Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti ammissione di ordine generale – Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs 163/2006 – Vice Presidente – Omissione – Conseguenze
Va accolta la richiesta di sospensione del provvedimento di aggiudicazione del servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, laddove si rilevi che il vice Presidente della società aggiudicataria, titolare degli stessi poteri di amministrazione e rappresentanza spettanti al Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, non abbia presentato la dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs 163/2006.
N. 00063/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00028/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2014, proposto da:
Villa Gaia Cooperativa Sociale a r.l., in proprio e quale società mandataria del costituendo R.T.I., Trifoglio Cooperativa Sociale Onlus, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale società mandante nel costituendo RTI, Solidarietà Sociale Cooperativa sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, al corso Cavour, n. 31;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caruso e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, n.33; Comune di Barletta, nella qualità di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Barletta; Autorità Ambito Territoriale di Barletta;
nei confronti di
Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese con la Società Cooperativa Sociale Shalom, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito in Bari, alla via Crispi n. 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della determina dirigenziale n.01689 del 27.11.2013 avente ad oggetto “approvazione dei verbali di gara e di commissione giudicatrice per l’affidamento della gestione del servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili. Aggiudicazione in favore dell’ATI Vivere Insieme /Shalom di Barletta”, mai comunicata;
-di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
nonchè
per la declaratoria della nullità , della invalidità e della inefficacia del contratto, ove stipulato, e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese con la Società Cooperativa Sociale Shalom;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Cozzi; Domenico Cuocci Martorano e Maurizio Savasta;
Visto l’avviso pubblico di gara n.12 del 2013 per l’affidamento del “Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili” del Comune di Barletta, in qualità di Coordinamento Istituzionale d’Ambito, che si pone, per tutti i partecipanti alla procedura de qua, come fonte d’obbligo in ordine all’applicazione dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006, concernente i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
Ritenuto, anche alla stregua di condivisa giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1186), che le dichiarazioni di cui al citato art. 38 vadano rese anche dal Vice Presidente ove nominato; ciò in conseguenza della titolarità in capo allo stesso degli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza spettanti al Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, anche a prescindere dal concreto esercizio dei relativi poteri;
Rilevato che le Cooperative sociali Vivere insieme e Shalom, aggiudicatarie in ATI del servizio in questione, pur avendo provveduto in forza di specifica previsione statutaria alla nomina di un Vicepresidente, in carica al momento della partecipazione alla gara, non hanno provveduto alla presentazione di una precisa dichiarazione ex art. 38, comma 1, che andava resa dai rispettivi Vice-presidenti;
Rilevata altresì la sussistenza del periculum derivante dall’interesse della ricorrente alla esecuzione del contratto di servizio;
Ritenuto, pertanto, sussistere allo stato degli atti i presupposti cautelari per la concessione della misura richiesta, impregiudicata ogni ulteriore valutazione del Collegio alla prossima Camera di Consiglio, in sede di esame del ricorso incidentale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)