Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Procedimento disciplinare- Rimprovero – Violazione art. 52 comma 5 del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 regolamento disciplina militare – Fattispecie
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle circostanze che possano incidere sulla regolare esplicazione del servizio, con particolare riferimento alle assenze per malattia, prescritto dall’articolo 52 comma 5 del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545,- che persegue l’intento di porre il comandante del reparto nelle condizioni di adottare le misure necessarie a garantire il normale ed ordinato svolgimento dell’attività istituzionale- rientra senz’altro tra i comportamenti disciplinarmente sanzionabili.
N. 00149/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2008, proposto da:
Marco Pio Candeloro, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Belmonte e Gianluca Guastamacchio, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Amato in Bari, via E. Mola 34;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97;
Comando Aeroporto 32° Stormo di Foggia Aeronautica Militare, Aeronautica Militare;
per l’annullamento
del provvedimento disciplinare di rimprovero emanato dal Comando Aeroporto del 32° Stormo di Foggia comunicato con lettera RS32-01/P.06.06 del 03/08/2007 (doc. 1);
del provvedimento del Comando delle forze Aerotattiche di Attacco e Ricognizione del 26/11/2007 e sottoscritto dal Gen. B.A. Roberto Corsini, comunicato con foglio nr. AFC-060/1881/P.06.03 e notificato il 30/11/2007 (doc. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per il ricorrente il difensore avv. Francesco Paolo Belmonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Marco Pio Candeloro ha impugnato il provvedimento disciplinare di rimprovero emanato nei suoi confronti dal Comando Aeroporto del 32° Stormo di Foggia, confermato dal provvedimento del Comando delle forze Aerotattiche di Attacco e Ricognizione del 26/11/2007.
Il ricorrente ha esposto di avere usufruito di licenza speciale per campagna elettorale nel periodo dal 3 maggio al 25 maggio 2007 e che il 28 maggio, al momento di rientrare in servizio, aveva comunicato telefonicamente al suo superiore diretto il sopraggiungere di una situazione di malattia con certificato di sette giorni di prognosi decorrente dal 23 maggio al 29 maggio; il 30 maggio aveva comunicato il rilascio di un ulteriore certificato di malattia per i successivi 10 giorni; al suo rientro gli venivano formulate verbalmente le contestazioni disciplinari in ordine al ritardo nella comunicazione della malattia e nella spedizione dei certificati medici, nonchè l’omissione di comunicazione di un incidente automobilistico nel quale era stato coinvolto il 19 maggio 2007; il 21 giugno gli veniva notificato l’avvio del procedimento disciplinare per la possibile irrogazione della consegna di rigore, procedimento che si concludeva il 2 agosto 2007 con l’irrogazione del rimprovero per la “reiterata inosservanza del dovere di informare prontamente il proprio superiore diretto per eventi particolari in cui è rimasto coinvolto”.
Il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico, respinto con provvedimento del 26 novembre 2007.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 59, comma 5, D.P.R. 545/86, dell’art. 3 L. 241/90, degli artt. 60 comma 5 e 52 D.P.R. 545/86, essendo la motivazione del provvedimento impugnato generica e indeterminata nella sua formulazione;
2. violazione degli artt. 97 e 111 Cost., violazione dell’art. 58, comma 1, D.P.R. 545/86, violazione del principio di imparzialità e sviamento di potere, relativamente alla parte in cui il provvedimento sul ricorso gerarchico affermava che “le circostanze di servizio pregresse e che appaiono scisse dall’attuale contenzioso sono da ritenersi inconferenti con il tema discusso”, sottovalutando la particolare severità già esercitata nei confronti del ricorrente, destinatario di altre sanzioni poi impugnate con ricorso gerarchico e con ricorso straordinario al Capo dello Stato, attualmente pendente; inoltre i tutti provvedimenti nei suoi confronti erano stati emessi dal Comandante del 32° Stormo e dal Comandante del Reparto G.E.A., che quindi non potevano più ritenersi imparziali;
3. violazione dell’art. 5 D.P.R. 1199/71, violazione degli artt. 97 e 24 Cost., eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la motivazione della sanzione era contenuta solo nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con riferimento alla censura di difetto di motivazione, contenuta nel primo motivo di gravame, deve rilevarsi che in base all’art. 52, comma 5, del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (recante “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.) “il militare deve (…) dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Tale obbligo di comunicazione è la proiezione del dovere di ogni appartenente alle forze dell’ordine di tenere sempre un comportamento irreprensibile, conforme alla dignità delle proprie funzioni, in qualsiasi circostanza, anche fuori dal servizio: per tale ragione l’Amministrazione deve essere portata a conoscenza di fatti che possono avere riflessi sul servizio svolto.
Dagli atti del procedimento disciplinare in esame emerge che il rimprovero è stato irrogato per la “reiterata inosservanza del dovere di informare prontamente il proprio superiore diretto per eventi particolari in cui è rimasto coinvolto (art. 52 R.D.M.)”: di conseguenza già il primo provvedimento sanzionatorio faceva chiaro riferimento alla fattispecie contestata e alla norma di cui si faceva applicazione; tale contestazione, inoltre, per pacifica ammissione del ricorrente era stata formulata verbalmente nei suoi confronti al rientro in servizio.
Venendo alle circostanze di fatto, è altrettanto pacifico che il ricorrente non abbia comunicato al proprio superiore che era stato coinvolto in un incidente automobilistico e che abbia comunicato il sopraggiungere della malattia, che sarebbe avvenuto il 23 maggio 2007, solo il successivo 30 maggio, al momento in cui doveva rientrare in servizio per la scadenza della licenza speciale per campagna elettorale.
Di conseguenza, le contestazioni formulate nei suoi confronti trovano adeguato supporto nello svolgimento dei fatti.
L’obbligo di comunicazione, contemplato dall’articolo 52 del regolamento di disciplina militare, delle circostanze che possano incidere sulla regolare esplicazione del servizio, con particolare riferimento alle assenze per malattia, persegue l’intento di porre il comandante del reparto nelle condizioni di adottare le misure necessarie a garantire il normale ed ordinato svolgimento dell’attività istituzionale. L’inosservanza della menzionata disposizione rientra senz’altro tra i comportamenti disciplinarmente sanzionabili.
Con riferimento al secondo motivo va evidenziato che, come affermato nel provvedimento gerarchico di rigetto, gli accadimenti pregressi non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione contestata e non sono stati menzionati nel provvedimento, nè posti a fondamento dello stesso, di tal che la relativa censura risulta infondata.
Del pari deve essere respinta la censura relativa al difetto di imparzialità , essendo la sanzione stata irrogata dal Comandante del 32° Stormo, quale superiore dell’interessato, e confermata dal Comandante del G.E.A., quale organo gerarchicamente sovraordinato, senza che sia emerso alcun elemento oggettivo dal quale si possa desumere il coinvolgimento degli stessi nella vicenda per fattori estranei alla loro competenza funzionale o delle ragioni di eventuale inimicizia nei confronti del militare.
Infine va disattesa la terza doglianza, avente ad oggetto il difetto di motivazione del diniego di annullamento in via gerarchica della sanzione.
Il provvedimento impugnato, infatti, dà conto sia dell’iter procedimentale seguito, che delle motivazioni alla base dell’irrogazione della sanzione.
In proposito deve anche osservarsi che la materia disciplinare rientra nell’ambito in cui l’amministrazione militare esercita un’ampia sfera di discrezionalità , sindacabile in sede giurisdizionale solo a fronte di evidenti illogicità e travisamenti, che nel caso di specie non si riscontrano.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)