti depositati il 29 maggio 2013 per l’annullamento, in via subordinata rispetto alla declaratoria dell’obbligo di provvedere:
della nota della Regione Puglia prot. 706 del 22.4.2013.
Con motivi aggiunti depositati il 5 novembre 2013 per l’annullamento:
della nota Regione Puglia prot. AOO 148 3649 Assessorato Infrastrutture, Mobilità  e Lavori Pubblici del 21.10.2013;
della nota del 4.10.2013 prot. AOO 148 della medesima Autorità  pervenuta in data 16.10.2013;
di ogni atto presupposto, connesso e pregiudiziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Marcello Marcuccio, avv. Claudio Varrone e avv. Vittorio Triggiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Leadri s.r.l. ha chiesto l’accertamento della illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla diffida proposta in data 8.2.2013 per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di ammissione al finanziamento dei lavori relativi al completamento della Tangenziale est della Città  di Lecce, con conseguente ordine di pagamento delle somme a favore dell’a.t.i. istante.
La ricorrente ha esposto di avere eseguito i lavori di realizzazione della Tangenziale della città  di Lecce, risultando creditrice, in virtù di tre lodi arbitrali passati in giudicato, del Comune di Lecce per un importo di euro 33.229,00 complessivi; con le risorse liberate provenienti dai fondi del POR Puglia 2000-2006 la Giunta Regionale, con la delibera n. 1719/2011, aveva programmato un elenco di 49 interventi da finanziare, tra cui l’intervento di completamento della Tangenziale est della città  di Lecce, procedendo all’intesa con il Ministero degli Affari Regionali per il finanziamento dei nuovi interventi e subordinando l’ammissione definitiva al finanziamento all’esito di apposita istruttoria condotta dai Servizi regionali competenti.
Tale procedimento non era stato però portato a termine nonostante la diffida inviata dalla ricorrente.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 117 c.p.a. in relazione agli artt. 1 e ss. L. 241/90, non avendo la Regione completato l’istruttoria per la concessione del finanziamento dei lavori di completamento della Tangenziale est di Lecce, nonostante tali lavori siano stati già  ultimati dalla ricorrente, accettati e collaudati, con conseguente credito di quest’ultima nei confronti del Comune di Lecce.
Si è costituita la Regione Puglia resistendo al ricorso, mentre nessuno si è costituito per il Comune di Lecce e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato in via subordinata la nota prot. 706 del 22.4.2013 con la quale la Regione Puglia ha comunicato di aver completato l’istruttoria ed ammesso il finanziamento per l’importo pari a euro 8.855.923,11, relativo solo al secondo lotto dei lavori e non al primo, con riferimento al quale pertanto permaneva l’obbligo di provvedere.
Nei confronti di tale atto la ricorrente ha svolto le seguenti censure:
1. eccesso di potere per erronea valutazione della diffida e messa in mora della società  ricorrente, difetto di motivazione;
2. violazione della delibera della G.R. Puglia n. 1719/2011, eccesso di potere;
3. eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto relativi al provvedimento conclusivo del procedimento.
Con secondo atto di motivi aggiunti sono state impugnate le note della Regione Puglia del 4 ottobre 2013 e del 21 ottobre 2013, deducendo:
1. violazione dell’art. 27 L.R. 26/2013, di introduzione successiva rispetto alla proposizione del ricorso principale;
2. incostituzionalità  dell’art. 27 L. 26/2013 per violazione degli artt. 24, 42 e 117 Cost. e violazione delle norme CEDU a tutela del diritto di proprietà  e del diritto di difesa.
Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012 l’avv. Marcuccio per la ricorrente ha rinunciato ai motivi aggiunti depositati e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Attesa l’espressa rinuncia della ricorrente ai motivi aggiunti, non è necessario provvedere al mutamento del rito per la decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti, di tal che il giudizio è limitato alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere la cui declaratoria è stata richiesta con il ricorso principale.
Inoltre, avendo la stessa società  istante dato atto che la Regione Puglia ha spontaneamente adempiuto a completare l’istruttoria per quanto di sua competenza, residua da esaminare la posizione del Comune di Lecce, intimato e non costituito.
Secondo l’art. 27 L.R. 26/2013, rubricato “Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud”, “1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività  di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1).
3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già  eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonchè, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore.
4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore”.
Il procedimento per l’erogazione dei finanziamenti aggiuntivi, dunque, è stato disciplinato – nelle more dell’istruttoria che stava compiendo la Regione – dalla nuova legge regionale.
Nel caso di specie l’intervento per la realizzazione della Tangenziale est del Comune di Lecce rientra nella disciplina di cui al terzo comma dell’art. 27 sopra riportato, che prevede la concessione di un contributo aggiuntivo per consentire la chiusura dei rendiconti finali degli interventi eseguiti, concessione subordinata alla dichiarazione del soggetto creditore circa l’inesistenza di oneri residui e l’accettazione delle somme esposte nel rendiconto, a chiusura e stralcio di ogni pretesa.
La ricorrente ha inviato al Comune di Lecce e alla Regione Puglia, con le missive dell’8 ottobre e del 7 novembre 2013, tale dichiarazione, comunicando “l’insussistenza di oneri residui, nonchè la propria espressa accettazione delle somme esposte nel rendiconto a chiusura e stralcio definitivo di ogni sua pretesa”.
Di conseguenza la dichiarazione prevista dalla legge come condizione per la concessione del finanziamento è stata ritualmente presentata dalla ricorrente, di tal che residua l’obbligo per il Comune di Lecce, quale soggetto debitore, di concedere il contributo dovuto per la chiusura definitiva a saldo dei lavori eseguiti.
Il ricorso va quindi accolto in tali limiti nei confronti del Comune di Lecce, ordinando all’Amministrazione comunale la conclusione del procedimento, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettiva concessione del finanziamento disponibile nel termine di giorni 45 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio si riserva l’eventuale nomina del Commissario ad acta, su richiesta della ricorrente, con spese a carico del Comune di Lecce, per il caso di ulteriore inerzia dell’ente.
Il mutamento della disciplina applicabile nelle more del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, di concludere il procedimento ex art. 27 L.R. 26/2013, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettiva concessione del finanziamento disponibile alla ricorrente nel termine di giorni 45 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Riserva l’eventuale nomina del Commissario ad acta, su richiesta della ricorrente, con spese a carico del Comune di Lecce, per il caso di ulteriore inerzia dell’ente;
Dà  atto della rinuncia della ricorrente ai motivi aggiunti;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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